Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16585 del 15/07/2010

Cassazione civile sez. lav., 15/07/2010, (ud. 26/05/2010, dep. 15/07/2010), n.16585

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VIDIRI Guido – Presidente –

Dott. DI NUBILA Vincenzo – Consigliere –

Dott. STILE Paolo – Consigliere –

Dott. IANNIELLO Antonio – rel. Consigliere –

Dott. ZAPPIA Pietro – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

B.O., D.P.R., elettivamente domiciliati in ROMA,

PIAZZA G. MAZZINI 27, presso lo studio dell’avvocato NICOLAIS LUCIO,

che li rappresenta e difende unitamente all’avvocato PATTARINI

STEFANIA, giusta delega a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

I.N.A.I.L. – ISTITUTO NAZIONALE PER L’ASSICURAZIONE CONTRO GLI

INFORTUNI SUL LAVORO, in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA IV NOVEMBRE N. 144,

presso lo studio degli avvocati MORAGGI DONATELLA, VUOSO LUCIO, che

lo rappresentano e difendono, giusta procura speciale Atto Notar

CARLO FEDERICO TUCCARI di ROMA del 02/08/2005, rep. n. 71462;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 276/2006 della CORTE D’APPELLO di MILANO,

depositata il 05/04/2006 R.G.N. 1653/04;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

26/05/2010 dal Consigliere Dott. IANNIELLO Antonio;

udito l’Avvocato NICOLAIS LUCIO;

udito l’Avvocato MORAGGI DONATELLA;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

ABBRITTI Pietro, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La Corte d’appello di Milano, con sentenza depositata il 5 aprile 2006 e notificata il successivo 17 maggio, riformando la decisione di giudice di primo grado della medesima citta’, ha respinto le domande di B.O. e di D.P.R. – ex dipendenti dell’INAIL collocati in pensione quali funzionari di categoria (OMISSIS) – dirette ad ottenere la condanna dell’Istituto a pagare loro l’importo corrispondente all’incidenza dell’indennita’ di funzione, percepita in maniera fissa e continuativa in corso di rapporto, sull’indennita’ di buonuscita.

In proposito, la Corte territoriale ha richiamato il contenuto del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, art. 69, comma 2 (gia’ D.Lgs. n. 29 del 1993, art. 7, comma 3), secondo il quale, in attesa di una nuova disciplina contrattuale collettiva, resta ferma per i dipendenti delle pubbliche amministrazioni di cui all’art. 2, comma 2 del medesimo decreto la vigente regolamentazione in materia di trattamento di fine rapporto.

Cio’ premesso, la Corte ha rilevato come nell’accordo quadro nazionale in materia di trattamento di fine rapporto (e di previdenza complementare) per i dipendenti pubblici, pubblicato sulla G.U. del 27 luglio 1999, la relativa disciplina era stata innovata, con l’applicazione di quella del settore privato di cui all’art. 2120 c.c. unicamente per i dipendenti assunti a far tempo dal 1 gennaio 2001, mentre nella contrattazione collettiva del comparto enti pubblici non economici, tra i quali rientra l’INAIL, nulla di diverso era stato previsto in proposito.

Conseguentemente, i giudici hanno ritenuto applicabile alla fattispecie sottoposta al loro esame, relativa a dipendenti assunti ben prima della data del 1 gennaio 2001, la normativa di cui alla L. 20 marzo 1975, n. 70, art. 13 e al D.M. 30 maggio 1969, artt. 5 e 31 alla stregua della quale non sarebbe prevista per i dipendenti appartenenti alla categoria contrattuale dei ricorrenti l’inclusione dell’indennita’ di funzione nell’indennita’ di buonuscita.

Avverso tale sentenza hanno notificato, in data 17 luglio 2006, ricorso per cassazione B.O. e D.P.R., affidandolo ad un unico motivo.

Resiste alle domande l’INAIL con rituale controricorso.

I ricorrenti hanno infine depositato una memoria illustrativa ai sensi dell’art. 378 c.p.c..

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Col ricorso la sentenza impugnata viene censurata per violazione e falsa applicazione di norme di diritto e dei contratti collettivi nazionali di lavoro in relazione alla riliquidazione dell’indennita’ di buonuscita.

In proposito, i ricorrenti sostengono che, avendo il D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 2 demandato in maniera esclusiva alla contrattazione collettiva la disciplina dei rapporti di lavoro dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni, tra i quali rientrano anche i dipendenti dell’INAIL, la soluzione del problema posto dai ricorsi introduttivi va ricercata unicamente nella contrattazione collettiva di comparto.

Questa, stabilendo in particolare all’art. 28 la composizione della retribuzione, vi includerebbe, attraverso il richiamo ad indennita’ spettanti in base a specifiche disposizioni di legge, anche l’indennita’ di funzione prevista per i funzionari dell’Istituto dalla L. 9 marzo 1989, n. 88, art. 15, comma 2 e alla quale andrebbe riconosciuta natura stipendiale per il suo carattere permanente e per essere corrisposta in misura fissa e continuativamente, quindi da considerare, secondo i principi valevoli ove vige la contrattazione collettiva e comunque anche in conformita’ della L. 20 marzo 1975, n. 70, art. 13 che commisura l’indennita’ di buonuscita allo “stipendio annuo complessivo”, in quest’ultima indennita’.

Segue la formulazione del quesito di diritto.

Il ricorso conclude con la richiesta di annullamento della sentenza impugnata.

Il ricorso e’ infondato.

Come correttamente rilevato dalla sentenza impugnata, la materia del trattamento di fine rapporto dei dipendenti Inail assunti antecedentemente alla data del 1 gennaio 2001 e’ disciplinata alla stregua del combinato disposto del D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 69, comma 2 e dell’accordo quadro del 29 luglio 1999, dalla L. 20 marzo 1975, n. 70, art. 13 di riordino degli enti pubblici non economici.

Secondo la prima norma (che riprende il contenuto del D.Lgs. n. 29 del 1993, art. 7), in attesa di una nuova disciplina contrattuale collettiva, restava ferma per i dipendenti delle pubbliche amministrazioni di cui all’art. 2, comma 2 del medesimo decreto la vigente regolamentazione in materia di trattamento di fine rapporto.

In assenza nell’accordo quadro del 29 luglio 1999 (o in accordi successivi) di una disciplina innovativa in materia, con riferimento al personale assunto in data antecedente al 1 gennaio 2001, rimaneva pertanto applicabile la L. n. 70 del 1975, art. 13 il quale disponeva, quanto al trattamento di quiescenza, che “all’atto della cessazione del servizio spetta al personale una indennita’ di anzianita’, a totale carico dell’ente, pari a tanti dodicesimi dello stipendio annuo complessivo in godimento, qualunque sia il numero di mensilita’ in cui esso e’ ripartito, quanti sono gli anni di servizio prestati”.

Sostengono i ricorrenti che nella nozione di stipendio annuo complessivo, andrebbero ricompresi – anche alla luce della nozione di retribuzione adottata dalla contrattazione collettiva (art. 28), cui la materia sarebbe ormai riservata a norma del D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 2 – tutte le componenti erogate in maniera fissa e continuativa, caratteristiche appunto riferibili anche all’indennita’ di funzione, estesa alle posizioni funzionali direttive degli enti INPS ed INAIL dalla L. 9 marzo 1989, n. 88, art. 15, comma 2.

In materia, come ricordato anche dai ricorrenti nella memoria ex art. 378 c.p.c., sono recentemente intervenute le sezioni unite di questa Corte (sent. 25 marzo 2010 n. 7154), le quali, sia pure con riferimento alla situazione dell’INPS, hanno chiaramente affermato che la L. 20 marzo 1975, n. 70, art. 13 di riordino degli enti pubblici del c.d. parastato e del rapporto di lavoro del relativo personale, nel dettare una disciplina del trattamento di quiescenza o di fine rapporto che fa riferimento, quale base di calcolo, allo stipendio complessivo annuo, adotta una nozione avente valenza tecnico – giuridica, dalla quale devono pertanto ritenersi escluse voci retributive diverse dallo stipendio tabellare e dalla sua integrazione mediante scatti di anzianita’ o simili, in particolare devono ritenersi escluse dal computo erogazioni aventi genericamente carattere fisso e continuativo.

Ne’ l’affermazione di tale principio nel caso in esame appare contrastata dalla normativa contrattuale collettiva richiamata dai ricorrenti (art. 28 del C.C.N.L. di comparto), la quale si limita ad elencare le possibili componenti della retribuzione senza prendere posizione in ordine al computo delle stesse nel trattamento di quiescenza.

Viceversa l’applicazione di siffatto principio al caso dei due ricorrenti e’ confermata dal richiamo, operato dalla sentenza impugnata, al D.M. 30 maggio 1969, che rapportando la base di calcolo dall’indennita’ alla retribuzione pensionabile, finisce per subordinare l’inclusione, in tale base, di voci a carattere fisso e continuativo non esplicitamente elencate ad una formale deliberazione dell’Ente, deliberazione che solo con la memoria ex art. 378 c.p.c. e pertanto tardivamente i ricorrenti, dopo averne implicitamente escluso l’esistenza nel corso di tutto il processo, ipotizzano come effettivamente sussistente, tra l’altro facendo generico riferimento ad un atto di cui e’ ignoto il preciso contenuto.

In base alle considerazioni svolte, il ricorso va respinto.

Tenuto conto dell’alternanza di giudizio nei due gradi di merito nonche’ del contrasto verificatosi anche nella giurisprudenza di questa Corte, solo recentissimamente risolto dal ricordato intervento delle sezioni unite, vanno integralmente compensate tra le parti le spese di questo giudizio.

P.Q.M.

LA CORTE rigetta il ricorso e compensa integralmente tra le parti le spese di questo giudizio.

Cosi’ deciso in Roma, il 26 maggio 2010.

Depositato in Cancelleria il 15 luglio 2010

 

 

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