Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16585 del 03/07/2013


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 16585 Anno 2013
Presidente: LA TERZA MAURA
Relatore: LA TERZA MAURA

ORDINANZA

sul ricorso 18845-2011 proposto da:
CASSA NAZIONALE DI PREVIDENZA ED ASSISTENZA A DEI
FAVORE RAGIONIERI E PERITI COMMERCIALI 80059790586 in
persona del legale rappresentante pro tempore,
elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DELLE QUATTRO
FONTANE 20, presso lo studio dell’avvocato FUSILLO
MATTEO, che la rappresenta e difende unitamente agli
avvocati BERETTA GIOVANNI, PERSIANI MATTIA, giusta
2013

delega a margine del ricorso;
– ricorrente –

2886
contro

MILANESIO

ERNESTO MLNRST45E11337A,

elettivamente

domiciliato in ROMA, VIA GIOSUE’ BORSI 4, presso lo
studio

dell’avvocato

ESPOSITO

ELISABETTA,

Data pubblicazione: 03/07/2013

rappresentato e difeso dall’avvocato REINERI PIER
COSTANZO, giusta procura speciale a margine del
controricorso;
– controricorrente

avverso la sentenza n.

221/2011 della CORTE D’APPELLO

udita la relazione della causa svolta nella camera di
consiglio del 04/04/2013 dal Presidente Relatore Dott.
MAURA LA TERZA;
udito per la ricorrente l’Avvocato Valerio Maio (per
delega avv. Mattia Persiani) che si riporta agli
scritti ed insiste per l’accoglimento del ricorso.
E’ presente il Procuratore Generale in persona del
Dott. IGNAZIO PATRONE che si riporta alla relazione
scritta.

di TORINO del 22.2.2011, depositata il 19/04/2011;

188452011 Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza a favore dei Ragionieri e Periti
Commerciali c. Milanesi° Ernesto
Corte Suprema di Cassazione
Sezione Sesta Civile

Con la sentenza impugnata la Corte d’appello di Torino, riformando la statuizione di primo grado,
ha condannato la Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza a favore dei Ragionieri e periti
commerciali a pagare a titolo a Ernesto Milanesio le differenze pensionistiche ( decorrenza
pensione 1.X.2003), affermando la illegittimità del nuovo testo dell’art. 49 del regolamento della
Cassa, introdotto con la delibera del 22 giugno 2002, la quale aveva determinato il reddito
professionale, in base al quale liquidare la pensione, non già, com’era in precedenza, sulla base “dei
quindici redditi professionali annuali dichiarati dall’iscritto ai fini Irpef per gli ultimi venti anni di
contribuzione anteriori a quello di maturazione del diritto a pensione”, ma sulla base della “media di
tutti i redditi professionali annuali” col limite che la misura della pensione non potesse essere
inferiore all’80% di quella derivante dall’applicazione delle modalità di calcolo previgenti. La Corte
territoriale affermava la illegittimità della citata delibera del 2002 perché non teneva conto del
principio del pro rata posto dalla L. 8 agosto 1995, n. 335, art. 3. La Corte esaminava poi lo ius
superveniens di cui alla L. 27 dicembre 2006, n. 296, art. 1, comma 763, il quale, modificando il
primo e secondo periodo della L. n. 335 del 1995, art. 3, comma 12, oltre ad innalzare l’arco
temporale da prendere in esame per assicurare l’equilibrio di bilancio, recava un attenuazione del
principio del prò rata.
Avverso detta sentenza la Cassa ricorre.
Resiste il pensionato con controricorso.
Letta la relazione resa ex art. 380 bis cod. proc. civ. di manifesta infondatezza del ricorso;
Lette le memorie di entrambe le parti, in particolare quella critica di parte ricorrente;
Ritenuto che i rilievi di cui alla relazione sono condivisibili;
Infatti il ricorso è manifestamente infondato.
Questa Corte ha già deciso sulla questione con la sentenza n. 8847 del 18/04/2011, nonché con le
successive 13607/2012, 13613/2012/13614/2012 ed altre conformi, in cui si è affermato « «Nel
regime dettato dall’art. 1, comma 12, legge 8 agosto 1995, n. 335 (di riforma del sistema

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Ordinanza

pensionistico obbligatorio e complementare), prima delle modifiche a tale disposizione apportare
dall’art. 1, comma 763, legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007), la garanzia
costituita dal principio c.d. del pro rata — il cui rispetto è prescritto per le casse privatizzate ex
d.lgs. 30 giugno 1994, n. 509, nei provvedimenti di variazione delle aliquote contributive, di
riparametrazione dei coefficienti di rendimento o di ogni altro criterio di determinazione del
trattamento pensionistico, in termini peggiorativi per gli assicurati, in modo che siano salvaguardate
suddetti — ha carattere generale e trova applicazione anche in riferimento alle modifiche in peius
dei criteri di calcolo della quota retributiva della pensione e non già unicamente con riguardo
alla salvaguardia, ratione temporis, del criterio retributivo rispetto al criterio contributivo
introdotto dalla normativa regolamentare delle Casse. Pertanto con riferimento alla Cassa nazionale
di previdenza ed assistenza a favore dei ragionieri e periti commerciali e alle modifiche
regolamentari adottare con delibere del 22 giugno 2002, 7 giugno 2003 e 20 dicembre 2003, che,
nel complesso, hanno introdotto il criterio contributivo distinguendo, per gli assicurati al momento
della modifica regolamentare, la quota A di pensione, calcolata con il criterio retributivo, e la quota
B, calcolata con il criterio contributivo, opera — per il calcolo della quota A – il principio del pro

rata e quindi trova applicazione il previgente più favorevole criterio di calcolo: la media di 15
redditi professionali annuali più elevati nell’arco di 20 anni di contribuzione anteriori a quello di
maturazione del diritto a pensione, e non già la media dei redditi degli ultimi 24 anni».
Tutte le complesse argomentazioni della Cassa sono state trattate nelle suddette statuizioni e
ritenute non condivisibili.
Inoltre, la sentenza invocata da parte ricorrente n. 18478/2012 ha espressamente disatteso le
argomentazioni di parte ricorrente avendo affermato << Non occorre quindi - diversamente da quanto sostiene la difesa della Cassa - fare applicazione di ogni singolo criterio di calcolo via via modificato nel tempo a partire dalla L. n. 160 del 1963, poi seguita dalla L. n. 1140 del 1970, quindi dalla L. n. 414 del 1991, e poi dalle Delib. del 1997. Si ha infatti che il principio del pro rata è stato posto, per le Casse privatizzate, dalla L. n. 335 del 1995, art. 3, comma 12, e quindi opera solo dall'entrata in vigore di tale legge di riforma ed in relazione alle anzianità già maturate rispetto alla introduzione delle modifiche incidenti sulla determinazione della pensione e, quindi, con riferimento ai criteri di liquidazione che, al momento di introduzione di dette modifiche, sarebbero stati altrimenti applicabili a tali pregresse anzianità. » Il ricorso va quindi rigettato. Le spese seguono la soccombenza. 2 le anzianità già maturate rispetto alla introduzione delle modifiche derivanti dai provvedimenti P.Q.M. LO9 O La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese liquidate in euro 2/580 tper e compensi vtA\I-o-vvg-eA professionali e 50 per esborsi oltre Iva e CPA. (CERTALEX) Il presidente Così deciso in Roma il 4 aprile 2013. fr

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