Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16586 del 28/07/2011

Cassazione civile sez. lav., 28/07/2011, (ud. 14/04/2011, dep. 28/07/2011), n.16586

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MIANI CANEVARI Fabrizio – Presidente –

Dott. FILABOZZI Antonio – Consigliere –

Dott. TRIA Lucia – Consigliere –

Dott. BERRINO Umberto – rel. Consigliere –

Dott. TRICOMI Irene – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

AUTOSTRADE PER L’ITALIA SPA, in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, LUNGOTEVERE MICHELANGELO

9, presso lo STUDIO TRIFIRO’ & PARTNERS, rappresentata e difesa

dagli

avvocati ZUCCHINALI PAOLO, FAVALLI GIACINTO, giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

B.R., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

GERMANICO 172, presso lo studio dell’avvocato PANICI PIER LUIGI, che

la rappresenta e difende unitamente all’avvocato GIOVANNELLI

GIOVANNI, giusta delega in atti;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 386/2008 della CORTE D’APPELLO di MILANO,

depositata il 29/03/2008, R.G.N. 1211/06;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

14/04/2011 dal Consigliere Dott. UMBERTO BERRINO;

udito l’Avvocato ZUCCHINALI PAOLO;

udito l’Avvocato GIOVANNELLI GIOVANNI;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

MATERA Marcello che ha concluso per l’estinzione del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza del 18/3 – 29/3/08 la Corte d’Appello di Milano, pronunziando sull’impugnazione proposta dalla S.p.a. Autostrade concessioni e costruzioni avverso la sentenza n. 2659/05 del Tribunale di Milano che aveva accertato che tra essa società e B.R. era intercorso un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato a decorrere dall’1/7/96, condannandola a corrisponderle le retribuzioni dal 24/11/03, confermò la sentenza gravata e condannò la società alle spese del grado.

In concreto la Corte territoriale convalidò il ragionamento del primo giudice secondo il quale l’assunzione a termine della B., in qualità di esattrice, avvenuta per la causale della “necessità di espletamento del servizio in concomitanza di assenza per ferie” non era sorretta dalla prova della corrispondenza tra il dato numerico del personale assunto a termine e quello del personale che si presumeva essere stato sostituito nel periodo in questione, rilevando, altresì, che le dichiarazioni sottoscritte dalla lavoratrice al termine di ogni singolo rapporto avevano solo valore di quietanze a saldo e non di rinunzia ai suoi diritti, per cui era corretta la decisione che aveva ritenuto operante la sanzione della trasformazione del rapporto in quello a tempo indeterminato in conseguenza della accertata illegittimità dell’apposizione del termine; inoltre, nonostante il contratto esaminato fosse stato formalmente concluso come contratto a tempo parziale, era risultata incontestata la circostanza dell’avvenuto svolgimento di fatto della prestazione lavorativa a tempo pieno. Per la cassazione della sentenza propone ricorso la società autostradale che affida l’impugnazione a cinque motivi di censura. Resiste con controricorso la B..

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Osserva la Corte che successivamente al deposito dei rispettivi atti difensivi che hanno dato vita al presente procedimento le parti hanno conciliato la lite come da copia del verbale di conciliazione in sede sindacale del 29 marzo 2011, depositato dai difensori della società ricorrente in data 4/4/2011.

Conformemente a tale accordo i difensori della società hanno chiesto, con la nota di deposito del verbale di conciliazione, l’estinzione del presente giudizio per intervenuta cessazione della materia del contendere con compensazione delle spese.

All’udienza odierna, in cui sono comparsi i difensori delle parti, il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale, ha concluso per la dichiarazione di estinzione del procedimento.

Deve osservarsi che con il prodotto verbale di conciliazione del 29/3/2011 le parti hanno definito esaurientemente la controversia dedotta in giudizio.

Invero, da tale verbale emerge la rinunzia delle parti in causa al presente ricorso, avendo le medesime risolto reciprocamente ogni questione derivante dagli intercorsi contratti a termine all’esito dell’accordo concretizzatosi attraverso la rinunzia della B. ai diritti scaturiti in suo favore dalle pregresse statuizioni dei giudici di merito e la contestuale offerta, in via transattiva e novativa, della Società Autostrade per l’Italia S.p.A, accettata dalla lavoratrice, di confermare, con alcune modifiche, il rapporto di lavoro a tempo indeterminato instauratosi in esecuzione della sentenza di primo grado, il tutto con reciproca accettazione della totale estinzione della controversia.

Inoltre, con separata scrittura privata del 29/3/2011 le parti hanno sottoscritto un accordo sulle spese legali che prevede un contributo della società in favore della lavoratrice nella misura di Euro 1500,00, oltre IVA e CPA, con intera compensazione delle restanti eventuali spese.

Tale definizione in sede stragiudiziale della controversia comporta la cessazione della materia del contendere e, di conseguenza, la dichiarazione della sopravvenuta estinzione del procedimento.

Nel rispetto della volontà delle parti espressa in sede di conciliazione si dispone la compensazione delle spese del presente giudizio.

P.Q.M.

La Corte dichiara estinto il procedimento e compensa le spese.

Così deciso in Roma, il 14 aprile 2011.

Depositato in Cancelleria il 28 luglio 2011

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