Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16589 del 03/07/2013


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 16589 Anno 2013
Presidente: LA TERZA MAURA
Relatore: LA TERZA MAURA

ORDINANZA

sul ricorso 12762-2011 proposto da:
SCATIZZI

ANTONIO

FERNANDO

SCTNNF45E06B626H,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA MONTE ZEBIO 30,
presso lo studio dell’avvocato CAMICI GIAMMARIA,
rappresentato e difeso dall’avvocato LUCA MAGNI giusta
procura speciale a margine del ricorso;
– ricorrente contro

INPS – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE
80078750587, in persona del Presidente e legale
rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato
in ROMA, VIA DELLA FREZZA 17, presso l’AVVOCATURA
CENTRALE DELL’ISTITUTO, rappresentato e difeso dagli
avvocati SGROI ANTONINO, MARITATO LELIO, MITTONI

Data pubblicazione: 03/07/2013

ENRICO, D’ALOISIO CARLA giusta mandato speciale in
calce al controricorso;
– controricorrente

avverso la sentenza n. 604/2010 della CORTE D’APPELLO
di FIRENZE del 23/04/2010, depositata il 13/05/2010;

consiglio del 18/04/2013 dal Consigliere Relatore
Dott. MAURA LA TERZA;
udito l’Avvocato Coretti Antonietta delega Sgroi
e4rt
Antonino difensore del ricorrente che si riporta agli
scritti;
è presente il P.G. in persona del Dott. COSTANTINO
FUCCI che aderisce alla relazione.

udita la relazione della causa svolta nella camera di

12762/2011 Scatizzi Antonio Fernando c. Inps
Corte Suprema di Cassazione
Sezione Sesta Civile
Ordinanza

Antonio Fernando nei confronti dell’Inps per l’accertamento del suo diritto a ricongiungere, presso
la gestione artigiani, i contributi da lavoro dipendente ai sensi della legge 29/79. La Corte rigettava
la domanda sul rilievo che il ricorrente non era in possesso del quinquennio di contribuzione AGO
nel periodo anteriore al pensionamento, questo infatti era dell’1.10.2002 mentre i contributi che si
intendeva ricongiungere erano dal 1974 al 1985.
Avverso detta sentenza lo Scatizzi ricorre e l’Inps resiste con controricorso.
Letta la relazione resa ex art. 380 bis cod. proc. civ. di manifesta infondatezza del ricorso;
Ritenuto che i rilievi di cui alla relazione sono condivisibili;
Il ricorso è manifestamente infondato.
E’ stato infatti affermato ( Cass. Sez. L, Sentenza n. 5627 del 15/03/2006, seguita da molte altre
conformi) che «In tema di ricongiunzione, ai sensi della legge n. 29 del 1979, tra i contributi
versati nell’AGO e quelli versati nella gestione artigiani per ottenere, presso quest’ultima, una
pensione commisurata all’intero periodo, per far valere il diritto alla ricongiunzione è necessaria la
sussistenza di un periodo di almeno cinque anni immediatamente anteriore alla domanda, di
iscrizione in una gestione dei lavoratori dipendenti. (Nella specie, la S.C. ha cassato la decisione di
merito sul presupposto che l’iscrizione all’AGO risaliva agli anni dal 1950 al 1970, e non ai cinque
immediatamente precedenti alla domanda di ricongiunzione).»
Il ricorso va quindi rigettato. Nulla per le spese essendovi la dichiarazione di cui all’art. 42 legge
326/2003 di conversione del DL 269/2003.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Nulla per le spese.
Così deciso in Roma il 18 aprile 2013.

Il presidente

Con la sentenza impugnata la Corte d’appello di Firenze rigettava la domanda proposta da Scatizzi

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