Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16588 del 05/07/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 05/07/2017, (ud. 19/04/2017, dep.05/07/2017),  n. 16588

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CURZIO Pietro – Presidente –

Dott. ARIENZO Rosa – Consigliere –

Dott. FERNANDES Giulio – Consigliere –

Dott. GHINOY Paola – rel. Consigliere –

Dott. MANCINO Rossana – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 23531-2013 proposto da:

MINISTERO DELL’ISTRUZIONE UNIVERSITA’ E RICERCA (OMISSIS), in persona

del Ministro pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI

PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo

rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

G.F.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 811/2013 della CORTE D’APPELLO di TORINO,

depositata il 06/08/2013;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 19/04/2017 dal Consigliere Dott. PAOLA GHINOY.

Fatto

RILEVATO IN FATTO

1. che la Corte d’appello di Torino, per quello che qui ancora rileva, ha rigettato l’appello del Ministero dell’istruzione dell’Università e della ricerca e confermato la sentenza del Tribunale della stessa sede, che aveva accolto la domanda proposta da G.F. – che aveva lavorato in qualità di insegnante di scuola secondaria in virtù di plurimi e reiterati contratti a tempo determinato – e riconosciuto il suo diritto alle differenze retributive in considerazione della progressione stipendiale maturata, con condanna del Ministero convenuto al pagamento della somma di Euro 1056,26;

2. che il MIUR ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza, svolgendo un unico motivo con il quale denuncia violazione e falsa applicazione del D.Lgs. 6 settembre 2001, n. 368, art. 6 del D.L. 13 maggio 2011, n. 70, art. 9, comma 18, come convertito con modificazioni dalla L. 12 luglio 2011, n. 106, art. 1, comma 2, della L. 3 maggio 1999, n. 124, art. 4, del D.Lgs. 16 aprile 1994, n. 297, art. 526, della Direttiva 99/70/CE, della L. n. 312 del 1980, art. 53;

3. che G.F. è rimasto intimato;

4. che il Ministero ha depositato atto di rinuncia al ricorso, argomentando che la sopravvenuta sentenza di questa Corte n. 22558 del 2016, risolvendo la questione controversa, esclude la sussistenza di un interesse dell’Amministrazione scolastica ad una pronuncia in ordine alla fondatezza del ricorso per cassazione;

5. che il Collegio ha autorizzato la redazione della motivazione in forma semplificata.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. che la rinuncia semplice, in presenza di parte non costituita, determina l’estinzione del processo;

2. che la rinunzia al ricorso per cassazione infatti non ha carattere cosiddetto accettizio, che richiede, cioè, l’accettazione della controparte per essere produttivo di effetti processuali (Cass. 23 dicembre 2005, n. 28675; Cass. 15 ottobre 2009, n. 21894; Cass. 5 maggio 2011, n. 9857; Cass. 26 febbraio 2015, n. 3971) ma carattere recettizio, esigendo l’art. 390 c.p.c., che essa sia notificata alle parti costituite o comunicata ai loro avvocati che vi appongono il visto (cfr. Cass., Sez. Un., 18 febbraio 2010, n. 3876; Cass. 31 gennaio 2013, n. 2259);

3. che l’accettazione della controparte rileva unicamente quanto alla regolamentazione delle spese, stabilendo art. 391 c.p.c., comma 2, che, in assenza di accettazione, la sentenza che dichiara l’estinzione può condannare la parte che vi ha dato causa alle spese;

4. che nella specie alla declaratoria di estinzione del processo non segue alcuna statuizione sulle spese, in assenza di attività difensiva della parte intimata;

5. che non può trovare applicazione nei confronti delle Amministrazioni dello Stato D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, atteso che le stesse, mediante il meccanismo della prenotazione a debito, sono esentate dal pagamento delle imposte e tasse che gravano sul processo (cfr. Cass. 1778/2016).

PQM

 

dichiara l’estinzione del processo. Nulla per le spese.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto dell’insussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13.

Motivazione Semplificata.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 19 aprile 2017.

Depositato in Cancelleria il 5 luglio 2017

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