Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16587 del 15/07/2010

Cassazione civile sez. lav., 15/07/2010, (ud. 26/05/2010, dep. 15/07/2010), n.16587

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VIDIRI Guido – Presidente –

Dott. DI NUBILA Vincenzo – Consigliere –

Dott. STILE Paolo – Consigliere –

Dott. IANNIELLO Antonio – Consigliere –

Dott. MELIADO’ Giuseppe – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

A.M., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZALE CLODIO

14, presso lo studio dell’avvocato DI CELMO MASSIMO, che lo

rappresenta e difende, giusta delega a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

I.N.A.I.L. – ISTITUTO NAZIONALE PER L’ASSICURAZIONE CONTRO GLI

INFORTUNI SUL LAVORO, in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA IV NOVEMBRE N. 144,

presso lo studio degli avvocati RASPANTI RITA, LA PECCERELLA LUIGI

che lo rappresentano e difendono, giusta procura speciale Atto Notar

CARLO FEDERICO TUCCARI di ROMA del 25/09/2006, rep. n. 71693;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 3147/2005 del TRIBUNALE di NAPOLI, depositata

il 05/09/2005 R.G.N. 44493/98;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

26/05/2010 dal Consigliere Dott. MELIADO’ Giuseppe;

udito l’Avvocato ROMEO LUCIANA per delega RASPANTI RITA;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

ABBRITTI Pietro che ha concluso per il rigetto del ricorso.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza in data 10.6 – 5.9.2005 il Tribunale di Napoli, in riforma della sentenza resa dallo stesso Tribunale il 24.9.1998, impugnata dall’INAIL, rigettava la domanda proposta da A. M. per il ripristino della rendita per inabilita’ permanente di cui lo stesso era titolare sin dal (OMISSIS) e che era stata successivamente revocata a seguito di visita di revisione eseguita nel (OMISSIS).

Osservava la corte territoriale, quanto all’eccezione di consolidamento dei postumi per il decorso di un periodo ultradecennale, che tale questione era stata prospettata per la prima volta solo nella memoria di costituzione in appello, e quindi tardivamente; quanto al merito, che era rimasto accertato, in esito alle indagini tecniche disposte, che le valutazioni mediche operate dall’INAIL nel 1981 erano ab origine errate e che non si era verificato alcun miglioramento dei postumi. Per la cassazione della sentenza propone ricorso A.M. con un unico complesso motivo.

Resiste con controricorso, illustrato con memoria, l’INAIL.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con un unico motivo, proposto ai sensi dell’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5, il ricorrente lamenta violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 1124 del 1965, artt. 145 e 146, della L. n. 88 del 1989, art. 55, del D.Lgs. n. 38 del 2000, art. 9 nonche’ vizio di motivazione.

Osserva, in proposito, che, avendo ritenuto la sentenza impugnata che si era accertato un “errore valutativo” circa la sussistenza dei presupposti per il riconoscimento della malattia professionale, non si era, nondimeno, tenuto conto che l’errore nell’attribuzione della prestazione assume rilevanza, ai sensi del D.Lgs. n. 38 del 2000, art. 9 solo se accertato con i criteri, le metodologie e gli strumenti diagnostici disponibili al tempo della iniziale erronea determinazione e, comunque, entro il limite temporale del decennio;

che le eccezioni proposte in sede di appello non erano tardive, in quanto del tutto conseguenti alla prospettazione da parte dell’INAIL solo in quella sede di un errore nella concessione della prestazione;

che i consulenti tecnici nominati dalla corte territoriale avevano fondato la propria valutazione esclusivamente su dati clinici temporalmente collocabili nel 1994 e avevano immotivatamente escluso la rilevanza di alcune malattie (ipoacusia) inizialmente valutate.

Il ricorso, operate le opportune integrazioni della motivazione, non e’ meritevole di accoglimento.

La corte territoriale, nell’escludere la fondatezza della domanda, non ha tenuto conto della pronuncia della Corte Costituzionale n. 191 del 2005, che pure tale esito conferma, modificando, peraltro, i punti di riferimento normativi, rilevanti per la soluzione del caso controverso.

Giova, al riguardo, rammentare come la L. 9 marzo 1989, n. 88, art. 55, comma 5, primo periodo, vigente al tempo del provvedimento di revoca adottato dall’Istituto, ma non preso in considerazione nella sentenza impugnata, disponeva che “le prestazioni a qualunque titolo erogate dall’INAIL possono essere in qualunque momento rettificate dallo stesso Istituto in caso di errore di qualsiasi natura commesso in sede di attribuzione, erogazione o riliquidazione delle prestazioni”. Tale disposizione e’ stata successivamente abrogata dal D.Lgs. 23 febbraio 2000, n. 38, art. 9 (comma 4), il quale, ridisciplinando, al primo comma, la stessa ipotesi, ha confermato che “le prestazioni a qualunque titolo erogate dall’Istituto assicuratore possono essere rettificate dallo stesso Istituto in caso di errore di qualsiasi natura commesso in sede di attribuzione, erogazione o riliquidazione delle prestazioni”, ma ha, al tempo stesso, introdotto due limiti a tale facolta’: il primo relativo alla struttura dell’accertamento (per essere l’errore rettificabile “solo se accertato con i criteri, metodi e strumenti di indagine disponibili all’atto del provvedimento originario” (art. 9, comma 2)); il secondo relativo al tempo dell’accertamento (per essere la facolta’ di rettifica esercitarle, salvo i casi del dolo o della colpa grave, solo “entro dieci anni dalla data di comunicazione dell’originario provvedimento errato” (art. 9, comma 1)).

La giurisprudenza di legittimita’ (cfr. ad es. Cass. n. 6386/2003, Cass. n. 16859/2003; Cass. n. 776/2003, Cass. n. 8308/2000) aveva ritenuto il descritto ius superveniens applicabile anche ai procedimenti in corso, sulla base di quanto previsto dallo stesso art. 9, commi 5, 6 e 7 che stabilivano che i soggetti nei cui confronti si fosse proceduto a rettifica delle prestazioni sulla base della normativa previgente potevano chiedere all’Istituto il riesame del provvedimento (da operarsi, all’evidenza, sulla base dei nuovi criteri), regolamentandone gli effetti, ed aveva, in particolare, specificato che il giudice di appello, investito dell’impugnazione dell’assicurato circa l’illegittimita’ della rettifica per errore, operata dall’INAIL prima dell’entrata in vigore del D.Lgs. n. 38 del 2000, era tenuto a verificare se la stessa fosse legittima a norma dei criteri previsti nell’art. 9 dello stesso testo, acquisendo in causa gli elementi di fatto necessari per l’applicazione dello ius superveniens, a norma dell’art. 437 c.p.c., comma 2 anche in deroga agli artt. 414 e 416 c.p.c. (v. ad es. Cass. n. 16859/2003).

Il giudice delle leggi, tuttavia, con la gia’ citata sentenza n. 191 del 2005, ha dichiarato fondata la questione di costituzionalita’ del D.Lgs. n. 38, art. 9, commi 5, 6 e 7 sollevata con riferimento all’art. 3 Cost., osservando che “tali norme consentono di impugnare i provvedimenti di rettifica adottati nel vigore della L. 9 marzo 1989, n. 88, art. 55, comma 5… che ne consentiva l’adozione senza limiti di tempo, al fine di far valere retroattivamente la violazione del termine decadenziale introdotto dalla nuova disciplina”, ritenendone l’irragionevolezza…sia per quanto si riferisce “ai casi prescritti o definiti con sentenza passata in giudicato”, sia per quanto riguarda i casi non prescritti o non definiti da giudicato…in quanto e’ l’istituto stesso della decadenza che per sua natura non tollera applicazioni retroattive, non potendo logicamente configurarsi una ipotesi di estinzione del diritto (o, come nella specie, del potere) per mancato esercizio da parte del titolare, in assenza di una previa determinazione del termine entro il quale il diritto (o il potere) debba essere esercitato”.

Dalla pronuncia del giudice delle leggi deriva (per come non ha mancato gia’ di precisare la giurisprudenza di questa Suprema Corte:

v. Cass. n. 14191/2005; Cass. n. 16446/2007) che, una volta esclusa la possibilita’ dell’applicazione retroattiva del termine decadenziale, ai provvedimenti di revisione per errore adottati dall’INAIL si applica la legge vigente al tempo della loro emanazione e, nel caso, la L. n. 88 del 1989, art. 55, comma 5 che consentiva all’istituto assicuratore di rettificare in qualsiasi momento e senza alcun limite temporale le prestazioni erogate in caso di errore di qualsiasi natura commesso in sede di attribuzione, erogazione o riliquidazione delle prestazioni.

Dovendosi, per il resto, solo ribadire, sulla base del consolidato insegnamento di questa Corte, che il diritto alla prestazione previdenziale nasce dalla legge in presenza delle condizioni ivi previste e che gli atti dell’Istituto assicuratore che riconoscono o negano tale diritto hanno natura meramente ricognitiva, con la conseguenza che, allorche’ l’Istituto abbia erroneamente valutato l’esistenza o la misura della prestazione, oggetto del giudizio e’ sempre l’esistenza del diritto riconosciuto dalla legge, sicche’ l’Istituto ha l’obbligo, desumibile dai suoi compiti istituzionali, di correggere l’errore che abbia rilevato e che l’errore, in ogni caso, puo’ essere verificato dal giudice indipendentemente dalla circostanza che l’Istituto abbia instaurato un procedimento per la sua rettifica, o che tale procedimento sia stato erroneamente qualificato come revisione per miglioramento, e non per errore. Il che implica, sul piano specifico della tutela processuale, che, per essere il thema decidendum incentrato sull’esistenza del diritto azionato con onere della prova a carico dell’attore, le opzioni difensive dell’Istituto, e, quindi, la scelta stessa di difendersi sul terreno dell’esistenza dei presupposti della revisione , oppure su quello dell’allegazione di un errore iniziale di diagnosi, non limitano l’accertamento giudiziale alla verifica dei miglioramenti successivi ovvero della sola situazione originaria, giacche’, come va ribadito, l’ordinamento consente che siano corrisposti solo i trattamenti effettivamente dovuti in base alla legge (cosi’ ad es.

Cass. n. 6901/1987; Cass. n. 8713/1999; Cass. n. 10842/2000) e che a tale verifica e’ funzionale l’indagine del giudice.

Il ricorso, integrata la motivazione nei sensi sopra specificati, va, pertanto, rigettato, con assorbimento di ogni altra censura.

Nulla sulle spese, in applicazione dell’art. 152 disp. att. c.p.c. nel testo (anteriore alla novella di cui al D.L. n. 269 del 2003, art. 42, comma 11 conv. nella L. n. 326 del 2003, entrato in vigore il 2.10.2003) vigente ratione temporis.

P.Q.M.

LA CORTE rigetta il ricorso; nulla sulle spese.

Cosi’ deciso in Roma, il 26 maggio 2010.

Depositato in Cancelleria il 15 luglio 2010

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