Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16588 del 11/06/2021

Cassazione civile sez. VI, 11/06/2021, (ud. 14/04/2021, dep. 11/06/2021), n.16588

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – Presidente –

Dott. GRASSO Giuseppe – Consigliere –

Dott. FALASCHI Milena – Consigliere –

Dott. TEDESCO Giuseppe – Consigliere –

Dott. CRISCUOLO Mauro – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 34327-2018 proposto da:

F.T., rappresentato e difeso dall’avvocato FRANCESCO PAOLO

NOTARNICOLA, giusta procura in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

IMMOBILIARE SRL, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA MUZIO

CLEMENTI 18, presso lo studio dell’avvocato MARIA CHATZIKONSTANTI,

che la rappresenta e difende giusta procura in calce al

controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 4052/2018 della CORTE D’APPELLO di MILANO,

depositata il 11/09/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

14/04/2021 dal Consigliere Dott. MAURO CRISCUOLO.

 

Fatto

MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE

A seguito di pronuncia giudiziale di risoluzione per inadempimento del promissario acquirente, F.T., del contratto preliminare di compravendita di un immobile di proprietà della Immobiliare S.r.l., quest’ultima promuoveva un giudizio ex art. 702-bis c.p.c., evidenziando che in occasione dell’esecuzione della sentenza di rilascio aveva constatato le condizioni di degrado del bene rispetto alla data in cui ne era stata concessa la detenzione al promissario acquirente.

Chiedeva pertanto che, tenuto conto degli esiti dell’ATP espletato in epoca anteriore all’introduzione del giudizio, fossero determinate le somme al cui pagamento era tenuto il convenuto a titolo di risarcimento del danno.

Si costituiva il F. il quale eccepiva che l’ATP era invalido in quanto non preceduto da una valida notifica del ricorso della controparte, concludendo per il rigetto della domanda, e chiedendo in via riconvenzionale la condanna della società al pagamento delle somme dovute a titolo di arricchimento senza causa quale conseguenza delle migliorie apportate al bene.

Il Tribunale di Milano con la sentenza n. 11837 del 2015 ha rigettato sia la domanda principale che quella riconvenzionale, ma la Corte d’Appello di Milano con la sentenza n. 4052 dell’11 settembre 2018, in parziale accoglimento dell’appello ha condannato il F. al pagamento della somma di Euro 18.770,30 oltre interessi.

Quanto alla rituale notifica del ricorso per accertamento tecnico preventivo, la sentenza di appello osservava che la documentazione rilasciata dal Comune di Milano attestava che il F. aveva presentato in data (OMISSIS) domanda di iscrizione anagrafica e che la stessa era stata definita con esito positivo solo in data (OMISSIS), essendosi quindi provveduto a registrare il cambio di residenza solo nel mese di marzo del 2010.

Ne scaturiva che, poichè la notifica del ricorso per ATP era anteriore a tale ultima data, corretta era la notifica effettuata ex art. 140 c.p.c., presso la vecchia residenza dell’appellato, occorrendo tenere conto anche dei tempi necessari per le verifiche amministrative prodromiche al cambio di residenza.

Poichè non era stato nemmeno allegato che la società fosse stata in altro modo a conoscenza dell’effettiva residenza del convenuto, era giustificata la notifica effettuata presso quella che risultava ancora essere la residenza anagrafica.

Una volta quindi ravvisata la validità dell’ATP, andavano riconosciute le somme necessarie al rispristino dell’appartamento, come quantificate in tale consulenza, non essendovi contestazioni al riguardo.

Quanto al danno derivante dall’impossibilità di poter concedere in locazione l’immobile, la sentenza osservava che la vocazione abitativa del bene emergeva dalla circostanza che era stato effettivamente locato a far data dal settembre del 2010 e per un canone mensile di Euro 800,00.

Tuttavia, il danno andava contenuto, rispetto all’intero periodo di occupazione da parte del F., in sole dieci mensilità, occorrendo a tal fine tenere conto dei tempi necessari per assicurare la manutenzione ordinaria e straordinaria del bene e del tempo necessario per rinvenire un nuovo conduttore, posto che “la continuità della locazione non è necessariamente garantita, soprattutto negli ultimi anni, richiedendosi un certo tempo per reperire conduttori affidabili”.

Quindi rigettate le altre domande risarcitorie della società, la sentenza disattendeva anche la domanda riconvenzionale dell’appellato, alla luce delle risultanze dell’ATP che aveva escluso che gli interventi sostenuti dall’occupante avessero carattere di migliorie, risolvendosi anzi in violazioni di norme regolamentari edilizie.

F.T. ha proposto ricorso avverso tale sentenza sulla base di tre motivi.

L’Immobiliare S.r.l. ha resistito con controricorso.

Il primo motivo di ricorso denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt. 139 e 140 c.p.c., nonchè dell’art. 2697 c.c., oltre l’omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio ed oggetto di discussione tra le parti.

Deduce il F. che la Corte d’Appello avrebbe malinteso il senso del documento rilasciato dal Comune di Milano attestante la presentazione della domanda di cambio di residenza.

Non può ritenersi corretta la conclusione secondo cui la notifica effettuata ai sensi dell’art. 140 c.p.c., presso la sua preesistente residenza in (OMISSIS) alla via (OMISSIS) fosse valida, trascurandosi che in realtà il ricorrente risiedeva a Milano fin dal mese di novembre del 2009.

Ne deriva che la società non ha assolto all’onere della prova delle regolarità della notifica.

Il motivo è infondato.

In disparte l’omessa indicazione del fatto decisivo di cui sarebbe stata omessa la disamina, ai fini della censura di cui all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, si rileva che la Corte d’Appello ha ritenuto validamente effettuata, con le modalità di cui all’art. 140 c.p.c., la notifica del ricorso per ATP del gennaio 2010 presso la residenza del F., individuata in (OMISSIS) alla via (OMISSIS), escludendo che potesse invece ritenersi onerata la società di provvedere alla notifica presso la diversa residenza indicata dallo stesso F. in (OMISSIS).

In tal senso si è ritenuto che la documentazione rilasciata dal Comune di (OMISSIS), che attestava che la domanda di iscrizione anagrafica era stata avanzata dal ricorrente già in data (OMISSIS), per essere poi definita con esito positivo solo in data (OMISSIS) (e quindi dopo la notifica del ricorso per ATP) dimostri che la registrazione del cambio di residenza è avvenuto solo nel mese di marzo, occorrendo infatti tenere conto del lasso di tempo necessario l’esecuzione delle ordinarie verifiche amministrative.

Da tanto si è ricavato che prima del marzo 2010 il cambio di residenza non era ancora pubblico, e quindi conoscibile dalla società che pertanto ha correttamente provveduto alla notifica sulla base delle risultanze anagrafiche note, non essendo nemmeno stato dimostrato che la controricorrente avesse avuto conoscenza in altro modo del nuovo indirizzo del F..

La motivazione della Corte distrettuale è esente da censure.

Rileva a tal fine la giurisprudenza di questa Corte che ha ribadito in più occasioni che (Cass. n. 24416/2006), solo qualora sussistano i requisiti richiesti dalla legge, ai sensi dell’art. 44 c.c. e dell’art. 31 disp. att. c.c., per opporre il trasferimento di residenza ai terzi di buona fede, ovvero la doppia dichiarazione fatta al comune che si abbandona e a quello di nuova residenza, con consequenziale cancellazione dall’anagrafe del comune di provenienza e iscrizione nell’anagrafe del comune di nuova residenza, aventi la stessa decorrenza, è nulla la notifica effettuata ex art. 140 c.p.c., in cui il piego relativo alla raccomandata ed attestante l’avvenuto compimento delle formalità previste dalla legge sia stato restituito al mittente per compiuta giacenza (conf. Cass. n. 22955/2010).

Infatti, è stato precisato che (Cass. n. 1648/1996) ai fini della nullità della notifica non basta che il destinatario, il quale sostenga di aver trasferito la residenza in altro comune, produca una certificazione del comune di nuova residenza, dalla quale risulti l’iscrizione nei registri anagrafici di quel comune in data precedente a quella della notifica, atteso che, ai sensi dell’art. 44 c.c., comma 1 e del citato codice, art. 31 disp. att., il trasferimento della residenza, per poter essere opposto ai terzi in buona fede, deve essere provato con la doppia dichiarazione fatta al comune che si abbandona ed a quello di nuova residenza e che, in base alle norme regolamentari sull’anagrafe della popolazione, la cancellazione dall’anagrafe del comune di precedente iscrizione e l’iscrizione nell’anagrafe del comune di nuova residenza devono avere sempre la stessa decorrenza, che è quella della data della dichiarazione di trasferimento resa dall’interessato nel comune di nuova residenza, sicchè la suddetta certificazione anagrafica non fornisce la prova dell’avvenuta tempestiva dichiarazione al comune abbandonato (conf. Cass. n. 17752/2009; Cass. n. 19714/2017 che ribadisce che incombe su colui che invoca la nullità della notifica provare la tempestiva dichiarazione fatta al comune che ha abbandonato con la stessa decorrenza indicata dal comune di trasferimento).

Nella fattispecie, manca in primo luogo la prova circa la dichiarazione fatta dal ricorrente al precedente comune di residenza in data anteriore a quella di esecuzione della notifica del ricorso per ATP, essendo stata prodotta solo documentazione rilasciata dal Comune di Milano, ove il F. intendeva trasferirsi. Ma ancor più risolutiva è la circostanza che, alla luce della valutazione in fatto operata dalla Corte distrettuale circa l’effettiva portata del documento, e non oggetto di specifica censura in ricorso, tale documentazione attesta sì che la domanda di iscrizione anagrafica risaliva al mese di novembre del 2009, ma conferma altresì che, essendo resesi necessarie le opportune verifiche amministrative, l’effettiva iscrizione nell’anagrafe del Comune di Milano era avvenuta solo nel marzo del 2010, così che le risultanze anagrafiche, in assenza della dimostrazione di una diversa conoscenza di fatto dell’effettiva nuova residenza, confortavano la convinzione che la residenza del F. fosse ancora in (OMISSIS), ove quindi correttamente è stata effettuata la notifica.

Il secondo motivo di ricorso denuncia la violazione e falsa applicazione dell’art. 111 Cost., con la violazione dei principi del contraddittorio e del diritto di difesa, sul presupposto che, non essendo mai stato notificato il ricorso per ATP, ed essendosi tale procedimento svolto senza la necessaria partecipazione del ricorrente, tutti gli accertamenti ivi compiuti, e che sono stati posti a supporto della decisione gravata, sono frutto di un’attività illegittima.

Il rigetto del primo motivo, che costituisce il presupposto logico della censura in esame, denota con evidenza l’infondatezza anche di tale motivo, una volta ritenuta la regolarità della notifica e quindi l’opponibilità al ricorrente anche degli esiti dell’ATP.

Il terzo motivo di ricorso denuncia la violazione e falsa applicazione dell’art. 1223 c.c., in punto di risarcimento del danno.

Si lamenta che la Corte d’Appello ha riconosciuto il danno derivante dalla mancata locazione del bene, senza tenere conto che si trattava di un immobile che richiedeva l’esecuzione di lavori per essere fruibile, il che escludeva la risarcibilità del danno de quo.

La critica tuttavia non si confronta con l’effettivo contenuto della sentenza gravata che ha attribuito il danno in esame, non già per l’intero periodo per il quale si è protratta l’occupazione del bene da parte del F., dopo la sentenza di condanna al rilascio, ma per soli dieci mesi, proprio al fine di assicurare l’esecuzione dei lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria per rendere appetibile il bene sul mercato delle locazioni, tenuto altresì conto dei tempi, oggi non sempre brevi, per reperire un conduttore affidabile.

Il ricorso deve pertanto essere rigettato.

Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.

Poichè il ricorso è stato proposto successivamente al 30 gennaio 2013 ed è rigettato, sussistono le condizioni per dare atto – ai sensi della L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – Legge di stabilità 2013), che ha aggiunto al testo unico di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, il comma 1-quater – della sussistenza dell’obbligo di versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.

PQM

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al rimborso delle spese che liquida in complessivi Euro 3.200,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre spese generali pari al 15 % sui compensi ed accessori di legge;

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dichiara la sussistenza dei presupposti processuali per il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato per il ricorso principale a norma dello stesso art. 13, art. 1-bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 14 aprile 2021.

Depositato in Cancelleria il 11 giugno 2021

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA