Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16585 del 28/07/2011

Cassazione civile sez. lav., 28/07/2011, (ud. 14/04/2011, dep. 28/07/2011), n.16585

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MIANI CANEVARI Fabrizio – Presidente –

Dott. FILABOZZI Antonio – Consigliere –

Dott. TRIA Lucia – Consigliere –

Dott. BERRINO Umberto – rel. Consigliere –

Dott. TRICOMI Irene – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

AUTOSTRADE ITALIA SPA, in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, L.G. FARAVELLI 22, presso

lo studio dell’avvocato MORRICO ENZO, che la rappresenta e difende,

giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

A.R., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA GIOVANNI

BETTOLO 4, presso lo studio dell’avvocato BROCHIERO MAGRONE FABRIZIO,

che lo rappresenta e difende, giusta delega in atti;

– controricorrente incidentale –

avverso la sentenza n. 187/2008 della CORTE D’APPELLO di MILANO,

depositata il 11/02/2008, R.G.N. 872/06;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

14/04/2011 dal Consigliere Dott. UMBERTO BERRINO;

udito l’Avvocato GIANNI’ GAETANO;

udito l’Avvocato BROCHIERO MAGRONE FABRIZIO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

MATERA Marcello che ha concluso per il rigetto del ricorso principale

assorbito l’incidentale.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza del 31/1 – 11/2/08 la Corte d’Appello di Milano, pronunziando sull’impugnazione proposta dalla S.p.a. Autostrade concessioni e costruzioni avverso la sentenza n. 1779/05 del Tribunale di Milano che aveva accertato che tra essa società e A.R. era incorso un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato a decorrere dal 16/7/99, condannandola a corrispondergli le retribuzioni dal 22/10/03, confermò la sentenza gravata e condannò la società alle spese del grado.

In concreto la Corte territoriale convalidò il ragionamento del primo giudice secondo il quale l’assunzione a termine di R. A., in qualità di esattore, avvenuta per la causale della “necessità di espletamento del servizio in concomitanza di assenza per ferie” non era sorretta dalla prova della corrispondenza tra il dato numerico del personale assunto a termine e quello del personale che si presumeva essere stato sostituito nel periodo in questione, rilevando, altresì, che le dichiarazioni sottoscritte dal lavoratore al termine di ogni singolo rapporto avevano solo valore di quietanze a saldo e non di rinunzia ai suoi diritti, per cui la proroga del termine e le pattuizioni di lavoro a termine inerenti i successivi contratti erano da considerare nulle.

Per la cassazione della sentenza propone ricorso la società autostradale che affida l’impugnazione a tre motivi di censura.

Resiste con controricorso il lavoratore il quale propone, a sua volta, ricorso incidentale condizionato al cui accoglimento si oppone la società postale. La ricorrente principale deposita, altresì, memoria ai sensi dell’art. 378 c.p.c..

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Col primo motivo del ricorso principale è denunziata la violazione e falsa applicazione dell’art. 2113 c.c. in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3 ed è contestata la decisione impugnata nella parte in cui non è stata riconosciuta efficacia di volontà abdicativa dei diritti alla rinunzia espressa per iscritto dal lavoratore in occasione della conclusione di ciascun contratto a termine.

2. Col secondo motivo è dedotta la violazione e falsa applicazione dell’art. 2, punto 3 del CCNL del 4/4/95 in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3 sostenendosi, in contrario avviso alla decisione impugnata, che in base a tale disposizione contrattuale collettiva era sufficiente fornire il numero complessivo di giornate lavorate svolte dai lavoratori assunti a termine e raffrontarlo col numero complessivo delle giornate di ferie fruite dai lavoratori in pianta stabile, il tutto in relazione all’intero periodo previsto dall’accordo collettivo per il ricorso al sistema dei contratti a termine e non già con riferimento al periodo oggetto del singolo contratto a termine oggetto di causa.

3. Con l’ultimo motivo è denunziata l’insufficiente motivazione su un fatto controverso e decisivo per il giudizio (art. 360 c.p.c., n. 5) ritenendosi che la Corte territoriale avrebbe dovuto leggere meglio i prospetti allegati alla memoria di primo grado ed avrebbe dovuto ammettere la prova testimoniale di cui ai capp. 33-35 della memoria di primo grado.

Col ricorso incidentale condizionato il lavoratore chiede che venga dichiarata l’illegittimità della proroga apposta al primo contratto del 16/7/99 sulla base del rilievo che la società avrebbe dovuto, comunque, provare che l’esigenza della proroga contrattuale era sorta solo alla scadenza del rapporto e non in precedenza, cioè al momento della stipulazione. I ricorsi vanno preliminarmente riuniti ai sensi dell’art. 335 c.p.c. Osserva, la Corte che il ricorso principale è improcedibile per la ragione che la questione fondamentale posta col secondo motivo di censura presuppone la disamina della normativa collettiva di riferimento, espressamente invocata a sostegno della relativa doglianza, mentre non risulta affatto prodotto il testo integrale del contratto collettivo citato, non essendo in tal senso sufficiente la produzione di uno stralcio dello stesso che riflette, oltretutto, solo l’art. 2 ed una parte dell’art. 3 del testo del ccnl per il personale dipendente da società e concessionari di autostrade e trafori del 4 aprile 1995. Nè valenza alcuna può avere la produzione del ccnl del 17/5/05 che è successivo ai fatti oggetto di causa. Orbene, non può trascurarsi di evidenziare che questa Corte (Cass. sez. lav. n. 15495 del 2/7/2009) ha già avuto modo di statuire che “l’onere di depositare i contratti e gli accordi collettivi su cui il ricorso si fonda – imposto, a pena di improcedibilità, dall’art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4, nella nuova formulazione di cui al D.Lgs. 2 febbraio 2006, n. 40 – non può dirsi soddisfatto con la trascrizione nel ricorso delle sole disposizioni della cui violazione il ricorrente si duole attraverso le censure alla sentenza impugnata, dovendosi ritenere che la produzione parziale di un documento sia non solamente incompatibile con i principi generali dell’ordinamento e con i criteri di fondo dell’intervento legislativo di cui al citato D.Lgs. n. 40 del 2006, intesi a potenziare la funzione nomofilattica della Corte di cassazione, ma contrasti con i canoni di ermeneutica contrattuale dettati dagli artt. 1362 cod. civ. e seguenti e, in ispecie, con la regola prevista dall’art. 1363 cod. civ., atteso che la mancanza del testo integrale del contratto collettivo non consente di escludere che in altre parti dello stesso vi siano disposizioni indirettamente rilevanti per l’interpretazione esaustiva della questione che interessa”.

Si è, altresì, precisato (Cass. sez. lav. Ordinanza n. 11614 del 13/5/2010) che “l’onere di depositare i contratti e gli accordi collettivi – imposto, a pena di improcedibilità del ricorso per cassazione, dall’art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4, nella formulazione di cui al D.Lgs. 2 febbraio 2006, n. 40 – è soddisfatto solo con il deposito da parte del ricorrente dei contratti o accordi collettivi sui quali il ricorso si fonda, senza che possa essere considerata sufficiente la mera allegazione dell’intero fascicolo di parte del giudizio di merito in cui sia stato effettuato il deposito di detti atti o siano state allegate per estratto le norme dei contratti collettivi. In tal caso, ove pure la S.C. rilevasse la presenza dei contratti e accordi collettivi nei fascicoli del giudizio di merito, in ogni caso non potrebbe procedere al loro esame, non essendo stati ritualmente depositati secondo la norma richiamata”.

E’, invece, inammissibile per mancanza di interesse il ricorso incidentale condizionato, avendo i giudici di merito riconosciuto la decorrenza del rapporto di lavoro a tempo indeterminato proprio a partire dal 16/7/99, cioè la data del primo contratto invocata anche dal lavoratore, per cui a nulla rileva la circostanza da questi dedotta in ordine alla necessità che la controparte avrebbe dovuto farsi carico di provare che l’esigenza della proroga era sorta solo al termine del primo rapporto.

Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza sostanziale della ricorrente e vanno liquidate come da dispositivo.

P.Q.M.

La Corte riunisce i ricorsi, dichiara improcedibile il ricorso principale ed inammissibile quello incidentale condizionato. Condanna la ricorrente alle spese del giudizio nella misura di Euro 2000,00 per onorario e di Euro 40,00 per esborsi, oltre IVA, CPA e spese generali ai sensi di legge.

Così deciso in Roma, il 14 aprile 2011.

Depositato in Cancelleria il 28 luglio 2011

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