Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16584 del 11/06/2021

Cassazione civile sez. VI, 11/06/2021, (ud. 14/04/2021, dep. 11/06/2021), n.16584

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – Presidente –

Dott. GRASSO Giuseppe – Consigliere –

Dott. FALASCHI Milena – Consigliere –

Dott. TEDESCO Giuseppe – Consigliere –

Dott. CRISCUOLO Mauro – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 33370-2018 proposto da:

D.P.L., DE.PA.GE., DE.PA.MI., DE.PA.ER.,

D.P.M., DE.PA.JO., DE.PA.TE., DE.PA.VI.,

Y.J., P.G., P.K., P.E., in persona del

procuratore speciale G.G. rappresentati e difesi

dall’avvocato GIULIA ANTIFORA giusta procura in calce al ricorso;

– ricorrenti –

contro

C.C., C.P., C.S., PI.VI.,

C.E., .Centola Antonietta,.PICANO CIVITA,.PICANO

OTTAVIO,.PICANO GELSOMINA,.PICANO PIETRO,.CENTOLA ANNA (OMISSIS),

C.A. (OMISSIS), PI.IM., elettivamente domiciliati in

ROMA, VIA PRENESTINA 364, presso lo studio dell’avvocato RAFFAELE DI

GIUSEPPE, che li rappresenta e difende giusta procura in calce al

controricorso;

– controricorrenti –

avverso l’ordinanza della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE di ROMA,

depositata il 03/05/2018, n. 10487/18;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

14/04/2021 dal Consigliere Dott. MAURO CRISCUOLO;

Lette le memorie dei controricorrenti.

 

Fatto

MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE

Con atto di citazione del 4 gennaio 1997, G.G., quale procuratore degli eredi di D.P.A., conveniva in giudizio Pi.Ot., Pi.An., Pi.Ge. e Pi.Ma., chiedendo il rilascio del terreno in (OMISSIS), censito al catasto al (OMISSIS), in quanto abusivamente occupato, ed il conseguente risarcimento del danno.

Si costituivano i convenuti che proponevano domanda riconvenzionale per l’accertamento dell’avvenuto acquisto della proprietà del terreno per usucapione ordinaria.

Con sentenza n. 156/07, il Tribunale di Latina accertava che C.A., Pi.Ci., Pi.Pi., Pi.Vi. e Pi.Im. – quali eredi di Pi.An., nelle more deceduto -, Pi.Ot., Ma.Pi. e Pi.Ge. avevano acquistato la proprietà del suddetto fondo ai sensi dell’art. 1158 c.c., rigettando, per l’effetto, la domanda degli attori, condannandoli al rimborso delle spese processuali.

Avverso tale sentenza proponeva appello G.G., sempre quale procuratore degli eredi di D.P.A., lamentando che: 1) D.P.A., con scrittura in data (OMISSIS) (già prodotta in primo grado), aveva concesso il fondo in colonia parziaria ai coniugi Pi.Vi. e F.M.C., genitori delle parti appellate; Pi.Vi. era deceduto in data (OMISSIS), sicchè fino a tale data la detenzione era avvenuta in forza della predetta scrittura, in mancanza di prova di una interversio possessionis; 2) il tribunale non aveva valutato secondo diritto i documenti prodotti, avuto riguardo, in particolare, al progetto divisionale reso esecutivo dal Tribunale di Latina in data 11.4.1989, alle ricevute di pagamento di imposte e tasse fondiarie, alle missive inviate dal geom. D.P.F. (quale procuratore degli eredi di D.P.E. e D.P.S.) in data 4 (OMISSIS), rispettivamente, a Pi.Vi. ed ai suoi eredi; 3) non era stata valutata l’attendibilità dei testi indicati dai Pi. rispetto a quelli suoi, avuto riguardo, in particolare, al geom. L., che aveva descritto il fondo come incolto nella relazione depositata nel giudizio divisionale.

Nella resistenza degli appellati, la Corte di Appello di Roma, con sentenza n. 3151 del 13.6.2012, rigettava l’appello, evidenziando che la preesistenza di un rapporto di colonia parziaria con i genitori dei Pi. non era stata dedotta nel corso del giudizio di primo grado nè nella citazione introduttiva nè in fase di trattazione e, quindi, si configurava come circostanza che non era stata oggetto di specifica argomentazione difensiva nel rispetto delle preclusioni assertive. Inoltre, il G. aveva agito assumendo una mera occupazione senza titolo e non un’eventuale cessazione de iure di un rapporto associativo agrario, dedotto tardivamente per la prima volta solo con la comparsa conclusionale.

Ancora, la documentazione prodotta non era incompatibile con l’accertato potere di fatto esercitato sul fondo dai Pi. secondo modalità analoghe a quelle proprie dell’esplicazione del diritto di proprietà (recinzione, manutenzione, edificazione, coltivazione ecc.) e che il progetto divisionale aveva riguardato un procedimento giudiziale al quale i Pi. erano rimasti estranei; i tributi inerivano all’adempimento di obblighi di diritto pubblico nei confronti dello Stato e le due missive del 1974 e del 1989 attenevano a quel rapporto di colonia parziaria che non era stato oggetto di rituale allegazione, senza tralasciare che le richieste stragiudiziali non sono idonee ad interrompere il decorso del tempo utile all’usucapione. Il tribunale aveva, in realtà, formulato specifiche argomentazioni per giustificare la maggiore attendibilità dei testi indicati dai Pi. rispetto a quelli di controparte, in ragione della concreta condizione di indifferenza, dell’età e della vita trascorsa sui luoghi, sicchè sarebbe stato onere dell’appellante articolare al riguardo censure specifiche. La circostanza, poi, che un perito (geom. L.) – non escusso come teste – in una relazione depositata in altro procedimento avesse qualificato il fondo, in una data epoca, come incolto non era, di per sè, idonea ad infirmare l’accertamento operato dal tribunale, sulla base della complessiva valutazione delle risultanze istruttorie, in ordine alle modalità del possesso uti domini esercitato con riguardo ad un arco di tempo superiore al trentennio e mediante attività che avevano implicato modifiche e trasformazioni del fondo non consistenti nella mera coltivazione.

Per la cassazione di tale sentenza propose ricorso G.G., quale procuratore di D.P.L., De.Pa.Ge., De.Pa.Mi., De.Pa.Er., D.P.M., De.Pa.Jo., De.Pa.Te., De.Pa.Vi., Y.J., P.G. e P.K., P.E., sulla base di due motivi.

Pi.Ot., Pi.Ge., Pi.Ci., Pi.Vi., Pi.Im., Pi.Pi. e C.A. resistettero con controricorso, illustrato da memorie.

Questa Corte con ordinanza n. 10487 del 3 maggio 2018, ha rigettato il ricorso, con la condanna del ricorrente al rimborso delle spese del giudizio di legittimità, sulla base della seguente motivazione:

“1. Preliminarmente, vanno analizzate le questioni preliminari sollevate dai contro ricorrenti. In primo luogo, questi ultimi hanno eccepito la nullità assoluta o l’inefficacia del ricorso per cassazione per essere stato notificato a Pi.Ma. in proprio (sia pure presso il procuratore domiciliatario), anzichè ai di lei eredi, nonostante il decesso della medesima e la conoscenza legale dell’evento da parte dell’odierno ricorrente.

Qualora la parte abbia avuto conoscenza processuale del decesso dell’altra parte (nel caso di specie, il decesso di Pi.Ma. è avvenuto nel corso del giudizio d’appello), ma non dichiarato o notificato dal procuratore costituito, il ricorso per cassazione deve, a pena di inammissibilità, essere indirizzato nei confronti degli eredi medesimi e non del deceduto (Sez. L, Sentenza n. 16365 del 20/08/2004; conf. Sez. 6 – 5, Ordinanza n. 19627 del 04/08/2017).

La nullità dell’atto introduttivo del giudizio per cassazione proposto e notificato, invece che nei confronti dell’erede, alla parte deceduta (mediante il rilascio di copia nel domicilio eletto dal procuratore) e del cui decesso il ricorrente abbia già avuto conoscenza legale, resta sanata solo dalla costituzione in giudizio dell’erede, avvenuta prima del passaggio in giudicato dell’impugnata sentenza (Sez. 1, Sentenza n. 7981 del 30/03/2007; Sez. L, Sentenza n. 6045 del 16/04/2003; Sez. L, Sentenza n. 5420 del 02/06/1998).

Tuttavia, fermo restando che, pur quando la notifica è affetta da nullità assoluta non sanabile, in presenza, come nel caso di specie, di cause inscindibili o interdipendenti, troverebbe applicazione la norma sull’integrazione del contraddittorio nei confronti della parte irregolarmente citata (Sez. 3, Sentenza n. 1123 del 17/05/1962), anche a voler in astratto ritenere necessario, ai sensi del combinato disposto degli artt. 331 e 371-bis c.p.c., ordinarsi l’integrazione del contraddittorio nei confronti degli eredi di Pi.Ma. individualmente, la stessa potrebbe, comunque, essere omessa, in applicazione del principio della “ragione più liquida”, risultando, come si vedrà, il ricorso in parte inammissibile e in parte infondato. In siffatta evenienza, invero, l’incombente si tradurrebbe in una attività processuale del tutto ininfluente sull’esito del giudizio e lesiva del principio della ragionevole durata del processo (Sez. U, Ordinanza n. 23542 del 18/11/2015).

1.2. I controricorrenti hanno altresì eccepito l’estinzione della procura generale (sostanziale) rilasciata a G.G. a seguito della presunta morte di alcuni dei mandanti.

Tuttavia, il decesso di 5 dei 12 ricorrenti è solo presunto dai controricorrenti sulla base dell’età longeva degli stessi (tra i 95 ed i 110 anni), ma non è documentato attraverso i certificati di morte. D’altra parte, nel caso di specie, non può trovare applicazione il principio enunciato da Sez. U, Sentenza n. 15295 del 04/07/2014, che si riferisce alla differente ipotesi della morte o della perdita di capacità della parte costituita a mezzo di procuratore, dallo stesso non dichiarate in udienza o notificate alle altre parti (laddove, nella fattispecie, il decesso avrebbe riguardato alcuni dei mandanti ad negotia di G.G.).

In caso di estinzione del potere rappresentativo per morte del soggetto rappresentato, ai sensi dell’art. 1722 c.c., n. 4, gli atti compiuti dal rappresentante nell’esplicazione dell’attività gestoria, anche se posti in essere successivamente, sono operativi di effetti nei confronti sia del rappresentante sia dei terzi, sempre che, al momento del compimento dell’attività gestoria, i terzi abbiano senza colpa ignorato la causa di estinzione del mandato (Sez. 3, Sentenza n. 1760 del 08/02/2012).

Questa Corte si pone, cioè, dal punto di vista del terzo, per tutelarne l’affidamento incolpevole. In tal senso altresì Sez. 2, Sentenza n. 13592 del 17/12/1991 e Sez. 3, Sentenza n. 721 del 18/01/2001 (conf. Sez. 3, Sentenza n. 4429 del 17/05/1997 e Sez. 3, Sentenza n. 3662 del 14/04/1999), secondo cui “La morte del mandante che sta in giudizio per mezzo del mandatario ad negotia costituito tramite procuratore legale, in tanto ha rilevanza processuale ed importa l’interruzione del processo, in quanto sia stata dichiarata o notificata dal procuratore legale, restando irrilevante che la morte della parte sia nota al giudice ed alla controparte, sopravvivendo la rappresentanza processuale, per il suo particolare carattere di rapporto esterno rispetto al giudice ed alla controparte, al decesso del mandante; mentre, nei rapporti interni fra mandante e mandatario, gli atti (in essi compresa la nomina di un procuratore ad processum) che siano stati compiuti dal mandatario prima di conoscere l’estinzione del mandato (per morte del mandante) restano validi, sia nei confronti del mandante che dei suoi eredi (salva da parte di questi ultimi la ratifica dell’operato del mandatario)”.

1.3. Con le memorie autorizzate del 25.10.2017, il ricorrente ha sostenuto che, con riferimento al medesimo petitum e alla stessa causa petendi, la sentenza n. 11526/16 del 3.6.2016 di questa Corte avrebbe determinato la formazione del giudicato esterno, condannando la controparte al rilascio della (OMISSIS), frutto del frazionamento della originaria (OMISSIS) oggetto del presente giudizio.

L’eccezione non è fondata, essendovi, tra i due giudizi, diversità parziale di parti e di causa petendi.

Invero, in quello conclusosi con la detta sentenza (nel quale, valorizzandosi un contratto di colonia parziaria dell'(OMISSIS), è stata rigettata la domanda riconvenzionale di usucapione proposta dai convenuti) gli attori hanno agito per il tramite di diverso procuratore generale ( D.B.G., in luogo di G.G.) e, soprattutto, non coincidono con i soggetti che hanno instaurato il presente giudizio, se si fa eccezione per D.P.J.D..

Inoltre, anche a voler prescindere dalla mancanza di prova in ordine all’avvenuto frazionamento catastale dell’originaria (OMISSIS), è evidente che la controversia sottoposta all’esame di questa Corte ha ad oggetto l’intero fondo contraddistinto dalla (OMISSIS), e non già solo una sua porzione.

Come è noto, l’autorità del giudicato sostanziale opera soltanto entro i rigorosi limiti degli elementi costitutivi dell’azione e presuppone che tra la precedente causa e quella in atto vi sia identità di parti, di petitum e di causa petendi (Sez. 1, Sentenza n. 6830 del 24/03/2014; Sez. 1, Sentenza n. 19017 del 08/08/2013).

2. Con il primo motivo il ricorrente deduce la violazione e falsa applicazione dell’art. 1158 e 2967 c.c. e dell’art. 345 c.p.c., nonchè la inesistente motivazione su punti decisivi (in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5), per non aver la corte territoriale considerato che, ai fini dell’usucapione, il possesso si deve esteriorizzare in un comportamento univocamente corrispondente all’esercizio della proprietà o di altro diritto reale; per non aver ritenuto che la sussistenza di un preesistente rapporto di colonia parziaria avente ad oggetto il fondo era stata dedotta, in via di eccezione, al solo fine di paralizzare la domanda di usucapione proposta dai convenuti, che, comunque, era stato fatto valere il diritto di proprietà e, dunque, un diritto autodeterminato e che, in ogni caso, il documento, anche in appello, si sarebbe rivelato indispensabile.

2.1. Il motivo è infondato. La prima censura si limita a sollecitare apoditticamente una rivalutazione delle risultanze istruttorie (cfr., sul punto, penultimo cpv. pag. 3 della sentenza impugnata).

Per quanto concerne la seconda doglianza, si ha domanda nuova – inammissibile in appello – per modificazione della causa petendi quando i nuovi elementi, dedotti innanzi al giudice di secondo grado, comportino il mutamento dei fatti costitutivi del diritto azionato, modificando l’oggetto sostanziale dell’azione ed i termini della controversia (Sez. 3, Sentenza n. 4593 del 11/04/2000 e Sez. 1, Sentenza n. 5120 del 06/04/2001).

Viceversa, la scrittura privata di concessione del fondo in colonia parziaria dell'(OMISSIS) sarebbe stata prodotta al solo fine di paralizzare l’avversa domanda riconvenzionale di acquisto della proprietà sul terreno per usucapione (cfr. pagg. 10-11 del ricorso), e non già per estendere o modificare l’originaria domanda di condanna al rilascio del bene abusivamente occupato.

Tuttavia, il potere-dovere del giudice di esaminare i documenti ritualmente versati in atti sussiste solo se la parte che li ha prodotti o che, comunque, ne intende trarre vantaggio (ritualmente invocandoli a corredo delle sue tesi), abbia formulato una domanda o un’eccezione espressamente fondata sui documenti medesimi (Sez. 3, Sentenza n. 22342 del 24/10/2007).

A tal fine occorre che la parte interessata ne faccia specifica istanza, esponendo nei propri scritti difensivi gli scopi della relativa esibizione con riguardo alle sue pretese (domanda o eccezione), derivandone altrimenti per la controparte l’impossibilità di controdedurre e per lo stesso giudice impedita la valutazione delle risultanze probatorie e dei documenti ai fini della decisione (Cass. civ., sez. un., 1 febbraio 2008, n. 2435). In quest’ottica, va condivisa la considerazione espressa dalla corte d’appello (cfr. pag. 3 della sentenza impugnata), secondo cui la preesistenza di un rapporto di colonia parziaria con i genitori dei Pi. non era stata dedotta nel corso del giudizio di primo grado nè nella citazione introduttiva nè in fase di trattazione (ma solo, inammissibilmente, nella comparsa conclusionale) e, quindi, si configurava come circostanza che non era stata oggetto di specifica argomentazione difensiva nel rispetto delle preclusioni assertive.

Nè potrebbe trovare applicazione il principio, di recente enunciato dalle sezioni unite di questa Corte, secondo cui, nel giudizio di appello, costituisce prova nuova indispensabile, ai sensi dell’art. 345 c.p.c., comma 3, nel testo previgente rispetto alla novella di cui al D.L. n. 83 del 2012, conv., con modif., dalla L. n. 134 del 2012, quella di per sè idonea ad eliminare ogni possibile incertezza circa la ricostruzione fattuale accolta dalla pronuncia gravata, smentendola o confermandola senza lasciare margini di dubbio oppure provando quel che era rimasto indimostrato o non sufficientemente provato, a prescindere dal rilievo che la parte interessata sia incorsa, per propria negligenza o per altra causa, nelle preclusioni istruttorie del primo grado (Sez. U, Sentenza n. 10790 del 04/05/2017), perchè, ripetesi, l’originario attore era incorso nella preclusione sul piano assertivo, non avendo mai dedotto nel corso di tutto il primo grado di giudizio.

Da ultimo, la natura autodeterminata del diritto fatto valere dal G. avrebbe rilevanza, al fine di consentire l’allegazione nel giudizio di appello di un fatto costitutivo diverso, solo nell’ambito del diritto reale di proprietà originariamente esercitato, e non già per paralizzare la opposta domanda riconvenzionale di usucapione.

3. Con il secondo motivo il ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt. 1141 e 1158 c.c., nonchè la inesistente motivazione su punti decisivi (con riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5), per non aver la corte di merito considerato che la interversione del possesso, resa necessaria, a suo dire, del preesistente stato di detenzione, non può aver luogo mediante un semplice atto di volizione interna.

3.1. Il motivo è infondato. In primo luogo, non si è al cospetto di una motivazione “inesistente”, atteso che la corte territoriale ha preso espressamente posizione sulla doglianza secondo cui, in presenza di una concessione del fondo a titolo di colonia parziaria, i detentori avrebbero dovuto fornire la prova della intervenuta interversio possessionis. Ciò lo si evince nitidamente a pagina 3 della sentenza qui impugnata, relativamente al motivo 1) del gravame. In secondo luogo, la censura non coglie la ratio decidendi sottesa alla pronuncia impugnata, che si sostanzia nel rilievo concernente la omessa tempestiva deduzione in ordine alla preesistenza di un rapporto di colonia parziaria (anche al fine di consentire agli originari convenuti di articolare eventuali mezzi istruttori sul punto).

Peraltro, il rigetto del primo motivo comporta l’irrilevanza di quello in esame.

4. In definitiva, il ricorso non è meritevole di accoglimento….”. Avverso questa ordinanza D.P.L., De.Pa.Ge., De.Pa.Mi., De.Pa.Er., D.P.M., De.Pa.Jo., De.Pa.Te., De.Pa.Vi., Y.J., P.G., P.K., P.E., rappresentati dal procuratore generale, G.G., propongono ricorso per revocazione sulla base di un motivo.

Gli intimati resistono con controricorso.

Preliminarmente deve essere disattesa l’eccezione di nullità assoluta del ricorso per revocazione per l’estinzione della procura rilasciata al G., sul presupposto della morte di alcuni del soggetti rappresentati, in ragione dell’età che gli stessi avrebbero alla data di proposizione del presente ricorso, valendo a tal fine le considerazioni spese nell’ordinanza impugnata che, nel rigettare analoga eccezione sollevata a suo tempo dai controricorrenti, al punto 1.2 ha evidenziato che il decesso sarebbe solo presunto, in assenza di documentazione, costituita dalla produzione dei certificati di morte.

L’unico motivo di ricorso denuncia ex art. 391-bis e art. 395 c.p.c., n. 4, errori di fatto risultanti dagli atti e dai documenti della causa.

In primo luogo, si sostiene che, diversamente da quanto affermato nell’ordinanza impugnata, il diverso giudizio relativo alla (OMISSIS) (conclusosi con sentenza che ha rigettato la domanda di usucapione degli eredi P.) e quello qui in esame sono identici, in quanto aventi eguali petitum e causa petendi.

Si aggiunge che entrambe le particelle erano state oggetto del contratto di colonia parziaria del 1/12/1951, dal quale si evincerebbe l’assenza di un possesso del fondo in capo alle controparti.

In particolare, l’errore di fatto commesso dalla Suprema Corte consisterebbe nell’avere ritenuto che il documento de quo non fosse stato depositato in primo grado, emergendo invece che lo stesso era stato allegato alle memorie ex art. 184 c.p.c. del 6 maggio 1999.

Da tale documento risultava quindi che le controparti erano solo detentrici del fondo, il che ha comportato quindi che la sentenza è incorsa in un errore di tipo revocatorio che si ripercuote anche sull’affermazione dei giudici di appello, confermata dal giudice di legittimità, secondo cui gli eredi Pi. avrebbero posseduto la particella n. (OMISSIS).

Il ricorso è inammissibile.

Rileva in primo luogo il Collegio che non è denunciabile ai sensi dell’art. 395 c.p.c., n. 4, il preteso errore commesso dalla Corte per avere ritenuto che non vi fosse identità di petitum e causa petendi tra la causa in esame e quella invece concernente la particella (OMISSIS), definita con sentenza di questa Corte n. 11526/2016, posto che tale questione ha costituito un punto controverso sul quale l’ordinanza qui gravata ebbe espressamente a pronunciarsi (cfr. punto 1.3 pag. 9).

Peraltro, la stessa documentazione allegata al fascicolo del presente ricorso, e relativa al giudizio di divisione intentato dinanzi al Tribunale di Latina, concernente il fondo di cui alla particella n. (OMISSIS), originariamente unitaria, confermerebbe che il giudizio in esame ha un oggetto diverso rispetto a quello di cui si invoca invece l’efficacia di giudicato.

Del pari inammissibile è la denuncia della violazione dell’art. 395 c.p.c., n. 4, quanto alla tesi per cui l’errore di fatto nel quale sarebbe incorsa la Corte consiste nell’avere ritenuto che il contratto di colonia parziaria non sarebbe stato prodotto in primo grado.

La deduzione dei ricorrenti, che intende far discendere da tale errore la revocabilità della decisione gravata, non si confronta con il tenore della motivazione che invece permette di affermare che l’errore, anche ove sussistente (il che non è, mancando al riguardo un’affermazione circa l’individuazione del momento di produzione del documento nella fasi di merito), non abbia il carattere della decisività, nel senso che la soluzione sfavorevole agli odierni ricorrenti prescinde dalla collocazione cronologica nelle fasi di merito della produzione documentale de qua.

Il provvedimento impugnato, al punto 2.1, ha sostenuto che fosse incensurabile la considerazione della Corte distrettuale secondo cui l’avere dedotto solo in appello la preesistenza del rapporto di colonia parziaria (essendo tardiva la deduzione operata solo in comparsa conclusionale) costituiva una inammissibile modifica della causa petendi non consentita in appello.

La ratio decidendi quindi, non si fonda sulla pretesa tardività della produzione documentale (e peraltro manca un’espressa affermazione dell’ordinanza circa il fatto che il documento sarebbe stato prodotto solo in appello, avendo piuttosto evidenziato che la tardiva allegazione del fatto rappresentato dal contratto in esame precludeva anche la possibilità di avvalersi del documento in quanto ritenuto indispensabile ex art. 345 c.p.c. – cfr. pag. 11), ma sulla diversa considerazione in diritto secondo cui non basta produrre un documento, ma occorre che la parte faccia specifica istanza nei propri scritti difensivi della relativa produzione, indicando quale domanda o eccezione si fondi sulla prova invocata.

Da tale premessa in diritto ha, quindi, tratto la conclusione per cui, non avendo in primo grado gli attori dedotto la preesistenza del rapporto di colonia parziaria, non poteva poi tale circostanza essere invocata, unitamente al documento che ne offriva la prova, una volta esaurita la fase della trattazione e delle sue appendici scritti, ancorchè al solo fine di vedere respinta la domanda riconvenzionale di usucapione.

La motivazione in diritto della sentenza gravata, lungi dal denotare la commissione dell’errore denunciato, in quanto manca una affermazione circa l’intervenuta produzione del documento solo in grado di appello, rende però evidente come la correttezza della decisione prescinda dal profilo che investe la collocazione temporale della produzione del contratto di colonia parziaria, e che quindi il ricorso in esame debba essere dichiarato inammissibile.

Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.

Il rigetto dell’eccezione di estinzione della procura generale di G.G., esclude altresì che ricorrano le condizioni per la sua condanna ex art. 94 c.p.c..

Poichè il ricorso è stato proposto successivamente al 30 gennaio 2013 ed è dichiarato inammissibile, sussistono le condizioni per dare atto – ai sensi della L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – Legge di stabilità 2013), che ha aggiunto al testo unico di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, il comma 1-quater – della sussistenza dell’obbligo di versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.

P.Q.M.

Dichiara il ricorso inammissibile e condanna i ricorrenti, in solido tra loro, al rimborso delle spese che liquida in complessivi Euro 3.700,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre spese generali pari al 15 % sui compensi ed accessori di legge;

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dichiara la sussistenza dei presupposti processuali per il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato per il ricorso principale a norma dello stesso art. 13, art. 1-bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 14 aprile 2021.

Depositato in Cancelleria il 11 giugno 2021

 

 

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