Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16585 del 05/08/2016


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Cassazione civile sez. II, 05/08/2016, (ud. 19/05/2016, dep. 05/08/2016), n.16585

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MIGLIUCCI Emilio – Presidente –

Dott. ORILIA Lorenzo – Consigliere –

Dott. COSENTINO Antonello – Consigliere –

Dott. FALASCHI Milena – Consigliere –

Dott. ABETE Luigi – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 28914-2008 R.G. proposto da:

P.M. – c.f. (OMISSIS) – P.P. – c.f. (OMISSIS) –

rappresentate e difese in virtù di procura speciale a margine del

ricorso dall’avvocato Laura Pitoni ed elettivamente domiciliate in

Roma, alla via E. Manfredi, n. 21, presso lo studio dell’avvocato

Roberto Antonelli;

– ricorrenti –

contro

P.M., P.L., P.A., elettivamente domiciliati

in Roma, alla via Emilio Faà di Bruno, n. 67, presso lo studio

dell’avvocato Giuseppe Antonio Caruso, che li rappresenta e difende

in virtù di procura speciale a margine del controricorso.

– controricorrenti –

e

P.T.C.R.;

– intimata –

Avverso la sentenza n. 4196 dei 18.7/16.10.2007 della corte d’appello

di Roma;

Udita la relazione della causa svolta all’udienza pubblica del 19

maggio 2016 dal Consigliere Dott. Luigi Abete;

Udito l’avvocato Giuseppe Antonio Caruso per i controricorrente;

Udito il Pubblico Ministero, in persona del sostituto procuratore

generale Dott. Capasso Lucio, che ha concluso per il rigetto del

ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto notificato in data 1.2.1997 P.P. e P.M., eredi di P.L., citavano a comparire innanzi al tribunale di Rieti P.A., P.M. e P.L., eredi di P.V..

Esponevano che i convenuti avevano nel corso dell’anno 1996 realizzato nel comune di Leonessa, sulla particella n. 82 del fol. 95, un fabbricato adibito a box – magazzino a distanza di m. 3,02 e di m. 1,52, rispettivamente, dalla rimessa attrezzi e dalla strada di proprietà di esse attrici nonchè a distanza di m. 3,06 dalla proprietà esclusiva di P.P.; che segnatamente i fratelli P. avevano demolito parte di un muro rettilineo, diroccato e discontinuo, che costituiva ciò che rimaneva di una vecchissima costruzione, inesistente da almeno un quarantennio, contigua ed in prosecuzione del manufatto di proprietà di esse attrici; che nondimeno il fabbricato costruito nel corso dell’anno precedente aveva diversa destinazione e non era contiguo bensì separato dalla loro proprietà da uno spazio di circa m. 3, sicchè costituiva una nuova costruzione soggetta alle disposizioni “tutte vigenti all’epoca della richiesta concessione nel Comune di Leonessa” (così ricorso, pag. 3) in tema di distanze sia dai confini che dalle costruzioni.

Esponevano altresì che, benchè in origine comproprietarie, unitamente ai convenuti, eredi di P.V., ed agli eredi di P.G., della particella n. 82, l’avevano tuttavia posseduta in via esclusiva animo domini per oltre un trentennio, acquistandone per usucapione l’intera proprietà, sicchè il manufatto di nuova costruzione era stato edificato su terreno di loro unica spettanza.

Esponevano inoltre che, siccome, quanto meno, comproprietarie della particella n. 82, i lavori di edificazione erano stati eseguiti da P.A., P.M. e P.L. in violazione dell’art. 1102 c.c..

Esponevano infine che nella nuova costruzione dei convenuti era stata aperta ex novo una finestra in spregio delle norme codicistiche.

Chiedevano pertanto dichiararsi l’avvenuto acquisto da parte loro per usucapione della proprietà integrale della particella n. 82 ed, in ogni caso, previa declaratoria di illegittimità e disapplicazione della concessione edilizia, condannarsi i convenuti alla demolizione totale ovvero, in subordine, parziale, sino al rispetto delle distanze prescritte, di quanto realizzato nonchè al risarcimento dei danni.

Costituitisi, i convenuti instavano per il rigetto delle avverse domande.

Deducevano, tra l’altro, che “la ricostruzione era avvenuta nel rispetto delle originarie dimensioni dell’immobile preesistente, sicchè in nessuna violazione di distanze essi erano incorsi” (così ricorso, pag. 4).

Integrato il contraddittorio nei confronti degli eredi di P.G. ovvero del coniuge, F.R., e della figlia, P.T.C.R., all’esito dell’istruttoria, con sentenza n. 872/2003 il tribunale adito rigettava le domande tutte delle attrici e le condannava alla rifusione delle spese.

Interponevano appello P.M. e P.P..

Resistevano P.A., P.M. e P.L..

Non si costituivano e venivano dichiarate contumaci F.R. e P.T.C.R..

Con sentenza n. 4196 dei 18.7/16.10.2007 la corte d’appello di Roma accoglieva il gravame solo limitatamente alla regolamentazione delle spese ed in parziale riforma della sentenza gravata, in ogni altra parte confermata, condannava le appellanti a rimborsare agli appellati le spese del primo grado nella misura di 1/2, compensando la residua metà, e parimenti condannava le appellanti a rimborsare agli appellati le spese del secondo grado nella misura di 1/2, compensando la metà residua; analogamente ripartiva nella misura del 50% le spese di c.t.u. e dichiarava irripetibili le spese nei confronti delle appellate contumaci.

Esplicitava la corte di merito, in ordine al primo motivo di gravame, con cui si era censurato il disconoscimento dell’invocato acquisto per usucapione, che, in situazioni in cui l’esistenza di legami di parentela induce a non escludere che via sia stata mera tolleranza, era da condividere il dictum del primo giudice, allorchè aveva opinato nel senso che “attività quali la pulizia da sterpi o erbacce nell’area parzialmente libera (…) ovvero il parcheggio di biciclette o autoveicoli nei periodi di soggiorno estivo (essendo mere residenze estive le case delle appellanti che si trovano sul terreno confinante) non integrassero i presupposti per l’usucapione, a fronte delle deposizioni testimoniali dalle quali emergeva come nel corso degli anni i convenuti avessero compiuto atti di disposizione (…), di vigilanza e di controllo (…), manifestando anche per iscritto la volontà di disporre di quella parte del terreno, pagandovi gli oneri tributari” (così sentenza d’appello, pag. 3).

Esplicitava – la corte – in ordine al secondo motivo di gravame, con cui si era censurata la qualificazione del manufatto come mera “ricostruzione”, che assumeva “anzitutto rilievo che dal punto di vista amministrativo, la concessione edilizia (…) è stata rilasciata per “ricostruzione porzione di fabbricato rurale” e che, come risulta anche dai grafici di progetto corredanti l’atto concessorio – acquisiti agli atti in allegato alla c.t.u. – l’immobile dei convenuti è stato realizzato esattamente “sull’area di sedime della preesistente costruzione demolita” (così sentenza d’appello, pag. 4); che risultava “soltanto che il fabbricato attuale è separato dal precedente, mentre (…) in origine si trattava di un unico manufatto con un unico muro perimetrale, del quale (…) era rimasto uno spezzone” (così sentenza d’appello, pag. 4); che tuttavia questa divisione non sembrava “decisiva per qualificare l’attuale manufatto come costruzione “nuova”, poichè non appare in alcun modo confutabile che, sia pure abbattendo in parte quel pezzo di muro, i convenuti lo abbiano eretto sulla metà porzione di loro proprietà, senza quindi creare “intercapedini” illegittime” (così sentenza d’appello, pag. 4).

Avverso tale sentenza hanno proposto ricorso P.M. e P.P.; ne hanno chiesto sulla scorta di otto motivi la cassazione con ogni conseguente statuizione in ordine alle spese di lite.

P.A., P.M. e P.L. hanno depositato controricorso; hanno chiesto dichiararsi inammissibile ovvero rigettarsi l’avverso ricorso con il favore delle spese.

P.M. e P.P. hanno depositato memoria ex art. 378 c.p.c..

Si è acquisito riscontro del decesso di F.R. nel mese di ottobre del 1998.

P.T.C.R. non ha svolto difese.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo le ricorrenti denunciano, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3), la “violazione e/o falsa e/o erronea applicazione e/o individuazione della norma applicata. Violazione e/o falsa applicazione della L. n. 457 del 1978, art. 31, lett. D e del P.d.F. del Comune di Leonessa” (così ricorso, pag. 9).

Deducono che il manufatto realizzato dagli originari convenuti va qualificato “quale “nuova costruzione” e, dunque, come tale, esige il rispetto delle distanze tutte previste dalle norme statuali e regolamentari esistenti al momento della concessione” (così ricorso, pag. 13); che “se solo uno spezzone di muro era rimasto, da tempo immemorabile, dell’antico fabbricato di cui si chiede e si ottiene la ricostruzione, la Corte non avrebbe dovuto ritenere – e non poteva ritenere – il nuovo edificio “ricostruzione” (così ricorso, pag. 13); che a tal fine “sarebbe stato necessario che il precedente fabbricato conservasse quelle minime caratteristiche che consentivano tuttavia di verificare che la ricostruzione fosse fedele riproduzione del preesistente fabbricato” (così ricorso, pag. 14); che l’argomentazione della corte di merito – secondo cui l’immobile dei convenuti è stato realizzato esattamente “sull’area di sedime della preesistente costruzione demolita” (così sentenza d’appello, pag. 4) – non trova riscontro “in alcun atto o prova documentale o testimoniale, atteso che nessuna rappresentazione, nè grafica, nè fotografica esiste del fabbricato preesistente, completamente diruto da oltre 40 anni, e rappresentato nella descrizione di un solo teste, il quale (…) riferisce dell’esistenza, 40 anni or sono, non di un fabbricato separato e chiuso in ogni suo lato, ma di una tettoia (…) contigua all’edificio esistente (…), tettoia aperta su tutto un lato di cui però non dà, se non in termini vaghi e generici, nè l’altezza nè le dimensioni” (così ricorso, pagg. 14 – 15).

Con il secondo motivo le ricorrenti denunciano, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5), “omessa, apodittica, perplessa e/o contraddittoria motivazione su punti decisivi della controversia” (così ricorso, pag. 17).

Deducono che, non essendovi nè un grafico nè una foto dell’originario fabbricato, la rappresentazione grafica fatta dal geometra Z., redattore del progetto per conto dei fratelli P., “oltre che unilaterale e proveniente da chi aveva interesse a realizzare il nuovo manufatto, non può certamente assumere alcun valore giuridico e tanto meno assurgere a elemento di valutazione” (così ricorso, pag. 18); che il giudice del gravame si è discostato, “apoditticamente ed immotivamente, dalle conclusioni della C.T.U., che aveva indicato come, all’esito di una capillare ricerca svolta anche presso gli Uffici pubblici, non aveva potuto, in alcun modo, risalire a come si presentasse lo stato dell’immobile preesistente, essendo impossibile determinare come fossero le mura perimetrali, la copertura, le altezze, la sagoma e quant’altro necessario per potersi solo ipotizzare una ricostruzione” (così ricorso, pag. 19);

che in pari tempo “il mutamento di destinazione di un immobile va visto nel concreto, e non già in funzione della richiesta amministrativa che la parte ne faccia, mutamento che (….) è evidente (…), posto che il precedente immobile, come conferma il teste Z., altro non era se non una “tettoia” che aveva la funzione di ricovero per i braccianti” (così ricorso, pag. 22); che, infine, la circostanza che “il fabbricato (…) “ricostruito” (…) sia (…) separato e distinto dalla porzione di fabbricato rimasta integra e con la quale, prima, formava un tutt’uno (…) è fatto che avrebbe dovuto giustificare e fondare l’applicazione, nella specie, della norma che vieta e reprime la creazione di intercapedini” (così ricorso, pagg. 24 – 25).

Si premette che pur il primo motivo si specifica e si qualifica in relazione alla previsione del n. 5) dell’art. 360 c.p.c., comma 1, (si condivide, quindi, il rilievo dei controricorrenti secondo cui “nel motivo in esame tutte le prospettazioni difensive (…) si riducono ad una mera contestazione delle deduzioni del Giudice di merito (…) eventualmente censurabili sotto l’aspetto del vizio di motivazione”: così controricorso, pagg. 15 – 16).

Occorre tener conto, da un lato, che P.M. e P.P., anche col primo motivo, censurano sostanzialmente il giudizio “di fatto” cui la corte distrettuale ha atteso (“la convinzione della Corte, che afferma essere il manufatto realizzato dai P., ricostruzione del preesistente, appare davvero non condivisibile e palesemente erronea”: così ricorso, pag. 14).

Occorre tener conto, dall’altro, che è propriamente il motivo di ricorso ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5), che concerne l’accertamento e la valutazione dei fatti rilevanti ai fini della decisione della controversia (cfr. Cass. sez. un. 25.11.2008, n. 28054; cfr. Cass. 11.8.2004, n. 15499, secondo cui, in tema di ricorso per cassazione, il vizio di violazione di legge consiste nella deduzione di un’erronea ricognizione, da parte del provvedimento impugnato, della fattispecie astratta recata da una norma di legge e quindi implica necessariamente un problema interpretativo della stessa; viceversa, l’allegazione di un’erronea ricognizione della fattispecie concreta a mezzo delle risultanze di causa è esterna all’esatta interpretazione della norma di legge e impinge nella tipica valutazione del giudice di merito, la cui censura è possibile, in sede di legittimità, sotto l’aspetto del vizio di motivazione).

In questi termini si giustifica la disamina congiunta e del primo e del secondo motivo di ricorso.

I medesimi motivi, in ogni caso, sono fondati e meritevoli di accoglimento.

Evidentemente non possono che esplicar valenza, da un canto, i risultati dell’elaborazione di questo Giudice del diritto, dall’altro, i risultati dell’elaborazione giurisprudenziale amministrativa.

Innanzitutto l’insegnamento secondo cui la ristrutturazione edilizia mediante ricostruzione di un edificio preesistente venuto meno per evento naturale o per volontaria demolizione si attua, nel rispetto della L. n. 457 del 1978, art. 31, comma 1, lett. d), attraverso interventi che comportino modificazioni esclusivamente interne dell’edificio preesistente, senza aumenti di superficie o di volume, in presenza dei quali, invece si configura una nuova costruzione, sottoposta alla disciplina in tema di distanze (vigente al momento della realizzazione dell’opera) e alla relativa tutela ripristinatoria, dovendosi escludere che i regolamenti locali possano incidere, anche solo indirettamente con la previsione di soglie massime di incremento edilizio, sulle nozioni normative di “ristrutturazione” e di “nuova costruzione” e sui rimedi esperibili nei rapporti tra privati (c.fr. Cass. 20.8.2015, n. 17043).

Altresì l’insegnamento secondo cui un intervento di demolizione e ricostruzione che non rispetti la sagoma dell’edificio preesistente (intesa quest’ultima come la conformazione planivolumetrica della costruzione e il suo perimetro considerato in senso verticale e orizzontale) configura un intervento di nuova costruzione e non di ristrutturazione edilizia (cfr. Consiglio di Stato 7.4.2015, n. 1763).

Inoltre l’insegnamento secondo cui nell’ambito delle opere edilizie – anche alla luce dei criteri di cui alla L. 5 agosto 1978, n. 457, art. 31, comma 1, lett. d), – la semplice “ristrutturazione” si verifica ove gli interventi, comportando modificazioni esclusivamente interne, abbiano interessato un edificio del quale sussistano e rimangano inalterate le componenti essenziali, quali i muri perimetrali, le strutture orizzontali, la copertura, mentre è ravvisabile la “ricostruzione” allorchè preesistente siano venute meno, per evento naturale o per volontaria demolizione, dette componenti, e l’intervento si traduca nell’esatto ripristino delle stesse operato senza alcuna variazione rispetto alle originarie dimensioni dell’edificio, e, in particolare, senza aumenti della volumetria; in presenza di tali aumenti, si verte, invece, in ipotesi di “nuova costruzione”, come tale sottoposta alla disciplina in tema di distanze vigente al momento della medesima (cfr. Cass. sez. un. 19.10.2011, n. 21578).

Ancora l’insegnamento secondo cui, in base alla L. 5 agosto 1978, n. 457, art. 31, comma 1, lett. d), costituiscono ristrutturazioni edilizie, con conseguente esonero dall’osservanza delle prescrizioni sulle distanze per le nuove costruzioni, gli interventi su fabbricati ancora esistenti e, dunque, su entità dotate quanto meno di murature perimetrali, di strutture orizzontali e di copertura, tali da assolvere alle loro essenziali funzioni di delimitazione, sostegno e protezione dell’entità stessa; ne consegue che, pur non esulando dal concetto normativo di ristrutturazione edilizia la demolizione del fabbricato ove sia seguita dalla sua fedele ricostruzione, ai fini della qualificazione di un intervento ricostruttivo come ristrutturazione, da un lato, non è sufficiente che un anteriore fabbricato sia fisicamente individuabile in tutta la sua perimetrazione, essendo indispensabile a soddisfare il requisito della sua esistenza che non sia ridotto a spezzoni isolati, rovine, ruderi e macerie, e, dall’altro, che la ricostruzione di esso, oltre ad essere effettuata in piena conformità di sagoma, di volume e di superficie, venga eseguita in un tempo ragionevolmente prossimo a quello della avvenuta demolizione per cause naturali od opera dell’uomo (cfr. Cass. 27.10.2009, n. 22688).

Nel segno delle enunciate indicazioni giurisprudenziali la motivazione che in parte qua agitur sorregge la statuizione della corte d’appello risulta deficitaria ed incongrua (cfr. Cass. sez. lav. 2.2.2007, n. 2272, secondo cui il difetto di motivazione, nel senso di sua insufficienza, legittimante la prospettazione con il ricorso per cassazione del motivo previsto dall’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5), è configurabile soltanto quando dall’esame del ragionamento svolto dal giudice del merito e quale risulta dalla sentenza stessa impugnala emerga la totale obliterazione di elementi che potrebbero condurre ad una diversa decisione ovvero quando è evincibile l’obiettiva deficienza, nel complesso della sentenza medesima, del procedimento logico che ha indotto il predetto giudice, sulla scorta degli elementi acquisiti, al suo convincimento; cfr. Cass. 9.8.2007, n. 17477, secondo cui vizio di motivazione, sotto il profilo della omissione, insufficienza, contraddittorietà della medesima, può legittimamente dirsi sussistente solo quando, nel ragionamento del giudice di merito, sia rinvenibile traccia evidente del mancato (o insufficiente) esame di punti decisivi della controversia, prospettato dalle parli o rilevabile di ufficio, ovvero quando esista insanabile contrasto tra le argomentazioni complessivamente adottate, tale da non consentire l’identificazione del procedimento logico – giuridico posto a base della decisione; cfr. Cass. 7.6.2005, n. 11789).

Più esattamente nel caso di specie la corte di merito non ha attribuito la debita valenza alle seguenti circostanze, circostanze che in verità la medesima corte ha espressamente menzionato nel corpo della sua statuizione.

In primo luogo alla circostanza per cui “risulta soltanto che il fabbricato attuale è separato dal precedente, mentre, per quanto si evince dagli atti e dalle stesse deposizioni, oltre che da alcune delle fotografie, in origine si trattava di un unico manufatto con un unico muro perimetrale” (così sentenza d’appello, pag. 4).

In secondo luogo alla circostanza per cui dell’unico muro perimetrale dell’originario manufatto “(al momento dei lavori denunciati) era rimasto uno spezzone attaccato alla casupola (ancora integra, benchè molto degradata anch’essa)” (così sentenza d’appello, pag. 4).

In terzo luogo alla circostanza per cui si era creata a seguito dell’intervento edilizio per cui è controversia, una intercapedine prima inesistente.

Ebbene, al cospetto delle enunciate circostanze non può che essere recepito il rilievo delle ricorrenti secondo cui è “mutata la conformazione fisica dell’assetto dei luoghi” (così ricorso, pag. 23).

Propriamente, è innegabile che dell’originario manufatto non permanessero murature perimetrali, strutture orizzontali e di copertura (cfr. ricorso, pag. 19, ove è riprodotto testualmente un passaggio della relazione di c.t.u., ove si dà atto che all’epoca di edificazione del nuovo manufatto il precedente risultava già demolito), sibbene, al più, qualche spezzone isolato; è fuor di dubbio che l’intervento edilizio per cui è controversia, sia stato eseguito a distanza di anni dalla rovina dell’edificio preesistente; è verosimile che il manufatto per cui è causa non rispetti la sagoma dell’iniziale manufatto; è ben possibile – e di certo lo si non può escludere tout court – che vi sia stata una variazione in aumento della superficie o del volume; è priva di peculiare valenza (nel segno della pronuncia n. 22688/2009 di questa corte, secondo cui non è sufficiente che un anteriore fabbricato sia fisicamente individuabile in tutta la sua perimetrazione) la circostanza per cui “l’immobile dei convenuti è stato realizzato esattamente “sull’area di sedime della preesistente costruzione demolita” (così sentenza d’appello, pag. 4).

Con il terzo motivo le ricorrenti denunciano, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3), la violazione e falsa applicazione dell'”art. 17 del P.d.F. del Comune di Leonessa approvato con Delib. giunta Regionale Lazio n. 1336/87, nella parte indicata con N.B. all’art. 14 stesso P.d.F.; errore di sussunzione delle stesse norme, violazione della L. n. 457 del 1978, art. 31 e del D.M. n. 1444 del 1968″ (così ricorso, pag 26).

Con il quarto motivo le ricorrenti denunciano, in via alternativa, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3), la violazione e falsa applicazione dell'”art. 17 del P.d.F. del Comune di Leonessa approvato con delibera della giunta regionale Lazio n. 1336/87, nella parte indicata con N.B.” (così ricorso, pag 31).

Con il quinto motivo (erroneamente indicato come quarto) le ricorrenti denunciano la “violazione dell’art. 18 del P.D.F. del Comune di Leonessa nella sua stesura definitiva così come riportata nella deliberazione della giunta regionale 17.3.1987 n. 1336” (così ricorso, pag. 34).

Con il sesto motivo le ricorrenti denunciano la “violazione e falsa applicazione dell’art. 873 c.c. e dell’art. 18 – zona B2 delle norme tecniche di attuazione del programma di fabbricazione del Comune di Leonessa definitivamente approvate con deliberazione della giunta regionale del Lazio 17/3/1987 n. 1336 (relativamente alla disciplina speciale in tema di distanze, integrativa della previsione generale di cui all’art. 873 c.c., da detta disposizione dettata e posta)” (così ricorso, pag. 36).

Il buon esito del primo e del secondo motivo di ricorso assorbe e rende vana la disamina del terzo, del quarto, del quinto e del sesto motivo.

D’altronde sono le medesime ricorrenti che caratterizzano il terzo motivo di ricorso come “subordinato” (“ulteriore motivo di censura (…), per così dire, derivativo e subordinato alla erronea (punto n. 1^ del ricorso) e non motivata (punto n. 2 del presente ricorso) premessa costitutiva nell’aver ritenuto “ricostruzione” l’intervento effettuato, è dato dalla considerazione riportata nel primo capoverso della sentenza a pag. 5″: così ricorso, pag. 26) ed il quarto motivo di ricorso come formulato in via alternativa al terzo.

Al contempo il quinto ed il sesto motivo di ricorso investono parimenti il passaggio della motivazione di cui al primo capoverso di pagina 5 della statuizione d’appello ovvero il passaggio con cui la corte distrettuale, sulla scorta dell’operata qualificazione dell’intervento edilizio de quo agitur in guisa di mera “ricostruzione”, ha escluso che “lo strumento urbanistico locale abbia previsto distanze maggiori di quelle riscontrate per le sole ricostruzioni” (così sentenza d’appello, pag 5; ove si soggiunge che le appellanti avevano richiamato “erroneamente le previsioni del P.d.F. approvato con Delib. Giunta regionale Lazio n. 1336/87, che ha incluso quella porzione di terreno in zona di completamento BZ poichè è solo per le zone A2 e B1 che le nuove distanze vanno osservate anche per le ricostruzioni”).

Con il settimo motivo le ricorrenti deducono “nullità della sentenza per vizio di infrapetizione – violazione del principio di corrispondenza chiesto/pronunciato art. 112 c.p.c. – ex art. 360 c.p.c., n. 4” (così ricorso, pag. 41).

Adducono che con la domanda originariamente proposta avevano chiesto in via gradata dichiararsi l’intervenuto acquisto da parte loro della comproprietà della porzione di terreno interessata dall’intervento edilizio eseguito dai convenuti; che in relazione a tale domanda, respinta dal primo giudice e riproposta in sede di gravame, la corte d’appello ha nondimeno omesso ogni pronuncia, avendo statuito esclusivamente in ordine alla domanda principale volta all’accertamento dell’intervenuto acquisto per usucapione della proprietà esclusiva dell’immobile.

Con l’ottavo motivo (erroneamente indicato come settimo) le ricorrenti deducono “nullità della sentenza ex art. 360 c.p.c., n. 4 per violazione e falsa applicazione del principio del riparto dell’onere della prova di cui all’art. 2697 c.c. in tema di valutazione delle risultanze istruttorie in punto usucapione” (così ricorso, pag. 45).

Adducono che in sede di esame delle risultanze istruttorie la corte distrettuale ha obliterato e violato il principio cardine in tema di prova costituito dalla presunzione di possesso di cui all’art. 1141 c.c., comma 1; che d’altro canto grava senz’altro su chi li eccepisce, fornir dimostrazione degli atti di tolleranza inidonei, in quanto tali, a consentire l’acquisto del possesso.

Adducono, conseguentemente, che “il dubbio che la Corte territoriale dichiaratamente nutre (…) circa la sussistenza di una situazione di fatto sussumibile sotto la fattispecie della tolleranza (…), avrebbe imposto di ritenere non provata la relativa eccezione e, quindi, di rigettarla, assumendo esistente, nella specie, quel possesso che l’art. 1141 c.c. fa segno di una espressa presunzione legale” (così ricorso, pag. 47).

Il settimo e l’ottavo motivo di ricorso del pari sono strettamente correlati.

Il che analogamente ne suggerisce la disamina simultanea.

Ambedue i motivi, comunque, sono destituiti di fondamento.

Evidentemente le ragioni che hanno indotto la corte di merito a disconoscere l’acquisto per usucapione della proprietà esclusiva “della rata di terreno interessata dall’intervento edilizio realizzato dai convenuti” (così ricorso, pag. 41), rilevano ex se pur ai fini del disconoscimento dell’acquisto a titolo originario della comproprietà della stessa porzione di terreno.

Infatti, è sicuramente vero che su di un immobile di proprietà esclusiva di un soggetto può ben crearsi una situazione di compossesso “pro indiviso” tra lo stesso soggetto proprietario ed un terzo, con il conseguente possibile acquisto, da parte di quest’ultimo, della comproprietà “pro indiviso” del medesimo bene, una volta trascorso il tempo per l’usucapione, nella misura corrispondente al possesso esercitato (cfr. Cass. 2.8.2011, n. 16914, ove si soggiunge che tale situazione di compossesso non esige l’esclusione del possesso del proprietario (trattandosi in tal caso, altrimenti, di possesso esclusivo), nè richiede che il compossessore effettivo ignori l’esistenza del diritto altrui, non valendo la contraria eventualità ad escludere l'”animus possidendi” che sorregge i comportamenti effettivamente tenuti dal possessore il quale abbia usato della cosa “uti condominus”).

Ciò nonostante è in pari tempo imprescindibile che i medesimi presupposti indispensabili ai fini dell’usucapione sussistano pur ai fini dell’acquisto a titolo originario della comproprietà (cfr. Cass. 14.4.1976, n. 1314, secondo cui, sebbene il vigente diritto positivo non disciplini espressamente il compossesso pro indiviso, nulla impedisce la possibilità di un esercizio di fatto dell’attività corrispondente alla comunione del diritto di proprietà e, quindi, anche la possibilità di pervenire, sussistendo gli altri presupposti indispensabili, all’acquisto della comproprietà a titolo di usucapione).

E tali presupposti sono stati ineccepibilmente, congruamente ed esaustivamente disconosciuti dalla corte territoriale.

Difatti, vero è che la prova del possesso implica solo la dimostrazione di un’attività corrispondente all’esercizio di un diritto reale, nella quale si identifica presuntivamente, ai sensi dell’art. 1141 c.c., il potere di fatto sulla cosa costituente l’essenza stessa del possesso, sicchè spetta a chi contesti tale potere di provare che l’attività esercitata configura una semplice detenzione o è dovuta a mera tolleranza (cfr. Cass. 11.12.1981, n. 6552).

Pur tuttavia, anche al fine dell’usucapione, il possesso si deve esteriorizzare in un comportamento univocamente corrispondente all’esercizio della proprietà od altro diritto reale, e, perciò, specie a fronte di atti del proprietario, che, pur se privi di efficacia interruttiva, indichino una persistenza della titolarità del diritto dominicale (come la presentazione di denuncia di successione, la partecipazione a divisione ereditaria, il promuovimento nei confronti di un terzo di giudizio di affrancazione), il possesso medesimo non è ravvisabile nel mero godimento della cosa, ove questo non si traduca in una attività materiale incompatibile con l’altrui diritto (cfr. Cass. 65.1987, n. 4206; cfr. Cass. 10.3.1975, n. 960, secondo cui un soggetto può essere ritenuto possessore (o compossessore) di una cosa, pur non trovandosi in relazione continua con essa, qualora abbia in concreto la possibilità di disporne materialmente senza che altri soggetti abbiano, di fatto o di diritto, il potere di escluderlo).

In questi termini la corte d’appello non ha “sovvertito e disapplicato la regula iuris in tema di riparto dell’onere probatorio, arrivando ad esonerare i convenuti dall’onere di dare compiuta ed adeguata dimostrazione e prova dell’eccezione da essi formulata” (così ricorso, pag. 47) circa gli atti di tolleranza.

La corte romana più esattamente, ed al di là del riferimento alla previsione dell’art. 1144 c.c., ha in guisa appieno condivisibile opinato nel senso che “la pulizia da sterpi o erbacce nell’area parzialmente libera (…) ovvero il parcheggio di biciclette o autoveicoli nei periodi di soggiorno estivo” (così sentenza d’appello, pag. 3) non integrassero gli estremi di un comportamento univocamente corrispondente all’esercizio della proprietà (ovvero della comproprietà). E ciò tanto più, per un verso, al cospetto del probatorio riscontro del compimento da parte di P.M., P.L. e P.A. di atti di disposizione, di vigilanza e di controllo, per altro verso, del rilievo – “logistico” – per cui la porzione di terreno di proprietà degli appellati era “posta di fronte al confine con la proprietà delle appellanti, che quindi l’hanno utilizzata anche per comodità, per depositarvi materiali vari, nel corso dei lavori di costruzione delle case poi adibite a residenze estive” (così sentenza d’appello, pagg. 3 – 4).

La deficienza e l’incongruenza motivazionale che inficiano la sentenza n. 4196 del 18.7/16.10.2007 della corte d’appello di Roma, nelle parti “investite” dal primo e dal secondo motivo di ricorso, ne impongano, dunque, in accoglimento degli stessi anzidetti motivi, la cassazione con rinvio ad altra sezione della medesima corte.

In sede di rinvio si provvederà alla regolamentazione delle spese del presente giudizio di legittimità.

PQM

La Corte accoglie il primo ed il secondo motivo di ricorso, in tal guisa assorbiti il terzo, il quarto, il quinto (erroneamente indicato come quarto) ed il sesto motivo; rigetta il settimo e l’ottavo motivo (erroneamente indicato come settimo); cassa, in relazione e limitatamente ai motivi accolti la sentenza n. 4196 dei 18.7/16.10.2007 della corte d’appello di Roma; rinvia ad altra sezione della stessa corte d’appello anche per la regolamentazione delle spese del presente grado di legittimità.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 19 maggio 2016.

Depositato in Cancelleria il 5 agosto 2016

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