Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16586 del 15/07/2010

Cassazione civile sez. lav., 15/07/2010, (ud. 26/05/2010, dep. 15/07/2010), n.16586

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VIDIRI Guido – Presidente –

Dott. DI NUBILA Vincenzo – Consigliere –

Dott. STILE Paolo – Consigliere –

Dott. IANNIELLO Antonio – rel. Consigliere –

Dott. ZAPPIA Pietro – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

I.N.A.I.L. – ISTITUTO NAZIONALE PER L’ASSICURAZIONE CONTRO GLI

INFORTUNI SUL LAVORO, in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA IV NOVEMBRE N. 144,

presso lo studio degli avvocati PIGNATARO ADRIANA, QUARANTA FRANCO,

che lo rappresentano e difendono, giusta delega a margine del

ricorso;

– ricorrente –

contro

COLACEM S.P.A., domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso LA

CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa

dagli avvocati CASTELLI GIUSEPPE, DEL PONTE GIULIO, giusta delega a

margine del controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1633/2005 della CORTE D’APPELLO di LECCE,

depositata il 02/08/2005 R.G.N. 220/05;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

26/05/2010 dal Consigliere Dott. IANNIELLO Antonio;

udito l’Avvocato CATALANO GIANDOMENICO per delega PIGNATARO ADRIANA;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

ABBRITTI Pietro che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La Corte d’appello di Lecce, con sentenza depositata il 2 agosto 2005, ha confermato la decisione del 1 ottobre 2004, con la quale il giudice di primo grado della medesima citta’ aveva condannato l’INAIL a pagare alla Colacem s.p.a. la somma di Euro 134.788,72, a titolo differenze dovute alla rideterminazione del tasso specifico aziendale, utile ai fini della corresponsione a tale ente per il periodo dal 1 luglio 1988 al 31 dicembre 1992 del premio dell’assicurazione contro gli infortuni e le malattie professionali dei lavoratori dipendenti.

Secondo i giudici leccesi, infatti, nel calcolo di tale tasso l’Ente previdenziale avrebbe erroneamente fatto riferimento a dati rilevati su base nazionale anziche’ a quelli relativi alla singola azienda quanto alle voci relative agli oneri riferiti alla riserva sinistri (sinistri denunciati e non ancora definiti) e alla percentuale di caricamento (oneri indiretti).

Riferendo tali voci all’andamento aziendale della societa’, la Corte territoriale ha concluso nel senso che, in assenza della indicazione in giudizio da parte dell’INAIL dei relativi dati, di essi non poteva tenersi conto in sede di determinazione del tasso specifico aziendale applicabile alla Colacem negli anni indicati, per cui il premio dovuto da tale societa’ sarebbe risultato nettamente inferiore a quello effettivamente pagato. Da cio’ l’accoglimento della domanda della societa’ di restituzione dell’eccedenza.

Avverso tale sentenza propone ricorso per cassazione l’INAIL, con un unico motivo.

Resiste alle domande la societa’ con rituale controricorso.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Col ricorso, l’INAIL deduce la violazione e falsa applicazione del D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, artt. 39, 40 e 41 e del D.M. 18 giugno 1988, art. 20 del Ministero del lavoro e norme connesse, con riferimento al calcolo della riserva sinistri e degli oneri indiretti nel tasso specifico aziendale.

In proposito, l’ente previdenziale, citando la giurisprudenza costante di questa Corte a partire dalla sentenza delle sezioni unite dell’11 giugno 2001 n. 7853, sostiene infatti che, alla stregua delle norme citate in rubrica, nel tasso specifico aziendale utilizzato, sia la voce “riserva sinistri” che quella relativa agli oneri indiretti devono essere conteggiate – cosi’ come operato dall’Ente nel caso in esame – su base nazionale e non con riferimento all’andamento infortunistico aziendale, come viceversa erroneamente affermato dai giudici di merito.

L’INAIL chiede pertanto la cassazione della sentenza impugnata, con ogni conseguenza di legge.

Col controricorso, la societa’ deduce preliminarmente l’inammissibilita’ del ricorso “in quanto ripropone questioni gia’ risolte dal giudice di merito che non riguardano vizi di legittimita’. Infatti controparte sostiene la violazione e la falsa interpretazione di norme non palesate al giudice di appello, che anzi, per cosi’ dire, ha rimproverato controparte di avere contestato assai genericamente il ragionamento seguito dai giudici”.

In via subordinata e nel merito, la controricorrente sostiene l’infondatezza del ricorso per cassazione.

Preliminarmente va disattesa la eccezione di inammissibilita’ del ricorso per cassazione. Esso ha infatti ad oggetto censure concernenti la erronea interpretazione di norme di legge (D.P.R. n. 1124 del 1965) nonche’ del D.M. 18 giugno 1988 – all’epoca applicabile – da esso delegato ex art. 40 del D.P.R. e come tale dotato di rilevanza esterna suscettibile di costituire oggetto di ricorso ex art. 360 c.p.c., n. 3 e di esame diretto e interpretazione da parte di questa Corte di legittimita’ (cfr., al riguardo, Cass. 3 agosto 2005 n. 16274), come lo e’ stato altresi’ nei gradi del giudizio di merito.

Nel merito il ricorso e’ fondato.

La questione (esclusivamente di diritto) proposta in questa sede e’ stata oggetto di esame in plurime occasioni da questa Corte, anche con riferimento alla posizione della societa’ resistente (cfr.

sentenze n. 18522/06 e 12615/08), con risultati uniformi a partire dalla sentenza delle sezioni unite civili 11 giugno 2001 n. 7853.

Secondo tale decisione, ai fini della determinazione del premio dovuto dalle aziende industriali per l’assicurazione INAIL, devono essere inclusi nel calcolo del tasso specifico aziendale gli oneri per i casi di infortunio e di malattia professionale ancora da definire, anche quando nell’azienda non si siano verificati infortuni nel periodo considerato, in ragione del fatto che il tasso specifico aziendale e’ stato previsto dal D.M. 18 giugno 1988 con riferimento non all’andamento infortunistico della singola azienda, ma al rapporto tra l’andamento infortunistico di ciascuna categoria di lavorazione e il numero di lavoratori assicurati nelle singole imprese nonche’ le loro retribuzioni, in corrispondenza di un principio di mutualita’ tra le imprese assicuranti (all’interno della uniforme giurisprudenza di questa Corte successiva alla pronuncia citata delle sezioni unite, cfr. ad es. Cass. nn. 24785/09, 12615/08, 12518/04, 15448/03).

Richiamando la pronuncia del 2001, recentemente (sent. 30 ottobre 2008 n. 26020) le medesime sezioni unite hanno ribadito che nel sistema assicurativo di cui al D.P.R. n. 1124 del 1965 la funzione del tasso specifico aziendale “e’ quella di ripartire tra le singole aziende lo stesso onere finanziario della gestione assicurativa che il tasso medio nazionale ripartisce tra gruppi di aziende esercitanti le medesime lavorazioni, previo un confronto dei rispettivi elementi costitutivi, in modo da rendere possibile il rilievo delle rispettive oscillazioni, in aumento o in diminuzione, sulla base dei dati da confrontare.

La necessita’ di salvaguardare l’equilibrio finanziario dell’assicuratore e di ripartire gli effetti dei sinistri fra gli assicurati induce ad evitare che l’assenza di eventi dannosi per una pluralita’ di imprese e la conseguente riduzione contributiva si traduca eventualmente in un pesante aggravio per poche e si ripercuota sul bilancio dell’istituto.

Per contro, la distribuzione degli oneri presunti secondo il criterio di probabilita’ basato su gruppi di imprese ripartisce il rischio secondo il principio mutualistico proprio dell’assicurazione…

Non valgono infine le obiezioni… sulla opportunita’ di incentivare, anche attraverso la riduzione della contribuzione per le imprese immuni, le misure di prevenzione degli infortuni, Tale incentivazione e’ presente nelle tariffe qui considerate, attraverso ulteriori…

riduzioni del tasso specifico, in relazione., alla mancata verificazione di sinistri in azienda (art. 20, comma 4 della tariffa del 1988)”.

Non essendosi attenuta a tali principi di diritto, qui ribaditi dal Collegio, la sentenza impugnata va cassata, in accoglimento del ricorso dell’INAIL. Non essendo necessari ulteriori accertamenti in fatto, la causa puo’ essere decisa nel merito, col rigetto dell’originaria domanda formulata dalla Colacem nei confronti dell’INAIL, con l’integrale compensazione tra le parti delle spese dell’intero giudizio, tenendo conto del diverso esito del giudizio nei due gradi di merito.

P.Q.M.

LA CORTE accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta le originarie domande di Colacem, compensando integralmente tra le parti le spese dell’intero processo.

Cosi’ deciso in Roma, il 26 maggio 2010.

Depositato in Cancelleria il 15 luglio 2010

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