Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16588 del 03/07/2013


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Civile Ord. Sez. 6 Num. 16588 Anno 2013
Presidente: LA TERZA MAURA
Relatore: LA TERZA MAURA

ORDINANZA

‘1.

sul ricorso 708-2012 proposto da:
CASSA NAZIONALE DI PREVIDENZA ED ASSISTENZA A FAVORE
DEI RAGIONIERI E PERITI COMMERCIALI 80059790586, in
persona del legale rappresentante pro tempore,
elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DELLE QUATTRO
FONTANE 20, presso lo studio dell’avvocato FUSILLO
MATTEO, che la rappresenta e difende unitamente agli
avvocati BERETTA GIOVANNI, PERSIANI MATTIA giusta
2013

procura speciale in atti;
– ricorrente –

3330
contro

LANDUZZI

LUCIANO

LNDLCN41M12A944R,

elettivamente

domiciliato in ROMA, VIA CAVOUR 275, presso lo studio
dell’avvocato RICCI EMANUELE, rappresentato e difeso

Data pubblicazione: 03/07/2013

dall’avvocato CAMPILII ANNA giusta procura speciale in
calce al controricorso e ricorso incidentale;
– controricorrente e ricorrente incidentale contro

LANDUZZI LUCIANO LNDLCN41M12A944R;

ricorrenti incidentali –

avverso la sentenza n. 189/2011 della CORTE D’APPELLO
di BOLOGNA dell’1/03/2011, depositata il 25/08/2011;
udita la relazione della causa svolta nella camera di
consiglio dell’11/04/2013 dal Consigliere Relatore
Dott. MAURA LA TERZA;
udito l’Avvocato Maio Valerio (delega avvocato Persiani
Mattia) difensore della ricorrente che insiste per
l’accoglimento del ricorso;
udito l’Avvocato Ricci Emanuele (delega avvocato
Campili Anna) difensore del controricorrente e
ricorrente incidentale che ha chiesto la trattazione in
P.U. e l’accoglimento del ricorso incidentale, dichiara
di non accettare il contraddittorio in relazione alla
questione sollevata con memoria relativa al quantum
della prestazione spettante;
è presente il P.G. in persona del Dott. COSTANTINO
FUCCI che si riporta alla relazione.

– intimati –

708/2012 Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza a favore dei Ragionieri e Periti Commerciali
c. Landuzzi Luciano
Corte Suprema di Cassazione
Sezione Sesta Civile

Con la sentenza impugnata la Corte d’appello di Bologna, riformando la statuizione di primo grado,
ha condannato la Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza a favore dei Ragionieri e periti
commerciali a pagare a Landuzzi Luciano le differenze pensionistiche ( decorrenza pensione
1.X.2002), affermando la illegittimità del nuovo testo dell’art. 49 del regolamento della Cassa,
introdotto con la delibera del 22 giugno 2002, il quale aveva determinato il reddito professionale, in
base al quale liquidare la pensione, non già, com’era in precedenza, sulla base “dei quindici redditi
professionali annuali dichiarati dall’iscritto ai fini Irpef per gli ultimi venti anni di contribuitone
anteriori a quello di maturazione del diritto a pensione”, ma sulla base della “media di tutti i redditi
professionali annuali” col limite che la misura della pensione non potesse essere inferiore all’80% di
quella derivante dall’applicazione delle modalità di calcolo previgenti. La Corte territoriale
affermava la illegittimità della citata delibera del 2002 perché non teneva conto del principio del pro
rata posto dalla L. 8 agosto 1995, n. 335, art. 3. La Corte esaminava poi lo ius superveniens di cui
alla L. 27 dicembre 2006, n. 296, art. 1, comma 763, il quale, modificando il primo e secondo
periodo della L. n. 335 del 1995, art. 3, comma 12, oltre ad innalzare l’arco temporale da prendere
in esame per assicurare l’equilibrio di bilancio, recava un attenuazione del principio del pro rata. La
Corte territoriale compensava poi le spese di entrambi i gradi del giudizio.
Avverso detta sentenza la Cassa ricorre.
Resiste il pensionato con controricorso e ricorso incidentale, con cui si duole della disposta
compensazione delle spese.
Va preliminarmente disposta la riunione dei ricorsi ex art. 335 cod. proc. civ..
Letta la relazione resa ex art. 380 bis cod. proc. civ. di manifesta infondatezza del ricorso
principale;
Lette le memorie depositate dalle parti;
Ritenuto che le conclusioni di cui alla relazione sulla manifesta infondatezza del ricorso principale
sono condivisibili;

1

Ordinanza

Infatti questa Corte ha già deciso sulla questione con la sentenza n. 8847 del 18/04/2011, nonché
con le successive 13607/2012, 13613/2012/13614/2012 ed altre conformi, in cui si è affermato << «Nel regime dettato dall'art. 1, comma 12, legge 8 agosto 1995, n. 335 (di riforma del sistema pensionistico obbligatorio e complementare), prima delle modifiche a tale disposizione apportare dall'art. 1, comma 763, legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007), la garanzia costituita dal principio c.d. del pro rata — il cui rispetto è prescritto per le casse privatizzate ex riparametrazione dei coefficienti di rendimento o di ogni altro criterio di determinazione del trattamento pensionistico, in termini peggiorativi per gli assicurati, in modo che siano salvaguardate le anzianità già maturate rispetto alla introduzione delle modifiche derivanti dai provvedimenti suddetti — ha carattere generale e trova applicazione anche in riferimento alle modifiche in peius dei criteri di calcolo della quota retributiva della pensione e non già unicamente con riguardo alla salvaguardia, ratione temporis, del criterio retributivo rispetto al criterio contributivo introdotto dalla normativa regolamentare delle Casse. Pertanto con riferimento alla Cassa nazionale di previdenza ed assistenza a favore dei ragionieri e periti commerciali e alle modifiche regolamentari adottare con delibere del 22 giugno 2002, 7 giugno 2003 e 20 dicembre 2003, che, nel complesso, hanno introdotto il criterio contributivo distinguendo, per gli assicurati al momento della modifica regolamentare, la quota A di pensione, calcolata con il criterio retributivo, e la quota B, calcolata con il criterio contributivo, opera — per il calcolo della quota A – il principio del pro rata e quindi trova applicazione il previgente più favorevole criterio di calcolo: la media di 15 redditi professionali annuali più elevati nell'arco di 20 anni di contribuzione anteriori a quello di maturazione del diritto a pensione, e non già la media dei redditi degli ultimi 24 anni». Tutte le complesse argomentazioni della Cassa sono state trattate nelle suddette statuizioni e ritenute non condivisibili. Inoltre, la sentenza invocata da parte ricorrente n. 18478/2012 ha espressamente disatteso le argomentazioni di parte ricorrente avendo affermato « Non occorre quindi - diversamente da quanto sostiene la difesa della Cassa - fare applicazione di ogni singolo criterio di calcolo via via modificato nel tempo a partire dalla L. n. 160 del 1963, poi seguita dalla L. n. 1140 del 1970, quindi dalla L. n. 414 del 1991, e poi dalle Delib. del 1997. Si ha infatti che il principio del pro rata è stato posto, per le Casse privatizzate, dalla L. n. 335 del 1995, art. 3, comma 12, e quindi opera solo dall'entrata in vigore di tale legge di riforma ed in relazione alle anzianità già maturate rispetto alla introduzione delle modifiche incidenti sulla determinazione della pensione e, quindi, con riferimento ai criteri di liquidazione che, al momento di introduzione di dette modifiche, sarebbero stati altrimenti applicabili a tali pregresse anzianità..» 2 d.lgs. 30 giugno 1994, n. 509, nei provvedimenti di variazione delle aliquote contributive, di Il ricorso principale va quindi rigettato. Va invece accolto il ricorso incidentale, giacché la sentenza impugnata non ha giustificato la compensazione delle spese di entrambi i gradi del giudizio con congrua motivazione, non ravvisandosi la dedotta diversità di orientamenti ( Cass. 14701/2007 è rimasta isolat) mentre tutte le altre pronunzie hanno rigettato la tesi della Cassa. Il ricorso incidentale va quindi accolto, la sentenza sul punto va cassata con decisione nel merito di Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza. Spese da distrarsi. P. Q .M. La Corte riunisce i ricorsi; rigetta il ricorso principale ed accoglie l'incidentale; cassa la sentenza impugnata in relazione al ricorso accolto e, decidendo nel merito, condanna la Cassa al pagamento delle spese dei giudizi di merito, liquidate, quanto al primo grado, in euro 2.500 ( 1.800 onorari, 650 diritti); per l'appello in euro 3.170 ( 2.100 onorari e 1.050 diritti) e per il presente giudizio in euro 50 per esborsi e 3.000 per compensi professionali, oltre, per ciascuna liquidazione, Iva e CPA. Tutte le spese vanno distratte a favore dell'avv. Anna Campilli, antistatario. Così deciso in Roma 1'11 aprile 2013. Il presidente liquidatone delle spese dei gradi di merito, come da dispositivo.

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA