Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16587 del 11/06/2021

Cassazione civile sez. VI, 11/06/2021, (ud. 14/04/2021, dep. 11/06/2021), n.16587

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – Presidente –

Dott. GRASSO Giuseppe – Consigliere –

Dott. FALASCHI Milena – Consigliere –

Dott. TEDESCO Giuseppe – Consigliere –

Dott. CRISCUOLO Mauro – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 34214-2018 proposto da:

O.S., O.E., rappresentate e difese

dall’avvocato ALBERTO LATTANZI giusta procura in calce al ricorso;

– ricorrenti –

contro

P.M.L., B.D., BE.DE.,

elettivamente domiciliati in ROMA, V. ANDREA VESALIO 22, presso lo

studio dell’avvocato DAVID GIOVANNINI, rappresentati e difesi

dall’avvocato ALESSANDRO GIOVANNINI giusta procura in calce al

controricorso;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 2440/2018 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 16/04/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

14/04/2021 dal Consigliere Dott. MAURO CRISCUOLO;

Lette le memorie delle parti.

 

Fatto

MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE

O.F. con preliminare del 2/3/1984 prometteva di acquistare dai fratelli B.O. e B.L. un appartamento in (OMISSIS), alla via (OMISSIS), per il prezzo di L. 27.000.000.

Il promissario acquirente conveniva in giudizio i promittenti venditori per l’esecuzione in forma specifica dell’obbligo a contrarre, ma il Tribunale di Roma con sentenza passata in cosa giudicata rigettava la domanda, attesa la parziale altruità del bene promesso in vendita.

Con citazione del 2001, F.B., O.S. ed O.E., quali eredi di O.F. convenivano in giudizio P.M.L., nonchè B.D. e Be.De., quali eredi di B.L., e B.O. affinchè i convenuti fossero condannati alla restituzione delle somme ricevute a titolo di acconto prezzo ed al risarcimento del danno, da quantificare nella differenza di valore tra il prezzo promesso in vendita ed il prezzo di acquisto di un immobile avente analoghe caratteristiche.

Si costituivano i convenuti che, oltre ad eccepire la prescrizione, contestavano il proprio inadempimento ed in via riconvenzionale chiedevano di compensare il credito delle attrici con il controcredito derivante dal diritto ad un’indennità dovuta per l’occupazione del bene da parte del promissario acquirente, occupazione ancora in corso.

Il Tribunale di Tivoli, con la sentenza n. 1422/2008, dichiarava risolto il contratto di compravendita e condannava i convenuti alla restituzione del prezzo già corrisposto ed al risarcimento del danno, quantificato in Euro 56.753,57.

Avverso tale sentenza proponevano appello P.M.L., Be.De. e B.D. e le appellate si costituivano solo con la comparsa conclusionale del 13/6/2016.

La Corte d’Appello di Roma, con la sentenza non definitiva n. 7171 del 29/11/2016, confermava la risoluzione del contratto per inadempimento dei promittenti venditori, rideterminava i criteri per la liquidazione del danno dovuto al mancato trasferimento della proprietà del bene, ed accertava il diritto dei promittenti venditori a ricevere un’indennità per l’occupazione del bene da parte dei promissari acquirenti, rimettendo a tal fine la causa in istruttoria per l’espletamento della consulenza tecnica d’ufficio. Infine, statuiva che il credito spettante agli attori andasse ripartito tra i convenuti secondo le quote ereditarie singulatim vantate.

Quindi veniva espletata la CTU, e con comparsa del 18/9/2017 si costituivano le appellate F.B., O.S. ed O.E..

Con la sentenza definitiva n. 2440 del 16/4/2018, la Corte d’Appello di Roma riteneva infondata la deduzione delle appellate che lamentavano che le fosse stato impedito di prendere parte alle operazioni di consulenza, atteso che la loro costituzione, essendo tardiva quella avvenuta in precedenza alla scadenza del termine per le comparse conclusionali, era intervenuta solo in data 18/9/2017, allorchè la CTU era stata già depositata.

Quanto alle conclusioni del CTU, riteneva che le stesse fossero condivisibili e che, quindi, il danno derivante dalla mancata vendita del bene era quantificabile in Euro 29.653,82, pari alla differenza tra il valore commerciale di un bene analogo alla data del 21/1/2001 ed il prezzo concordato rivalutato alla medesima data.

In relazione alla determinazione dell’indennità di occupazione, del pari era condivisibile l’apprezzamento del CTU, avvenuto sulla base del canone locativo a far data dal 29/6/2000 al maggio 2017, occorrendo incrementare il calcolo dell’ausiliario d’ufficio dei canoni mensili per il periodo successivo al deposito della CTU sino a quello della decisione, specificandosi che l’importo così determinato, pari ad Euro 54.896,10, andava ripartito tra gli appellanti in ragione della quota di comproprietà singolarmente vantata, e pari ad 1/36 pro capite. In merito alla deduzione sollevata in comparsa conclusionale, secondo cui gli attori avrebbero perso la disponibilità del bene sin dal momento in cui era stata espletata la CTU in primo grado, avendo in tale occasione consegnato le chiavi della nuova serratura all’ausiliario d’ufficio, i giudici di appello ritenevano che la stessa fosse tardiva, in quanto non esplicitata nella comparsa di risposta in appello, ancorchè tardiva, con le conseguenze previste dall’art. 346 c.p.c..

O.S. ed O.E. hanno proposto ricorso avverso entrambe le sentenze di appello sulla base di due motivi.

P.M.L., B.D. e Be.De. hanno resistito con controricorso.

In prossimità dell’udienza le parti hanno depositato memorie. Con decreto del 2 gennaio 2020, comunicato in pari data al difensore delle ricorrenti, la Corte ha rilevato che, poichè al giudizio di appello avevano preso parte anche B.O. e F.B., alle quali il ricorso non era stato notificato, andava disposta l’integrazione del contraddittorio nei confronti delle medesime nel rispetto del termine perentorio di sessanta giorni dalla sua comunicazione.

Tuttavia, a tale ordine non si è dato adempimento, non risultando depositato il prescritto atto, con la conseguenza che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile ex art. 331 c.p.c..

Nella memorie delle ricorrenti si assume però che l’integrazione del contraddittorio sarebbe stata effettuata nei confronti della sola B.O., come da atto che risulta però inviato a mezzo PEC solo in data 26/2/2021.

Si deduce poi che con la B. sarebbe stata conclusa una transazione in data 21 maggio 2009, con la quale sarebbero stati definiti i rapporti tra le ricorrenti e B.O..

In pari data era stato altresì trasmesso certificato di morte di F.B., attestante il decesso il (OMISSIS).

Le circostanze dedotte non appaiono però idonee ad impedire la declaratoria di inammissibilità del ricorso.

In merito alla transazione la conclusione della stessa costituisce circostanza dedotta per la prima volta solo nella memoria e quindi in maniera evidentemente tardiva, nè essendosi della stessa dato atto nei provvedimenti impugnati. Nè è ammissibile la produzione del documento in sede di legittimità, trattandosi di transazione già intervenuta nel corso dei gradi di merito, ed esulando dal novero dei documenti di cui è consentita la produzione ex art. 372 c.p.c..

Inoltre, le ricorrenti, pur dichiarando di aver provveduto ad integrare il contraddittorio nei confronti della B., hanno omesso di depositare l’atto di interazione del contraddittorio nel termine, dettato a pena di improcedibilità dall’art. 371-bis c.p.c..

Quanto, invece, alla morte della F., la stessa non esimeva dal dover procedere in ogni caso all’integrazione del contraddittorio nei confronti dei suoi eredi, adempimento questo che non risulta essere stato soddisfatto, con la conseguente applicabilità dell’art. 331 c.p.c..

Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, con attribuzione all’avvocato Alessandro Giovannini dichiaratosene anticipatario.

Nulla a disporre quanto alle spese nei confronti della parte rimasta intimata.

Poichè il ricorso è stato proposto successivamente al 30 gennaio 2013 ed è dichiarato inammissibile, sussistono le condizioni per dare atto – ai sensi della L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – Legge di stabilità 2013), che ha aggiunto al testo unico di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, il comma 1-quater – della sussistenza dell’obbligo di versamento, da parte delle ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.

PQM

Dichiara il ricorso inammissibile e condanna le ricorrenti, in solido tra loro, al rimborso delle spese che liquida in complessivi Euro 3.200,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre spese generali pari al 15 % sui compensi ed accessori di legge, con attribuzione all’avvocato Alessandro Giovannini dichiaratosene anticipatario;

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dichiara la sussistenza dei presupposti processuali per il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato per il ricorso principale a norma dello stesso art. 13, art. 1-bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 14 aprile 2021.

Depositato in Cancelleria il 11 giugno 2021

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