Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16587 del 28/07/2011

Cassazione civile sez. lav., 28/07/2011, (ud. 14/04/2011, dep. 28/07/2011), n.16587

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MIANI CANEVARI Fabrizio – Presidente –

Dott. FILABOZZI Antonio – Consigliere –

Dott. TRIA Lucia – Consigliere –

Dott. BERRINO Umberto – rel. Consigliere –

Dott. TRICOMI Irene – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

AUTOSTRADE PER L’ITALIA SPA, in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, L.G. FARAVELLI 22, presso

lo studio dell’avvocato MORRICO ENZO, che la rappresenta e difende,

giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

E.N., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA GERMANICO

172, presso lo studio dell’avvocato PANICI PIER LUIGI, che lo

rappresenta e difende unitamente all’avvocato GIOVANNELLI GIOVANNI,

giusta delega in atti;

– controricorrente incidentale –

avverso la sentenza n. 517/2008 della CORTE D’APPELLO di MILANO,

depositata il 07/05/2008, R.G.N. 1007/06;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

14/04/2011 dal Consigliere Dott. UMBERTO BERRINO;

udito l’avvocato GIANNI’ GAETANO;

udito l’avvocato GIOVANNELLI GIOVANNI;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

MATERA Marcello che ha concluso per il rigetto di entrambi i

ricorsi.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza del 21/2 – 5/5/09 la Corte d’Appello di Milano, pronunziando sull’impugnazione proposta dalla S.p.a. Autostrade concessioni e costruzioni avverso la sentenza dell’1/3 – 31/5/05 del giudice del lavoro del Tribunale dello stesso capoluogo lombardo che aveva accertato che tra la medesima società e E.N. era intercorso un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato a decorrere dal 17/8/99, condannandola a corrispondergli le retribuzioni dall’1/4/04 al ripristino del rapporto, riformò parzialmente la sentenza gravata, dopo aver accertato la nullità del solo termine apposto al contratto del 17/5/02, e statuì che la decorrenza del rapporto a tempo indeterminato doveva farsi risalire al 18 maggio 2002.

La Corte territoriale motivò tale decisione sulla scorta della considerazione che doveva ritenersi legittima l’apposizione del termine ai primi due contratti, in quanto avvenuta ai sensi della L. n. 56 del 1987, art. 23 atteso che la valutazione dell’esigenza della temporanea necessità “dell’espletamento del servizio in concomitanza di assenza per ferie” era stata già effettuata dalle parti collettive, mentre l’ultimo contratto, stipulato nella vigenza del D.Lgs. n. 368 del 2001, recava una causale troppo generica, l’accertamento della cui legittimità non era precluso dal rilascio di quietanze liberatorie.

Per la cassazione della sentenza propone ricorso la società autostradale che affida l’impugnazione a due motivi di censura.

Resiste con controricorso il lavoratore il quale propone, a sua volta, ricorso incidentale al cui accoglimento si oppone la società.

Entrambe le parti depositano memoria ai sensi dell’art. 378 c.p.c..

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Col primo motivo del ricorso principale viene denunziata la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. 6 settembre 2001, n. 368, art. 1, commi 1 e 2 in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3 sostenendosi che, contrariamente a quanto affermato nella sentenza impugnata, poteva ritenersi sufficiente, alla luce delle disposizioni del D.Lgs. n. 368 del 2001, la causale delle maggiori esigenze di servizio nel periodo estivo in conseguenza dell’aumento del traffico, così come prevista nella lettera di assunzione a tempo determinato del 17.5.2002.

2. Col secondo motivo è denunziata l’insufficiente motivazione su un fatto controverso e decisivo per il giudizio (art. 360 c.p.c., n. 5) in quanto ci si duole della valutazione di genericità delle istanze istruttorie espressa dalla Corte territoriale in ordine alla mancata ammissione delle prove richieste per l’accertamento del requisito della effettività della causale indicata nel contratto a termine intercorso tra le parti.

3. Con l’ultimo motivo la ricorrente principale invoca, in via subordinata, in caso di rigetto del ricorso, l’applicazione del D.Lgs. n. 368 del 2001, art. 4 bis introdotto dalla L. n. 133 del 2008, laddove prevede che con riferimento ai soli giudizi in corso alla data di entrata in vigore della presente disposizione, e fatte salve le sentenze passate in giudicato, in caso di violazione delle disposizioni di cui agli artt. 1, 2 e 4, il datore di lavoro è tenuto unicamente ad indennizzare il prestatore di lavoro con una indennità di importo compreso tra un minimo di 2,5 ed un massimo di sei mensilità dell’ultima retribuzione globale di fatto, avuto riguardo ai criteri indicati nella L. 15 luglio 1966, n. 604, art. 8 e successive modificazioni.

1.a. Col primo motivo del ricorso incidentale del lavoratore viene segnalata la violazione dell’art. 360 c.p.c., n. 5 per omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione in ordine ad un fatto controverso e decisivo per il giudizio. In particolare, si prende spunto dalla decisione del primo giudice, il quale aveva riconosciuto già in relazione al primo contratto a termine lo svolgimento del lavoro a tempo pieno fin dal 17/8/99, per dedursi la contraddittorietà della motivazione della Corte d’appello che, per un verso ha ritenuto, pur non essendovene traccia in atti, che il primo giudice avesse considerato come sufficiente una prestazione che si avvicinava per durata al tempo pieno, e, per l’altro, ha sostenuto che il lavoratore non aveva fornito la prova di una esecuzione effettiva a tempo pieno della sua prestazione.

2.a. Col secondo motivo si denunzia la violazione e la falsa applicazione della L. n. 56 del 1987, art. 23 in rapporto all’art. 2 del ccnl 4 aprile 1995 (art. 360 c.p.c., n. 3). In particolare, si sostiene che, contrariamente a quanto ritenuto dalla Corte territoriale in ordine alla affermata legittimità dei primi due contratti a termine, la vigenza della suddetta disposizione normativa non poteva consentire alla società di sottrarsi dall’onere di dover provare la effettiva sussistenza delle relative causali negoziali che trovavano la loro origine, non solo nella citata disposizione di legge, ma anche in quella collettiva dell’art. 2 del ccnl per il settore autostrade e trafori 4 aprile 1995, identico a quello successivo invocato da controparte. Il quesito di diritto posto al riguardo è il seguente.” Le assunzioni a tempo determinato previste ai sensi della L. n. 56 del 1987, art. 23 mediante l’ipotesi aggiuntiva di cui all’art. 2 punto 3 prima alinea dal contratto collettivo nazionale di lavoro 4 aprile 1995 per il settore autostrade e trafori sono soggette anch’esse alla L. n. 230 del 1962 e debbono ritenersi legittime, con onere a carico dell’impresa, soltanto qualora, e congiuntamente, esse cadano nel periodo semestrale dell’ipotesi, siano effettivamente e in concreto concomitanti rispetto alle assenze per ferie di altri addetti stabili, e tali assenze determinino altresì in concreto delle reali necessità di espletamento del servizio, con esclusione invece di qualsiasi automatismo legittimante che prescinda dall’esame in concreto della fattispecie”.

3.a. Col terzo motivo il ricorrente incidentale lamenta la violazione dell’art. 112 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 4, vale a dire l’omesso esame dell’eccezione di giudicato e di inammissibilità dell’appello da lui sollevata nella precedente sede di giudizio limitatamente ai contratti successivi al primo, la illegittimità dei quali, come rilevata dal primo giudice, non era stata impugnata dalla società, la quale non aveva interposto alcun gravame sulla relativa statuizione. Preliminarmente va disposta la riunione dei ricorsi ai sensi dell’art. 335 c.p.c..

Osserva, la Corte che entrambi i ricorsi presentano evidenti profili di improcedibilità per la ragione che alcune delle questioni fondamentali poste con gli stessi non possono prescindere in alcun modo dalla disamina della normativa collettiva di riferimento, espressamente richiamata in entrambi gli atti, mentre i testi integrali dei contratti collettivi e degli accordi sindacali, invocati a sostegno delle rispettive censure, non sono stati affatto prodotti.

Invero, la ricorrente principale, richiama e produce in allegato al ricorso la lettera di assunzione del 17/5/02 nella quale è contenuto il chiaro riferimento alle modalità previste dall’art. 9, punto 18 e seguenti, del vigente ccnl, ma di questo (contratto collettivo nazionale di lavoro per il personale di pendente da società e consorzi concessionari di autostrade e trafori del 16 febbraio 2000) è prodotto solo uno stralcio dell’art. 2 e di una parte dell’art. 3.

Egualmente il ricorrente incidentale fa riferimento all’art. 2 del ccnl per il settore autostrade e trafori del 4 aprile 1995, che assume essere identico a quello successivo richiamato dalla difesa società, ma si limita a produrne solo uno stralcio, vale a dire quello concernente l’art. 2 ed una parte dell’art. 3. Orbene, non può trascurarsi di evidenziare che questa Corte (Cass. sez. lav. n. 15495 del 2/7/2009) ha già avuto modo di statuire che “l’onere di depositare i contratti e gli accordi collettivi su cui il ricorso si fonda – imposto, a pena di improcedibilità, dall’art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4, nella nuova formulazione di cui al D.Lgs. 2 febbraio 2006, n. 40 – non può dirsi soddisfatto con la trascrizione nel ricorso delle sole disposizioni della cui violazione il ricorrente si duole attraverso le censure alla sentenza impugnata, dovendosi ritenere che la produzione parziale di un documento sia non solamente incompatibile con i principi generali dell’ordinamento e con i criteri di fondo dell’intervento legislativo di cui al citato D.Lgs. n. 40 del 2006, intesi a potenziare la funzione nomofilattica della Corte di cassazione, ma contrasti con i canoni di ermeneutica contrattuale dettati dall’art. 1362 cod. civ. e seguenti e, in ispecie, con la regola prevista dall’art. 1363 cod. civ., atteso che la mancanza del testo integrale del contratto collettivo non consente di escludere che in altre parti dello stesso vi siano disposizioni indirettamente rilevanti per l’interpretazione esaustiva della questione che interessa”.

Si è, altresì, precisato (Cass. sez. lav. Ordinanza n. 11614 del 13/5/2010) che “l’onere di depositare i contratti e gli accordi collettivi – imposto, a pena di improcedibilità del ricorso per cassazione, dall’art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4, nella formulazione di cui al D.Lgs. 2 febbraio 2006, n. 40 – è soddisfatto solo con il deposito da parte del ricorrente dei contratti o accordi collettivi sui quali il ricorso si fonda, senza che possa essere considerata sufficiente la mera allegazione dell’intero fascicolo di parte del giudizio di merito in cui sia stato effettuato il deposito di detti atti o siano state allegate per estratto le norme dei contratti collettivi. In tal caso, ove pure la S.C. rilevasse la presenza dei contratti e accordi collettivi nei fascicoli del giudizio di merito, in ogni caso non potrebbe procedere al loro esame, non essendo stati ritualmente depositati secondo la norma richiamata”.

Ne consegue, pertanto, che entrambi i ricorsi vanno dichiarati improcedibili. La reciproca soccombenza delle parti giustifica la compensazione integrale delle spese del presente giudizio.

P.Q.M.

La Corte riunisce i ricorsi e li dichiara improcedibili. Spese compensate.

Così deciso in Roma, il 14 aprile 2011.

Depositato in Cancelleria il 28 luglio 2011

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