Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16588 del 05/08/2016


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Cassazione civile sez. II, 05/08/2016, (ud. 08/06/2016, dep. 05/08/2016), n.16588

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BUCCIANTE Ettore – Presidente –

Dott. MIGLIUCCI Emilio – rel. Consigliere –

Dott. ORILIA Lorenzo – Consigliere –

Dott. FALASCHI Milena – Consigliere –

Dott. SCARPA Antonio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 5524-2012 proposto da:

P.G. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE

VENTUNO APRILE 11, presso lo studio dell’avvocato SALVATORE ALBERTO

ROMANO, che lo rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

V.R., C.D., elettivamente domiciliati in ROMA,

VIA DUILIO 13, presso lo studio dell’avvocato GABRIELE LETIZIA, che

li rappresenta e difende unitamente all’avvocato MARIA LUIGIA

SANTONI;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 3371/2011 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 26/07/2011;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

08/06/2016 dal Consigliere Dott. EMILIO MIGLIUCCI;

udito l’Avvocato RAINALDI Laura, con delega depositata in udienza

dell’Avvocato ROMANO Salvatore A. difensore del ricorrente che ha

chiesto estinzione del giudizio, compensate le spese;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

CELENTANO CARMELO che ha concluso per l’estinzione del procedimento

per intervenuta rinuncia.

Fatto

RILEVATO IN FATTO E IN DIRITTO

Che:

P.G. con atto del 27 maggio 2016 sottoscritto personalmente dal ricorrente nonchè dal difensore, ha dichiarato di rinunciare al ricorso proposto nei confronti di V.R. e C.D. iscritto al N. R.G. 5524/12 proposto avverso la sentenza emessa dalla Corte di appello di Roma n. 3371/11;

la rinuncia è stata accettata da controparte;

pertanto, deve essere dichiarata l’estinzione del giudizio di cassazione senza regolamentazione delle spese della presente fase.

PQM

Visti gli artt. 390 e 391 c.p.c.;

dichiara l’estinzione del giudizio di cassazione per rinuncia.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 8 giugno 2016.

Depositato in Cancelleria il 5 agosto 2016

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