Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16586 del 03/07/2013


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 16586 Anno 2013
Presidente: LA TERZA MAURA
Relatore: LA TERZA MAURA

ORDINANZA

sul ricorso 14112-2011 proposto da:
INPS – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE
80078750587, in persona del suo Presidente legale
rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato
in ROMA, VIA DELLA FREZZA 17, presso l’AVVOCATURA
CENTRALE DELL’ISTITUTO, rappresentato e difeso dagli
avvocati LANZETTA ELISABETTA, POLICASTRO LUCIA giusta
mandato speciale in calce al ricorso;
– ricorrente –

2013
3327

contro

BORDONI SILVANA, elettivamente domiciliata in ROMA,
VIA COLA DI RIENZO 180, presso lo studio dell’avvocato
BOUCHE’ FRANCO, che la rappresenta e difende giusta
procura speciale a margine del controricorso;

Data pubblicazione: 03/07/2013

- controricorrente

avverso la sentenza n. 8183/2010 della CORTE D’APPELLO
di ROMA del 19/10/2010, depositata il 18/12/2010;
udita la relazione della causa svolta nella camera di
consiglio dell’11/04/2013 dal Consigliere Relatore

udito l’Avvocato Ciriello Cherubina (delega avvocato
Elisabetta Lanzetta) difensore del ricorrente che si
riporta agli scritti ed insiste per l’accoglimento del
ricorso;
udito l’Avvocato Bouchè Franco difensore della
controricorrente che insiste per il rigetto del
ricorso;
è presente il P.G. in persona del Dott. COSTANTINO
FUCCI che si riporta alla relazione.

Dott. MAURA LA TERZA;

14112/2011 Inps c. Bordoni Silvana
Corte Suprema di Cassazione
Sezione seta civile – Sezione lavoro
Ordinanza
Con la sentenza impugnata la Corte d’Appello di Roma, rigettando il gravame proposto dall’Inps nei
delle differenze retributive per l’asserito svolgimento di mansioni dirigenziali nel periodo
1.7.98/31.5.2002.
L’Inps ha proposto ricorso per cassazione fondato su due motivi;
La Bordoni ha resistito con controricorso.
Letta la relazione resa ex art. 380 bis cod. proc. civ. di manifesta fondatezza del ricorso;
Ritenuto che i rilievi di cui alla relazione sono condivisibili;
Infatti il ricorso è manifestamente fondato;
Ai sensi della delibera n. 770/89 la direzione della segreteria del comitato amministratore del Fondo
pensioni lavoratori dipendenti, a cui la Bordoni era addetta, costituiva un incarico riservato a
dirigente superiore;
Ma a seguito del d.lgs. 80/98 era stata eliminata la precedente tripartizione tra dirigente generale,
dirigente superiore e primo dirigente, venendo sostituito dal ruolo unico della dirigenza articolato
nelle due sole fasce di dirigente generale e dirigente; nel periodo che interessa luglio 1998/maggio
2002 la ricorrente non poteva quindi avere svolto mansioni di dirigente superiore, perché queste
erano state ormai soppresse, ai sensi del nuovo organigramma di cui alla delibera n. 799/98 per
conformare l’assetto organizzativo alle nuove norme di legge.
Né si può sostenere che la suddetta delibera rivestiva carattere programmatico, cosicché la stessa
non aveva modificato, con effetto immediato, l’organizzazione dell’Istituto quale delineata dalla
precedente Delib. n. 770 del 1989; per contro la nuova organizzazione dell’Ente sarebbe stata
attuata soltanto con l’adozione della circolare applicativa Inps n. 2 del 4.1.2001; quindi, nel periodo
per cui è causa, avrebbe dovuto riconoscersi la perdurante operatività della Delib. n. 770 del 1989,
in relazione alla quale avrebbero dovuto essere valutate le mansioni espletate, con conseguente
riconoscimento della loro natura dirigenziale.
Infatti la giurisprudenza di questa Corte ha già avuto modo di affrontare le tematiche sollevate in
ricorso (cfr, ex plurimis, Cass., nn. 10540/2007; 19025/2007; 22890/2008; 23567/2008;
25578/2008, 17367/2010, da ultimo ordinanza sezione sesta n. 4757 del 2011). Quest’ ultima ha
affermato “A seguito della privatizzazione del rapporto di lavoro pubblico, l’art. 27 del d.lgs. 165
1

confronti di Bordoni Silvana, accolse la domanda svolta da quest’ultima relativa al riconoscimento

del 2001 ha imposto la riorganizzazione della P.A. in relazione ai principi di cui all’art. 4 del
medesimo decreto, rendendo da subito incompatibili le norme sulla dirigenza pubblica vigenti. Ne
consegue che, qualora l’ente pubblico (nella specie, l’INPS), nell’adeguarsi al nuovo modello
organizzativo mantenga transitoriamente un assetto ad esso non corrispondente, la corrispondenza
delle funzioni esercitate al modello dirigenziale, dovrà esser riferita alle nuove regole senza che
assumano rilievo le eventuali attribuzioni del consiglio di amministrazione dell’ente in materia di
del tutto incompatibili con il nuovo ordinamento.”
In particolare è stato osservato che, in base al D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 27, comma 1, gli enti
pubblici non economici nazionali, e quindi l’Inps, adeguano i propri ordinamenti a quelli stabiliti nel
decreto legislativo, adottando appositi regolamenti di organizzazione; l’Inps ha adempiuto a tale
dovere con la ricordata Delib. n. 799 del 1998, nel cui art. 16 sono ridisegnate le funzioni
dirigenziali, e, diversamente da altre disposizioni di carattere organizzativo, per l’efficacia di quelle
attinenti la dirigenza non era previsto alcun differimento sino alla integrale realizzazione del nuovo
modello organizzativo; dal rilievo secondo cui il differimento costituiva una conseguenza
logicamente necessaria, non potendo le nuove mansioni dirigenziali essere esercitata senza quel
modello, non può trarsi l’ulteriore conseguenza che le mansioni esercitate secondo il modello
precedente mantenessero il loro carattere dirigenziale, poiché tale conclusione da un lato non
considera che una siffatta ultima attività avrebbe in definitiva comportato la reviviscenza di regole
sulla dirigenza pubblica del tutto incompatibili con le norme recate dal D.Lgs. n. 80 del 1998 (poi
consolidate con il D.Lgs. n. 165 del 2001) e, dall’altro lato, non tiene conto dei profili valutativi (e
peraltro indirettamente regolativi) delle norme di cui alla citata delibera.
Dopo il ricordato D.Lgs. n. 80 del 1998, è dirigenziale solo la funzione che risponde al modello ivi
disegnato, cosicché, qualora l’ente pubblico interessato si adegui alle nuove regole, pur mantenendo
transitoriamente un assetto non corrispondente al nuovo modello, la valutazione delle funzioni che
si esercitano in tale organizzazione, per stabilire se esse siano o no dirigenziali, dovrà essere riferita
alle nuove regole e non a quelle precedenti.
Tali argomentazioni, di carattere assorbente e in relazione alle quali, stante la loro persuasività, non
si ravvisano elementi tali da condurre al mutamento del ricordato consolidato orientamento di
questa Corte, non sono state seguite dalla sentenza impugnata, dal che discende la fondatezza del
ricorso dell’Inps.
Il ricorso va quindi accolto e la sentenza impugnata va cassata e non essendovi necessità di ulteriori
accertamenti, la causa va decisa nel merito con il rigetto della domanda di cui al ricorso
introduttivo.
2

incarichi dirigenziali, non potendo darsi ultrattività o reviviscenza di regole sulla dirigenza pubblica

Il consolidarsi della giurisprudenza dopo il deposito del ricorso di primo grado, giustifica la
compensazione delle spese dei gradi di merito; le spese del presente giudizio seguono la
soccombenza.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta la
Bordoni al pagamento delle spese del presente giudizio, liquidate in euro 50 per esborsi e 4.000 per
compensi professionali, oltre accessori di legge. ( CtA ,1 0 ,ú/)(/)
Così deciso in Roma I’ll aprile 2013.

Il presidente

domanda di cui al ricorso introduttivo. Compensa le spese del gradi di merito e condanna la

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