Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16587 del 05/08/2016


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Cassazione civile sez. II, 05/08/2016, (ud. 27/05/2016, dep. 05/08/2016), n.16587

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PETITTI Stefano – Presidente –

Dott. PARZIALE Ippolisto – Consigliere –

Dott. SCALISI Antonino – Consigliere –

Dott. FALABELLA Massimo – Consigliere –

Dott. CRRISCUOLO Mauro – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 24949-2012 proposto da:

M.S., (OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA, VIA

XXIV MAGGIO 43, presso lo studio CHIOMENTI, e rappresentato e

difeso, giusta procura a margine del ricorso dall’avvocato CHITI

MARIO;

– ricorrente –

contro

BANCA D’ITALIA, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA NAZIONALE 91,

e rappresentata e difesa dagli avvocati PIERA CAPPOTELLI e NICOLA DE

GIORGI in virtù di procura in calce al controricorso;

– controricorrente –

avverso il decreto della CORTE d’appello di ROMA, depositato il

21/03/2012;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

27/05/2016 dal Consigliere Dott. MAURO CRISCUOLO;

udito l’Avvocato Ennio Maria Cicconi per il ricorrente e l’Avvocato

Nicola De Giorgi per la controricorrente Antonio GRAZIANI per il

ricorrente;

udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore

Generale Dott. RUSSO Rosario Giovanni che ha concluso per il rigetto

del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con provvedimento n. 649 del 16-9-2009 il Direttorio della Banca d’Italia irrogava a M.S., componente del CdA e del Comitato di Controllo interno della BNL, Banca Nazionale del Lavoro s.p.a., la sanzione di Euro 21.000,00 per “carenze nell’organizzazione e nei controlli interni da parte dei componenti il Consiglio di Amministrazione” (illecito previsto dal combinato disposto del D.Lgs. 1 settembre 1993, n. 385, art. 53, comma 1, lett. b) e d) – Testo Unico Bancario -, del titolo 4^, capitolo 11, delle Istruzioni di Vigilanza per le Banche e del titolo 1^, capitolo 1, parte quarta delle nuove disposizioni di vigilanza prudenziale per le banche – indicazioni operative per la segnalazione di operazioni sospette). Per la medesima violazione amministrativa il Direttorio della Banca d’Italia, con lo stesso provvedimento, comminava sanzioni amministrative anche al Presidente del CdA, all’ex Direttore Generale e ad altri componenti del Consiglio di Amministrazione e del Comitato di Controllo.

Il ricorrente proponeva opposizione avverso la predetta delibera, chiedendo che la stessa venisse dichiarata nulla, annullata o dichiarata inefficace; in via subordinata, chiedeva una riduzione della sanzione. L’opponente affermava che il procedimento sanzionatorio applicato nel caso di specie non assicurava il rispetto del contraddittorio e non garantiva all’incolpato la piena partecipazione al procedimento istruttorio e la piena conoscenza degli atti istruttori, lamentando, in particolare, che non gli era stata data la possibilità di controbattere alla proposta sanzionatoria della Commissione e al parere dell’Avvocato Generale; affermava l’illegittimità della motivazione per relationem del provvedimento impugnato; censurava il mancato rispetto dei termini di durata del procedimento sanzionatorio per la violazione del termine di 240 giorni dalla scadenza del termine per la presentazione delle controdeduzioni per la conclusione del procedimento fissato con Provvedimento del Governatore della Banca d’Italia del 25 giugno 2008; denunciava la violazione del principi di tassatività, determinatezza dell’addebito, determinatezza e tipicità della fattispecie sanzionatoria; si doleva del fatto di essere stato sanzionato quali componente del CdA e quale membro del Comitato di Controllo Interno della Banca, pur avendo sempre assolto diligentemente ai propri doveri specifici, così come fissati dalla legge e dagli statuti; lamentava che era stato chiamato a rispondere di comportamenti risalenti ad epoca anteriore al 1 ottobre 2007, allorchè l’azienda bancaria era gestita dalla cd. vecchia BNL, e che ciò si traduceva nell’illegittimità del provvedimento impugnato; inoltre, pur ammettendo di far parte del Consiglio di Amministrazione, negava di essere stato sanzionato in tale veste e lamentava, comunque, la mancata irrogazione della sanzione agli altri componenti di tale organo.

Con decreto in data 21-3-2012 la Corte di Appello di Roma rigettava l’opposizione, condannando l’opponente altresì al pagamento delle spese di lite.

Per la cassazione di tale provvedimento ha proposto ricorso M.S. sulla base di sei motivi.

La Banca d’Italia ha resistito con controricorso.

In prossimità dell’udienza la controricorrente ha depositato memorie ex art. 378 c.p.c..

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1) Con il primo motivo il ricorrente denuncia:

– la violazione e falsa applicazione della L. n. 262 del 2005, art. 24 nonchè della L. n. 689 del 1981 e della L. n. 241 del 1990;

– l’omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa i fatti di causa;

– in subordine il contrasto della normativa nazionale con i principi comunitari, formulando istanza di rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia UE.

Deduce, in primo luogo, che nel procedimento sanzionatorio condotto dalla Banca d’Italia non è stato assicurato agli interessati il rispetto del principio del contraddittorio, della conoscenza degli atti istruttori e del diritto di difesa, in quanto nè la proposta sanzionatoria dell’organo che gestisce la fase istruttoria (la Commissione) formulata a conclusione di tale fase, nè il parere dell’Avvocato Generale, sulla cui base l’organo decidente (il Direttorio) applica la sanzione, sono stati portati a conoscenza dei ricorrenti. Lamenta, conseguentemente, di non avere avuto modo di esprimere considerazioni e deduzioni in merito a tali atti. Sostiene che la deliberazione adottata dal Direttorio ha disatteso la L. n. 262 del 2005, art. 24, Gomma 1 che assoggetta i procedimenti sanzionatori ai principi di piena conoscenza degli atti istruttori, del contraddittorio, della verbalizzazione, nonchè della distinzione tra funzioni istruttorie e funzioni decisorie.

Aggiunge altresì che il Direttorio avrebbe deciso sulla sanzione avendo notizia delle difese del ricorrente solo dalla proposta formulata dalla Commissione, apparendo erronea la motivazione del decreto impugnato, laddove ha sostenuto che la trasmissione degli atti dalla Commissione al Direttorio ricomprendesse anche le deduzioni difensive del M..

In secondo luogo, il ricorrente sostiene che, contrariamente a quanto affermato dalla Corte di Appello, la motivazione per relationem contenuta nella delibera del Direttorio, esauritasi in un generico richiamo della proposta sanzionatoria, è da ritenere illegittima, ponendosi in contrasto con la L. n. 262 del 2005, art. 24, comma 2 che, ad ulteriore garanzia del principio del contraddittorio sancito dal comma 1, richiede che gli atti delle Autorità nei procedimenti sanzionatori siano motivati e indichino le ragioni giuridiche e i presupposti di fatto che hanno determinato la decisione, in relazione alle risultanze dell’istruttoria.

Deduce poi che il citato art. 24, ove interpretato nel senso di consentire sanzioni senza che il Direttorio venga direttamente a conoscenza delle difese svolte dall’incolpato e senza che quest’ultimo sia messo in condizione di svolgere le proprie difese dopo aver conosciuto il parere dell’Avvocato Generale e la proposta sanzionatoria della Commissione, risulterebbe in contrasto con il diritto comunitario e, in particolare, con l’art. 6 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, nonchè con l’art. 41 della Carta dei Diritti Fondamentali dell’Unione Europea, nella parte in cui sancisce il “diritto di ogni individuo di essere ascoltato prima che nei suoi confronti venga adottato un provvedimento individuale che gli rechi pregiudizio”. In subordine, formula istanza di rinvio pregiudiziale dinanzi alla Corte di Giustizia dell’Unione Europea, affinchè quest’ultima si esprima sulla compatibilità delle previsioni comunitarie con quanto previsto dalla normativa nazionale, in ordine alla interpretazione dell’art. 41 della Carta dei Diritti Fondamentali dell’Unione Europea.

Deduce, inoltre, che la Commissione, prima di formulare la proposta sanzionatoria al Direttorio, non ha esaminato tutti gli argomenti difensivi dell’interessato, con conseguente vizio della motivazione della proposta sanzionatoria e della successiva delibera, che a tale proposta si è riportata pedissequamente.

Osserva la Corte che in relazione all’impugnativa di altro decreto della Corte di Appello di Roma, che aveva deciso sull’opposizione proposta da altro destinatario delle sanzioni amministrative di cui al provvedimento impugnato anche nel presente giudizio, questa Corte ha già avuto modo di pronunciarsi con la sentenza n. 3656/2016. In tale occasione erano stati presentati dei motivi di ricorso in larga misura sovrapponibili a quelli oggi in esame, sicchè appare al Collegio che la soluzione alla quale è pervenuta nella precedente occasione questa Corte debba essere condivisa, dandosi pertanto continuità ai principi affermati in quella circostanza.

Ciò premesso, il primo motivo è infondato.

La L. n. 262 del 2005, art. 24, comma 1 dispone che “i procedimenti sanzionatori sono… svolti nel rispetto dei principi… della piena conoscenza degli atti istruttori, del contraddittorio, della verbalizzazione nonchè della distinzione tra funzioni istruttorie e funzioni decisorie rispetto all’irrogazione della sanzione”.

Contrariamente a quanto dedotto dal ricorrente, la norma in esame non prescrive che la proposta sanzionatoria della Commissione e il parere dell’Avvocato Generale debbano essere portati a conoscenza degli interessati affinchè questi possano eventualmente controdedurre su di essi. Come è stato rilevato nel decreto impugnato, infatti, il parere dell’Avvocato Generale e la proposta della Commissione non costituiscono atti istruttori, in quanto con essi i predetti organi esprimono una valutazione sui medesimi “atti istruttori” noti anche all’incolpato, e in ordine ai quali anche quest’ultimo ha avuto modo di esprimere una valutazione, che resta nel fascicolo a disposizione del Direttorio. La mancata trasmissione dei predetti atti all’incolpato, pertanto, non comporta alcuna violazione del principio del contraddittorio in danno di tale soggetto, il cui diritto di difesa è garantito dalla comunicazione dell’inizio del procedimento, dalla contestazione degli addebiti, dalla indicazione degli elementi a carico, dalla facoltà di presentare le controdeduzioni, dall’audizione personale e dalla messa a disposizione delle fonti di prova raccolte in sede istruttoria.

Questa Corte, d’altro canto, ha già avuto modo di affermare che, in tema di sanzioni amministrative previste dal D.Lgs. 1 settembre 1993, n. 385, art. 144 nei confronti dei soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, di direzione o di controllo di istituti bancari, il rispetto dei principi del contraddittorio e della distinzione tra funzioni istruttorie e funzioni decisorie, previsti dalla L. 28 dicembre 2005, n. 262, art. 24 non comporta la necessità che gli incolpati vengano ascoltati durante la discussione orale innanzi all’organo decidente (nella specie, Direttorio della Banca d’Italia), essendo sufficiente che a quest’ultimo siano rimesse le difese scritte degli incolpati ed i verbali delle dichiarazioni rilasciate, quando gli stessi chiedano di essere sentiti personalmente. (Cass. 3/12/2013 n. 27038; conf., più di recente Cass. n. 25141/2015; Cass. 10/3/2016 n. 4725).

Quanto poi alla deduzione secondo cui il Direttorio avrebbe deciso senza aver preso visione delle difese dell’interessato, vale osservare che la motivazione del decreto impugnato ha fornito una logica e plausibile interpretazione dello stesso provvedimento impugnato dinanzi alla Corte distrettuale, e specificamente nella parte in cui si dà atto dell’avvenuta trasmissione, unitamente alla proposta della Commissione, dei relativi atti, apparendo del tutto condivisibile la conclusione, in assenza di una contraria prova circa l’omesso inoltro, che tra tali atti debbano includersi anche le deduzioni difensive del M., essendosi acutamente sottolineata la differenza tra l’utilizzo del termine “vista” riferito evidentemente alla proposta, ed il riferimento alla trasmissione degli atti, che allude chiaramente a documenti diversi dalla sola proposta.

A ciò deve aggiungersi che il ricorrente non ha nemmeno specificato quale ulteriore difesa avrebbe potuto espletare nel caso in cui avesse ricevuto la comunicazione della richiesta della Commissione e del parere dell’Avvocato Generale, nè ha puntualmente evidenziato quale specifica argomentazione svolta nella fase che ha preceduto l’inoltro degli atti al Direttorio, sarebbe stata ignorata da quest’ultimo nella predisposizione del provvedimento sanzionatorio, sicchè, anche sotto tale profilo, la doglianza è infondata.

Nè nella specie può essere invocata la diretta applicazione dei precetti costituzionali riguardanti il diritto di difesa (art. 24 Cost.) e il giusto processo (art. 111 Cost.), atteso che tali norme riguardano espressamente e solo il giudizio, ossia il procedimento giurisdizionale che si svolge avanti al giudice, e non il procedimento amministrativo, ancorchè finalizzato all’emanazione di provvedimenti incidenti su diritti soggettivi (Cass. S.U. 30-9-2009 n. 20935; Cass. 14-6-2013 n. 15019; Cass. 4-9-2014 n. 18683).

Allo stesso modo, non appaiono ravvisabili, in relazione al procedimento sanzionatorio condotto nella specie dalla Banca d’Italia, profili di contrasto con l’art. 6, par. 1, della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, non partecipando tale procedimento della natura giurisdizionale del processo, che secondo la normativa citata è soltanto quello che si svolge davanti ad un giudice (cfr. Cass. Sez. Un. 25-2-2014 n. 4429).

Ancorchè non risulti essere stata depositata memoria da parte del ricorrente, tuttavia, trattandosi di questioni che hanno interessato gli altri ricorsi scaturenti dalla medesima vicenda che ha portato all’irrogazione della sanzione oggetto di causa e che la stessa Banca d’Italia prospetta nella sua memoria, occorre dare conto circa l’applicazione dei principi affermati dalla Corte Europea dei Diritti Umani nella sentenza del 4-3-2014 (caso Grande Stevens ed altri c./Italia). Non sembra, tuttavia, che tale pronuncia si presti alle conclusioni auspicate dal ricorrente.

La menzionata decisione, invero, è stata resa nell’ambito di una vicenda diversa rispetto a quella oggetto del presente giudizio, riguardando le sanzioni rrogate dalla CONSOB ai sensi dell’art. 187 ter TUF, in un caso di “manipolazione del mercato”.

Nella citata sentenza la Corte di Strasburgo ha richiamato la propria giurisprudenza, secondo cui, al fine di stabilire la sussistenza di una “accusa in materia penale”, occorre tener presenti (in via alternativa e non cumulativa) tre criteri: la qualificazione giuridica della misura in causa nel diritto nazionale, la natura stessa di quest’ultima, e la natura e il grado di severità della “sanzione”. Ciò posto, essa ha concentrato la sua attenzione sulla natura e sulla severità della sanzione che può essere inflitta ai ricorrenti, rilevando che la CONSOB può infliggere una sanzione pecuniaria fino a 5.000.000 EURO, e questo massimo ordinario può, in alcune circostanze, essere triplicato o elevato fino a dieci volte il prodotto o il profitto ottenuto grazie al comportamento illecito; che l’inflizione delle sanzioni amministrative pecuniarie sopra menzionate comporta per i rappresentanti delle società coinvolte la perdita temporanea della loro onorabilità, e se tali società sono quotate in borsa, ai loro rappresentanti si applica l’incapacità temporanea ad assumere incarichi di amministrazione, direzione e controllo nell’ambito delle società quotate per una durata variabile da due mesi a tre anni; che la CONSOB può anche vietare alle società quotate, alle società di gestione e alle società di revisione di avvalersi della collaborazione dell’autore dell’illecito, per una durata massima di tre anni, e chiedere agli ordini professionali la sospensione temporanea dell’interessato dall’esercizio della sua attività professionale; che, infine, l’applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie importa la confisca del prodotto o del profitto dell’illecito e dei beni utilizzati per commetterlo.

Alla luce di tali rilievi, la CEDU ha affermato il carattere sostanzialmente “penale” delle sanzioni pecuniarie previste dall’art. 187 ter TUE, con conseguente applicabilità delle garanzie previste per i processi penali dall’art. 6, par. 1, a mente del quale “ogni persona ha diritto ad un’equa e pubblica udienza entro un termine ragionevole, davanti a un tribunale indipendente e imparziale costituito per legge, al fine della determinazione sia dei suoi diritti e dei suoi doveri di carattere civile, sia della fondatezza di ogni accusa penale che gli venga rivolta…”.

Orbene, ad avviso di questa Corte, le conclusioni cui è pervenuta la CEDU nella citata pronuncia non appaiono estensibili alla materia oggetto del presente giudizio, inerente a sanzioni amministrative pecuniarie irrogate dalla Banca d’Italia ai sensi dell’art. 144 TUB per “carenze nell’organizzazione e nei controlli interni da parte dei componenti il Consiglio di Amministrazione”.

E’ sufficiente considerare, al riguardo, che il citato art. 144 – nel testo applicabile razione temporis alla fattispecie in esame – prevede quale massimo edittale della sanzione pecuniaria irrogabile, la somma di Euro 129.110,00, assolutamente non comparabile con quella di Euro 5.000.000,00 (in alcune circostanze ulteriormente elevabile), prevista per le violazioni ex art. 187 ter TUF. Inoltre, all’irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dall’art. 144 TUB non si accompagnano sanzioni accessorie; laddove l’applicazione delle sanzioni pecuniarie di cui all’art. 187 ter TUF comporta, per i rappresentanti delle società coinvolte, ai sensi dell’art. 187 quater, la sanzione accessoria della perdita temporanea (per una durata tra i due mesi e i tre anni) dei requisiti di onorabilità e, per gli esponenti aziendali di società quotate, l’incapacità temporanea ad assumere incarichi di amministrazione, direzione e controllo nell’ambito di società quotate e di società appartenenti al medesimo gruppo di società quotate. Ne alle sanzioni previste dall’art. 144 TUB si accompagna una disposizione analoga a quella prevista dall’art. 187 sexies TUF, secondo cui l’applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie importa sempre la confisca del prodotto o del profitto dell’illecito e dei beni utilizzati per commetterlo.

Tali rilievi consentono di escludere che le sanzioni pecuniarie irrogate per le violazioni di cui all’art. 144 TUB, oggetto del presente giudizio, siano equiparabili, per tipologia, severità ed idoneità ad incidere sulla sfera patrimoniale e personale dei destinatari, a quelle previste nel caso esaminato dalla CEDU nella sentenza Grande-Stevens. Di conseguenza, alla stregua dei criteri enunciati dalla Corte di Strasburgo, non sembra possibile attribuire carattere penale a tali sanzioni; sicchè, in considerazione della natura meramente amministrativa delle stesse, non si pone un problema di compatibilità del procedimento sanzionatorio previsto in materia con le garanzie riservate ai processi “penali” dall’art. 6 Convenzione per i diritti dell’uomo.

Ad analoghe conclusioni, seppure sulla base di premesse in parte differente è pervenuta la recente Cassazione 10 marzo 2016 n. 4725, la quale, nell’esaminare le possibili ricadute sul piano applicativo della sentenza della Corte EDU n. 4.3.14 Grande Stevens c. Italia, e con specifico riferimento alle sanzioni di cui al T.U. bancario, prescindendo dalla risoluzione della problematica concernente la natura sostanzialmente penale delle sanzioni in oggetto, alla luce dei criteri di cui alla sentenza della Corte EDU Engel dell’8 giugno 1976 natura invece affermata per le sanzioni Consob), ha ritenuto che non potesse comunque ravvisarsi alcuna violazione dell’art. 6 CEDU, dando rilievo alle affermazioni di cui alla pronunzia Grande Stevens secondo cui non può reputarsi violato l’art. 6 in esame quando il provvedimento sanzionatorio sia impugnabile davanti ad un giudice indipendente ed imparziale, che sia dotato di giurisdizione piena e che conosca dell’opposizione in un procedimento che garantisca il pieno dispiegamento del contraddittorio delle parti (punti 138 e 139).

In sostanza, si è ritenuto che anche in presenza di sanzioni che, pur qualificate come amministrative, abbiano, alla stregua dei criteri elaborati dalla Corre EDU, natura sostanzialmente penale, è possibile scegliere se realizzare le garanzie del giusto processo già nella fase amministrativa (nel qual caso, nella logica di tale Convenzione, una fase giurisdizionale non sarebbe nemmeno necessaria) o mediante l’assoggettamento del provvedimento sanzionatorio applicato dall’autorità amministrativa (all’esito di un procedimento non connotato da quelle garanzie) ad un sindacato giurisdizionale pieno, di natura tendenzialmente sostitutiva, attuato attraverso un procedimento conforme alle prescrizioni dell’art. 6 della Convenzione. Nel secondo caso, non può ritenersi che il procedimento amministrativo sia illegittimo, in relazione ai parametri fissati dell’art 6 della Convenzione, e che la successiva fase giurisdizionale determini una sorta di sanatoria di tale originaria illegittimità; al contrario, il procedimento amministrativo, pur non offrendo esso stesso le garanzie di cui all’art. 6 della Convenzione, risulta ab origine conforme alle prescrizioni di detto articolo, proprio perchè è destinato a concludersi con un provvedimento suscettibile di un sindacato giurisdizionale pieno, nell’ambito di un giudizio che assicura le garanzie del giusto processo. Pertanto – impregiudicata la questione della riconducibilità delle sanzioni previste dal T.U.B. alla “materia penale”, ad escludere la lamentata violazione è il rilievo che le delibere sanzionatorie adottate dalla Banca d’Italia sono impugnabili davanti alla Corte di appello di Roma e che non è dubitabile che tale Corte debba essere considerata, alla stregua dei parametri indicati dalla stessa sentenza Grande Stevens, un giudice indipendente ed imparziale, dotato di giurisdizione piena e davanti al quale, nonostante il rito camerale, è garantita la pienezza del contraddittorio. Si è altresì evidenziato che il diritto al contraddittorio è garantito dal disposto dell’art. 145 T.U.B., comma 6 (nel testo introdotto dal D.Lgs. n. 342 del 1999, art. 34), il quale, nel disciplinare il procedimento di opposizione alle sanzioni irrogate dalla Banca d’Italia, prevede la fissazione di termini “per presentazione di memorie e documenti”, nonchè “per consentire l’audizione anche personale delle parti”: per altro verso, che la stessa Corte EDU ha chiarito che la prescrizione di pubblicità dell’udienza di cui all’art. 6 della Convenzione non è assoluta (cfr. seni. Grande Stevens, punto 119, in principio) e, che, comunque, nel mezzo di ricorso non si prospetta alcuna lesione del diritto di difesa ipoteticamente derivata alle parti private dalla mancanza di pubblicità dell’udienza davanti alla Corte d’appello.

La ribadita impossibilità di assimilare le sanzioni de quibus a quelle irrogate dalla Consob, ai fini della qualificazione delle medesime come sostanzialmente penali, attesa la intrinseca afflittività che connota le seconde, e che è invece carente per le prime, rende altresì evidente l’inconferenza del richiamo alle modifiche apportate di recente dal legislatore all’art. 145 TUB, posto che trattasi di modifiche destinate ad operare esclusivamente per il futuro e che non implicano altresì un riconoscimento dell’originaria illegittimità alla luce dei principi espressi dalla giurisprudenza CEDU del procedimento camerale quale originariamente disegnato dallo stesso legislatore.

Deve invece reputarsi che si tratti di modifica necessitata, oltre che dalle necessità di adeguamento ai mutamenti della legislazione comunitaria, anche dalla modifica del quadro sanzionatorio, che ha visto inasprirsi le sanzioni previste dal TUB, con la necessità, al fine di prevenire proprio le criticità che hanno determinato l’intervento in chiave critica della CEDU, di conformare la complessiva disciplina del procedimento sanzionatorio e della successiva fase oppositoria in sede giurisdizionale, alle garanzie previste in sede sovranazionale.

E’ pertanto evidente che le modifiche in oggetto, oltre a non essere invocabili nel caso di specie, non confortano in alcun modo la tesi di parte ricorrente, stante la diversa disciplina sul piano dell’entità della sanzione applicabile alla fattispecie.

Analoghe considerazioni valgono altresì per le modifiche apportate alla disciplina del procedimento sanzionatorio della Banca d’Italia di cui al provvedimento del 3 maggio 2016, trattandosi anche in questo caso di previsioni inapplicabili alla vicenda in oggetto ratione temporis.

Non appare meritevole di accoglimento la richiesta del ricorrente di rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia europea in ordine alla interpretazione dell’art. 41 della Carta dei Diritti Fondamentali dell’Unione Europea.

Si rammenta, al riguardo, che il rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia europea ai sensi dell’art. 267 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea non costituisce un rimedio giuridico esperibile automaticamente a sola richiesta delle parti, spettando solo al giudice stabilirne la necessità (Cass. Sez. Un. 10- 9-2013 n. 20701). Tale rinvio, infatti, ha la funzione di verificare la legittimità di una legge nazionale rispetto al diritto dell’Unione Europea e se la normativa interna sia pienamente rispettosa dei diritti fondamentali della persona, quali risultanti dall’evoluzione giurisprudenziale della Corte di Strasburgo e recepiti dal Trattato sull’Unione Europea; sicchè il giudice, effettuato tale riscontro, non è obbligato a disporre il rinvio solo perchè proveniente da istanza di parte (Cass. 21-6-2011, n. 13603).

Pertanto, il giudice nazionale di ultima istanza non è soggetto all’obbligo di rimettere alla Corte di Giustizia delle Comunità europee la questione di interpretazione di una norma comunitaria quando non la ritenga rilevante ai fini della decisione o quando ritenga di essere in presenza di un “acte claire” che, in ragione dell’esistenza di precedenti pronunce della Corte ovvero dell’evidenza dell’interpretazione, rende inutile (e non obbligato) il rinvio pregiudiziale (Cass., Sez. Un., 24-52007 n. 12067; Cass 22/10/2007 n. 22103; Cass. 26-3-2012 n. 4776; Cass. 29-11-2013 n. 26924;Cass. 24-3-2014 n. 6862).

Nella specie, il precetto dell’art. 41 della Carta dei Diritti Fondamentali dell’Unione Europea, che prevede “il diritto di ogni individuo di essere ascoltato prima che nei suoi confronti venga adottato un provvedimento individuale che gli rechi pregiudizio”, trova piena attuazione nella normativa nazionale che disciplina i procedimenti sanzionatori a cura della Banca d’Italia, il quale prevede la possibilità, per l’incolpato, di presentare le proprie deduzioni difensive.

Il quesito che il ricorrente intenderebbe sottoporre alla Corte di Giustizia dell’Unione Europea (“se l’art. 41 della Carta dei Diritti Fondamentali dell’Unione Europea debba essere inteso nel senso di assicurare agli interessati un pieno diritto di partecipazione ai procedimenti amministrativi che li riguardano direttamente ed individualmente, ivi compresa l’obbligatorietà di una loro piena conoscenza tanto della contestazione inizialmente formulata a loro carico, quanto di ulteriori e diverse contestazioni assunte nei loro confronti dall’Amministrazione procedente”), inoltre, non riflette la specifica fattispecie dedotta in giudizio. Esso, infatti, muove dal presupposto che l’autorità procedente abbia proceduto a contestazioni “ulteriori e diverse” rispetto a quelle originarie, senza che il ricorrente abbia fornito, in concreto, alcuna indicazione riguardo al contenuto delle nuove contestazioni asseritamente mosse nei suoi confronti.

Priva di fondamento è anche la doglianza relativa alla violazione, da parte del Direttorio, dell’obbligo di motivazione, per avere la delibera adottata richiamato “per relationem” la proposta della Commissione.

Nel disattendere la relativa eccezione, il giudice di merito ha fatto corretta applicazione del principio più volte enunciato da questa Corte, secondo cui al procedimento per l’irrogazione di sanzioni amministrative in materia bancaria e creditizia è applicabile L. n. 241 del 1990, art. 3 e, conseguentemente, il decreto che applica la sanzione può essere motivato “per relationem”, mediante il rinvio all’atto recante la proposta di irrogazione della sanzione, purchè quest’ultimo sia richiamato nel provvedimento con la precisa indicazione dei suoi estremi e sia reso disponibile agli interessati, secondo le modalità che disciplinano il diritto di accesso ai documenti della pubblica amministrazione (Cass. 111-2006 n. 389; v. anche Cass. 20-2-2004 n. 3396); circostanze, queste ultime, che nella specie non risultano poste in discussione. Il Direttorio, pertanto, ove condivida le argomentazioni illustrate nella proposta dalla Commissione, non è tenuto a ripetere e ribadire le stesse argomentazioni (Cass. 3-12-2013 n. 27038).

A tali considerazioni, e strettamente legata al profilo della violazione del diritto al contraddittorio, va aggiunta la considerazione per la quale la rilevanza della doglianza presuppone la deduzione di una lesione concreta ed effettiva del diritto di difesa specificamente conculcato o compresso nel procedimento sanzionatorio. Detto principio, ripreso in tema di contraddittorio nel procedimento per l’applicazione delle sanzioni irrogate dalla Banca d’Italia dalla già menzionata sentenza n. 27038/13, è condiviso dal Collegio e si colloca nella medesima prospettiva ermeneutica ancora di recente indicata dalle medesime Sezioni Unite con la sentenza n. 24823/15 ove, in tema di contraddittorio nel procedimento tributario, si è affermato che “la violazione del diritto al contraddittorio comporta l’invalidità dell’atto purchè il contribuente abbia assolto all’onere di enunciare in concreto le ragioni che avrebbe potuto far valere”.

Tale affermazione, sostenuta in particolare da Cass. n. 4725/16 cit., correttamente privilegia una lettura sostanzialistica (della tutela del) del diritto al contraddittorio, ed appare in linea con gli approdi della giurisprudenza elaborata dalla Corte di giustizia sull’art. 41 della Carta dei diritti fondamentali (cfr. CGEU sentt. 3.7.2014, Kamino International Logistics, ove si afferma che la violazione dei diritti di difesa, in particolare del diritto ad essere sentiti prima dell’adozione di provvedimento lesivo, determina l’annullamento dell’atto adottato al termine del procedimento amministrativo soltanto se, in mancanza di tale irregolarità, detto procedimento “avrebbe potuto comportare un risultato diversò; nello stesso senso, si veda anche la sentenza 26.9.2013, Texdata Software).

Sicchè non avendo il ricorrente specificato quale concreto vulnus la lesione del contraddittorio avrebbe arrecato alla possibilità di far valere le proprie ragioni nel procedimento sanzionatone a suo carico (apparendo del tutto generiche le indicazioni in tal senso offerte dal ricorrente), si conferma l’infondatezza della censura proposta.

2) Con il secondo motivo il ricorrente, denunciando la violazione del D.Lgs. n. 385 del 1993, art. 145, nonchè l’omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione lamenta che erroneamente sarebbe stata esclusa la decadenza dalla potestà sanzionatoria in ragione dell’intervenuto superamento del termine di 240 giorni previsto per la conclusione del relativo procedimento.

Assume che, a seguito di proroga, il termine per l’irrogazione della sanzione risultava perento in data 20 settembre 2009, laddove il provvedimento era stato notificato solo il 20 novembre 2009.

Il motivo è del pari privo di fondamento.

Ed, infatti, vale in primo luogo osservare che il provvedimento de quo reca come data di emanazione quella del 16/9/2009, anteriore alla scadenza del termine del 20 settembre 2009 che lo stesso ricorrente individua come finale per l’adozione della misura sanzionatoria, di tal che, attesa la necessità di dover rapportare il rispetto del termine all’emanazione del provvedimento e non alla sua notificazione (Cass. n. 9420/2009), la contestazione circa la corrispondenza al vero di tale data avrebbe imposto la proposizione della querela di falso.

Ma in ogni caso, anche ove volesse accedersi alla tesi secondo cui dovrebbe aversi riguardo alla data della notifica (possibilità esclusa in considerazione del sopra richiamato precedente di questa Corte), a tal fine valga il richiamo di portata del tutto assorbente della fondatezza del motivo, alla costante giurisprudenza di questa Corte, puntualmente ricordata anche dal decreto in questa sede gravato, secondo cui il mancato rispetto del termine di durata del procedimento sanzionatorio non comporta decadenza dalla potestà sanzionatoria (Cass. S.U. n. 20929/2009; Cass. n. 4363/2015; Cass. n. 25142/2015; Cass. n. 6469/2016).

Reputa il Collegio che i principi dei quali ha fatto applicazione il decreto impugnato debbano trovare continuità sicchè le critiche formulate con il motivo in esame si risolvono essenzialmente nella richiesta di rivedere un orientamento che peraltro ha ricevuto anche l’avallo delle Sezioni Unite, senza che risultino però addotte circostanze tali da indurre al richiesto ripensamento, dovendosi altresì escludere la presenza di qualsivoglia vizio motivazionale sul punto.

3) Con il terzo motivo di ricorso si lamenta la violazione e falsa applicazione dell’art. 145 TUB, nonchè la violazione dei principi di tassatività, determinatezza e di responsabilità personale in materia sanzionatoria, nonchè, in relazione al medesimo punto, l’omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione.

Infatti, si sostiene che i fatti imputati sarebbero stati individuati in maniera assolutamente generica, provvedendosi alla loro specificazione solo in un secondo momento, senza che fosse stata offerta la possibilità di interloquire all’interessato.

Inoltre i fatti contestati ricoprono un ampio periodo temporale, in larga misura anteriore alla data del 1 ottobre 2007, allorchè non era ancora operativa la nuova BNL, laddove il ricorrente aveva ricoperto cariche solo nella nuova BNL. In tal senso gli addebiti erano da ritenersi mossi più che alla persona fisica, alla banca, essendosi addebitata al ricorrente una responsabilità che prescinde da una valutazione della sua posizione personale, a mò di responsabilità oggettiva.

Con il quarto motivo di ricorso si denunzia sempre la violazione di legge, ed in particolare dell’art. 145 TUB e dell’art. 2380 c.c., nonchè l’omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione, assumendosi che erroneamente sarebbe stata affermata la responsabilità del ricorrente in quanto membro del Comitato di controllo interno, fondandosi quindi su valutazioni di carattere presuntivo.

In sostanza l’errore nel quale sarebbe incorsa la Corte distrettuale è nel ritenere che il ricoprire detta carica implicherebbe una responsabilità in ordine ai fatti contestati, trascurando però di valutare che detto comitato non aveva concreti poteri per impedire il reiterarsi delle omissioni rilevate.

Tale errore di prospettiva ha indotto quindi ad omettere una puntuale disamina delle vicende fattuali, sicchè il giudizio della Corte distrettuale è in realtà il frutto di una non corretta comprensione dei moli societari, attribuendosi alla qualità di membro del Comitato di controllo interno una valenza che non gli compete.

Peraltro vi sarebbe stata una vera e propria confusione tra il comitato in oggetto ed il comitato esecutivo di cui all’art. 2381 c.c., atteso che il primo è solo un organo di ausilio al Consiglio di amministrazione, per l’esercizio delle funzioni decisionali di quest’ultimo, il che esclude che avesse il potere di adottare decisioni organizzative, essendo solo destinatario dei flussi informativi destinati agli organi di governance.

Inoltre si sarebbe trascurato di valutare le concrete iniziative poste in essere dal M., il quale pur avendo assunto la carica solo dal mese di ottobre del 2007, aveva partecipato attivamente alle sedute del detto comitato, prendendo specifiche iniziative in materia di normativa antiriciclaggio.

I motivi, in quanto nel loro insieme, mirano a contestare la riferibilità della responsabilità per i fatti accertati in capo al ricorrente, possono essere esaminati congiuntamente.

In primo luogo preme rilevare che occorre distinguere la posizione del M., il quale ha assunto la qualità di componente del CdA solo a far data dal 1 ottobre 2007, e cioè in coincidenza con il trasferimento dell’azienda in favore della nuova BNL, rispetto a quella degli altri incolpati, che invece ricoprivano tale molo anche in data anteriore, senza che tuttavia tale distinzione assuma concreta rilevanza ai fini dell’esclusione della responsabilità per i fatti ascritti.

La Corte di Appello ha accertato, in punto di fatto, che, secondo l’atto di contestazione degli addebiti e secondo il provvedimento sanzionatorio, al M. sono state mosse contestazioni di illeciti temporalmente collocati nel periodo successivo al 1 ottobre 2007, allorchè quest’ultimo aveva quindi assunto la carica di componente del CM. Ciò posto, la Corte distrettuale ha ritenuto irrilevante la circostanza che dell’azienda in questione siano state titolari in successione, nell’arco di tempo interessato dall’ispezione, due diverse società (peraltro aventi la medesima denominazione); e ciò in base al rilievo, corretto sul piano logico e giuridico, che gli illeciti amministrativi presi in considerazione dal titolo 8 del TUB, riguardano condotte consumate non da persone giuridiche, ma da parte di persone fisiche “qualificate” e che, simmetricamente, le sanzioni previste dal detto titolo del TUB sono indirizzate esclusivamente contro persone fisiche “qualificate”. Ha aggiunto, con argomenti pertinenti, che la “vecchia” Banca Nazionale del Lavoro s.p.a. non esiste più come soggetto giuridico, per cui non si vede come potrebbe essere chiamata a rispondere in solido con l’odierno ricorrente, del cui operato invece risponderebbe evidentemente la nuova BNL.

E’ evidente, infatti, che nella specie non è configurabile alcuna violazione del principio posto dall’art. 27 Cost., secondo cui “la responsabilità penale è personale”: il M., infatti, non è stato chiamato a rispondere per fatti commessi da altri, bensì per fatti propri.

Nè appare conferente il riferimento al D.Lgs. n. 385 del 1993, art. 145, comma 10 in quanto tale disposizione riguarda la responsabilità solidale dell’ente, e non la responsabilità personale dell’autore della violazione.

Una volta esclusa quindi la rilevanza delle vicende relative alla titolarità dell’azienda bancaria, atteso che al ricorrente sono state imputate responsabilità per omissioni che, ancorchè già manifestatesi prima della sua assunzione della qualità di membro del CdA., si sono protratte anche in epoca successiva, deve altresì escludersi che il decreto impugnato sia a sua volta viziato per non aver tenuto conto del totale difetto di chiarezza del titolo di imputazione della responsabilità per l’illecito sanzionato, e soprattutto dell’impossibilità di poter far risalire tale responsabilità alla qualità di semplice membro del comitato di controllo interno.

In premessa, si osserva che la Corte di Appello ha dato adeguato conto delle ragioni per le quali ha ritenuto che il M. fosse stato sanzionato quale componente del Consiglio di Amministrazione, avendo giustamente valorizzato la formulazione dell’addebito contestato nel procedimento sanzionatorio, nella parte in cui le carenze nell’organizzazione e nei controlli interni erano addebitate agli incolpati in quanto componenti del Consiglio di Amministrazione, senza alcun accenno al Comitato per il controllo interno, laddove la diversa qualifica, anche di componente del detto comitato, viene riportata tra parentesi e verosimilmente allo scopo di giustificare la diversa misura della sanzione irrogata.

In sostanza è stata ritenuta decisiva, al riguardo, la circostanza che l’odierno ricorrente, unitamente agli altri componenti del CdA, aveva amministrato, senza rettificarlo, un sistema che pur in presenza di oggettivi segnali di allarme, non era in grado di mettere in evidenza una così grave criticità nè di promuoverne il superamento.

I componenti del CdA sanzionati, ed in particolare quelli che facevano parte del Comitato di controllo interno, sono stati reputati responsabili in quanto non si erano attivati per raccogliere ulteriori e più dettagliate informazioni pe intervenire a livello strategico, per impostare la soluzione del problema e per informare tempestivamente l’autorità di vigilanza.

Indipendentemente dall’esistenza di una delega operativa in capo al ricorrente, le conclusioni alle quali perviene il decreto impugnato sono nel senso di ravvisare la responsabilità del medesimo, non già per la violazione di specifici obblighi gravanti sul soggetto titolare del potere gestorio, ma piuttosto per essere venuto meno proprio ai doveri, che, anche in base alla normativa secondaria del settore bancario, incombono sui componenti del consiglio di amministrazione, quali quello di approntare strumenti organizzativi in grado di garantire che il flusso delle informazioni rilevanti non incontri punti di blocco e raggiunga sempre il consiglio, nonchè di garantire l’affidabilità, la completezza e l’efficacia funzionale dei sistemi informativi.

Anche Cass. 3656/2016 ha sottolineato, così come peraltro confermato anche dalla lettura delle motivazioni del provvedimento in questa sede impugnato, che l’affermazione della responsabilità è essenzialmente ricollegata alla qualifica di componente del Consiglio di Amministrazione, laddove la diversa qualifica di componente del Comitato di Controllo appariva, come detto, finalizzata solo alla determinazione della diversa misura della sanzione irrogata.

La specifica individuazione delle condotte idonee a fondare la responsabilità del ricorrente, e soprattutto l’avere ricollegato le stesse alla violazione di specifici doveri incombenti sul ricorrente quale componente del CdA, escludono di poter invocare la pretesa violazione dell’art. 2381 c.c., trattandosi appunto di illeciti la cui commissione prescinde dalla titolarità di una specifica delega operativa, ma che si ricollegano all’inadempimento degli obblighi incombenti su ognuno dei componenti del CdA, così come peraltro meglio definiti dalla normativa di rango secondario.

In tal senso, deve quindi escludersi che il provvedimento impugnato sia incorso in un’erronea confusione tra il comitato esecutivo di cui all’art. 2381 c.c. ed il comitato di controllo interno, e che altresì sia intervenuta una modifica delle iniziali contestazioni, essendo la responsabilità del ricorrente costantemente ancorata alla qualità di componente del CdA.

Le deduzioni svolte nel motivo per sostenere che l’incolpato, nonostante la sua qualità di componente del Comitato per il controllo interno, non avesse poteri specifici con riferimento al sistema del controllo interno ed alla normativa antiriciclaggio, oltre a denotare la non corretta individuazione della qualità per effetto della quale il M. è stato ritenuto passibile della sanzione irrogata, non tiene in adeguata considerazione la puntuale individuazione dei doveri specificamente incombenti sui CdA, e si risolve nella sostanziale richiesta di una valutazione delle risultanze processuali diversa rispetto a quella operata dalla Corte di Appello, la quale ha compiutamente esaminato la documentazione invocata dall’interessato a sostegno della sua tesi, escludendo, con motivazione priva di incongruenze logiche, che la stessa si presti all’interpretazione da questi propugnata.

In tal modo, peraltro, si sollecita a questa Corte di legittimità l’esercizio di poteri di cognizione che non le competono, rientrando l’accertamento dei fatti e la valutazione delle risultanze probatorie nei compiti istituzionali del giudice di merito.

In tale ottica, il decreto oggi gravato, alle pagg. 9 e ss. ha puntualmente evidenziato le omissioni emerse in sede ispettiva, dando conto dell’elevato dato numerico delle stesse, sottolineando come nel solo mese di agosto del 2008 (allorchè il M. già ricopriva la carica di componente del CdA) era stata omessa la registrazione di ben 7500 rapporti. A pag. 12 si è dato altresì atto del ritardo con il quale si stava provvedendo al recupero delle registrazioni omesse alla data dell’ispezione, motivando in maniera congrua e logica circa le ragioni per le quali le giustificazioni del ricorrente non potevano trovare accoglimento, dovendosi per l’appunto escludere che le manchevolezze riscontrate potessero essere semplicemente imputate a negligenze del personale di contatto ovvero riconducibili ad anomalie ricomprese nel margine di errore naturale, e ciò in considerazione del numero particolarmente elevato, in termini assoluti, degli errori commessi, e del fatto che di tali errori il CdA ne era già stato informato, senza che tale organo, anche nelle persone dei sui singoli componenti, si fosse adeguatamente attivato per far fronte al problema evidenziato.

Quanto, poi agli specifici interventi svolti dal M. in seno al CdA ovvero al comitato, ed ai quali si fa riferimento anche nella formulazione del quarto motivo di ricorso, la Corte distrettuale, con motivazione del pari insindacabile in questa sede, ha rimarcato la loro irrilevanza ai fini dell’accoglimento dell’opposizione, trattandosi di richieste ritenute del tutto generiche, e finalizzate spesso al solo studio delle leggi in materia di antiriciclaggio, senza quindi che si rivelassero munite di effettiva efficienza causale rispetto ai fatti oggetto dell’addebito.

Quanto alle doglianze mosse riguardo alla mancata irrogazione della sanzione agli altri componenti del Consiglio di Amministrazione, non può non rilevarsi che il ricorrente è legittimato a contestare la legittimità della sanzione contro di lui irrogata, ma non anche a far valere la illegittimità della omessa irrogazione della sanzione nei confronti di altri soggetti che hanno consumato i suoi stessi illeciti.

I motivi devono pertanto essere rigettati.

4) Con il quinto motivo di ricorso si denunzia ex art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5 la decisione della Corte di Appello nella parte in cui non ha ritenuto riducibile l’entità della sanzione irrogata al M..

Si sostiene che il diniego della richiesta sarebbe frutto di un’omessa valutazione della natura e del ruolo del comitato per il controllo interno, e che in ogni caso la decisione si fonderebbe sull’erroneo presupposto che l’appartenenza del ricorrente al comitato de quo avrebbe svolto un molo fondamentale nell’ambito delle contestazioni mosse.

Inoltre la motivazione sarebbe contraddittoria nella parte in cui ha ritenuto che l’appartenenza del M. al comitato fosse al contempo titolo per l’affermazione della sua responsabilità ed aggravante della misura.

Anche tale motivo è destituito di fondamento.

A tal riguardo, il decreto impugnato, dopo avere ribadito che la responsabilità del ricorrente era da ricondurre alla qualità di componente del CdA ed all’omesso esercizio dei doveri che su di lui incombevano in tale veste, nell’esaminare la richiesta di riduzione della sanzione, e dopo avere richiamato i criteri sulla base dei quali provvedere alla commisurazione della sanzione, oltre a ricordare le gravi conseguenze che l’illecito aveva avuto rispetto alle finalità eluse dalle violazioni, quali la lotta alla criminalità organizzata, alla criminalità finanziaria ed al terrorismo, ha evidenziato che il M. era uno dei componenti del comitato per il controllo interno, e che proprio l’istituzione di detto comitato aveva la finalità di far sì che i relativi membri dovessero dedicare alla materia de qua una specifica attenzione, sicchè la sanzione irrogata doveva reputarsi congrua alla peculiare posizione del ricorrente.

Reputa il Collegio che, proprio alla luce di tali argomentazioni, il motivo debba ritenersi privo di fondamento.

Ed, infatti, costituisce principio consolidato nella giurisprudenza della Corte (cfr. da ultimo Cassazione civile, sez. 2, 02/04/2015, n. 6778) quello secondo cui in tema di sanzioni amministrative, l’opposizione all’ordinanza – ingiunzione non configura un’impugnazione dell’atto, ed introduce, piuttosto, un ordinario giudizio sul fondamento della pretesa dell’autorità amministrativa, devolvendo al giudice adito la piena cognizione circa la legittimità e la fondatezza della stessa, con l’ulteriore conseguenza che, in virtù della L. 24 novembre 1981, n. 689, art. 23 (nella specie applicabile “ratione temporis”), il giudice ha il potere – dovere di esaminare l’intero rapporto, con cognizione non limitata alla verifica della legittimità formale del provvedimento, ma estesa – nell’ambito delle deduzioni delle parti – all’esame completo nel merito della fondatezza dell’ingiunzione, ivi compresa la determinazione dell’entità della sanzione, secondo i criteri stabiliti dall’art. 11 L. citata, sulla base di un apprezzamento discrezionale insindacabile in sede di legittimità se congruamente motivato e immune da errori logici o giuridici (conf. Cassazione civile, sez. 1, 16/04/2003, n. 6020).

In tal senso, una volta esclusa quindi la possibilità di invocare ai fini della riforma della sentenza impugnata una pretesa violazione di legge, e limitata l’indagine al solo profilo relativo al difetto di motivazione del provvedimento impugnato, reputa il Collegio che le argomentazioni spese dal giudice di merito per disattendere la relativa richiesta del ricorrente siano connotate da intrinseca razionalità e coerenza e che, in quanto munite di ali caratteristiche, siano immuni dal sindacato in sede di legittimità.

Ed, infatti, atteso che, alla luce di quanto esposto nella disamina del terzo e del quarto motivo di ricorso, la Corte di merito ha escluso che la responsabilità possa essere attribuita al M. per la sola appartenenza al Comitato per il controllo interno, avendo invece fondato la medesima sulla qualità determinante di componente del CdA, deve escludersi qualsivoglia contraddittorietà nell’avere dato rilevanza, ancorchè ai soli fini della graduazione della sanzione, alla contemporanea titolarità della carica di componente del comitato.

Inoltre, il richiamo anche a tale ultima qualità, ed al fatto che effettivamente alcuni dei componenti del CdA, quale il M., si fossero assunti anche il compito, in quanto membri del comitato in questione, di prestare una particolare attenzione alle problematiche concernenti il rispetto della normativa in materia di antiriciclaggio, ancorchè nella prospettiva di fornire un’attività consultiva al CdA e di fungere da stimolo per quest’ultimo, denota la ragionevolezza e coerenza della motivazione laddove ha ritenuto di valorizzare tale elemento ai fini della graduazione della sanzione, rendendo pertanto insindacabile la valutazione compiuta sul punto dalla Corte distrettuale.

5) Con il sesto motivo di ricorso viene impugnato, sempre ai sensi dell’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5, il capo del decreto in esame con il quale il ricorrente è stato condannato al rimborso delle spese di lite, sostenendosi che la complessità delle questioni trattate avrebbe dovuto indurre la Corte, anche in caso di rigetto dell’opposizione, a compensare le spese.

Anche tale ultimo motivo deve essere disatteso.

Ed, infatti, premesso che alla fattispecie risulta applicabile ratione ternporis, la previsione di cui all’art. 92 c.p.c., così come modificata dalla L. n. 69 del 2009, che dispone che la compensazione delle spese di lite possa avvenire solo se concorrano altre gravi ed eccezionali ragioni esplicitamente indicate in motivazione, modifica apportata dal legislatore al fine evidente di rafforzare l’applicazione dell’art. 91 c.p.c. e del principio di soccombenza, orbene vale ricordare che secondo la costante giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass. 23 febbraio 2012 n. 2730) in tema di spese processuali, solo la compensazione dev’essere sorretta da motivazione, e non già l’applicazione della regola della soccombenza cui il giudice si sia uniformato, atteso che il vizio motivazionale ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, ove ipotizzato, sarebbe relativo a circostanze discrezionalmente valutabili e, perciò, non costituenti punti decisivi idonei a determinare una decisione diversa da quella assunta (cont Cassazione civile sez. 6 28 aprile 2014 n. 9368).

Pertanto esclusa la dedotta violazione di legge, ed avendo il giudice di merito fatta corretta applicazione della previsione di cui all’art. 91 c.p.c., appare altresì inconfigurabile il vizio di motivazione, con il conseguente rigetto del motivo.

6) Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.

PQM

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese, che liquida in Euro 5.200,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre spese generali ed accessori di legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile, il 27 maggio 2016.

Depositato in Cancelleria il 5 agosto 2016

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