Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16584 del 05/08/2016


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Cassazione civile sez. II, 05/08/2016, (ud. 11/05/2016, dep. 05/08/2016), n.16584

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MIGLIUCCI Emilio – Presidente –

Dott. PARZIALE Ippolisto – Consigliere –

Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – Consigliere –

Dott. ORILIA Lorenzo – Consigliere –

Dott. SCALISI Antonino – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 27101-2010 proposto da:

P.A., (OMISSIS), P.G., (OMISSIS),

D.A.A. (OMISSIS), D.A.M. (OMISSIS), elettivamente

domiciliati in ROMA, VIA MANFREDI N.21, presso lo studio

dell’avvocato ROBERTO ANTONELLI, rappresentati e difesi

dall’avvocato LAURA PITONI;

– ricorrenti –

contro

PO.AL., (OMISSIS), P.S. (OMISSIS), P.N.

(OMISSIS), elettivamente domiciliati in ROMA, VIA FILIPPO EREDIA 12,

presso lo studio dell’avvocato CARLO TESTA, che li rappresenta e

difende;

– controricorrenti incidentali –

e contro

P.O., + ALTRI OMESSI

– intimati –

avverso la sentenza n. 671/2010 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 16/02/2010;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

11/05/2016 dal Consigliere Dott. ANTONINO SCALISI;

udito l’Avvocato TESTA Carlo difensore dei resistenti che ha chiesto

l’inammissibilità del ricorso;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale DOTT. DE

RENZIS Luisa, che ha concluso per l’inammissibilità in sub rigetto

del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

A. e P.G., unitamente ad A., G., M. e D.A.R. convennero davanti al Tribunale di Rieti, Al., + ALTRI OMESSI

Il Tribunale di Rieti, espletata CTU e predisposto un piano divisionale, con sentenza n. 224 del 2004 respingeva tutte le eccezioni e dichiarava l’esecutività del piano divisionale redatto dal CTU, rimetteva le parti davanti al Giudice Istruttore per il sorteggio e rassegnazione definitiva delle quote.

La Corte di appello di Roma, pronunciandosi su appello degli originari attori e su appello incidentale dei convenuti, con sentenza n. 0671 del 2010, respingeva l’appello e condannava gli appellanti al pagamento delle spese del giudizio. Secondo la Corte di appello di Roma, le conclusioni formulate nell’atto di appello destavano perplessità in ordine alla stessa validità dell’appello perchè gli appellanti richiedevano una nuova CTU e un nuovo progetto divisionale, con generiche affermazioni di contrasto alle determinazione del CTU. Piuttosto, andava confermata la sentenza del Tribunale perchè appariva di aver risposto esaurientemente e correttamente alle istanze delle parti.

La cassazione di questa sentenza è stata chiesta da P.A., P.G., D.A.A., D.A.M. con ricorso affidato a tre motivi. Po.Al., P.S., P.N. hanno resistito con controricorso, proponendo, a sua volta, ricorso incidentale condizionato affidato a due motivi. G. e D.A.R., Po.At., P.L., gli eredi di P.A. ( F.F. e M.) + ALTRI OMESSI

All’udienza del 28 maggio 2015 questa Corte considerato che il ricorso principale non risultava notificato ai litisconsorti D.A.G., D.A.R., P.A. e P.L. rinviava a nuovo ruolo assegnando termine a parte ricorrente di gg. 90 dalla notifica della ordinanza per notificare il ricorso alle parti sopradette.

P.A., P.G., D.A.A., D.A.M. denunciano:

A) Con il primo motivo del ricorso principale la nullità della sentenza ex art. 360 c.p.c., n. 4. Violazione del principio della corrispondenza tra il chiesto e pronunciato.

B) Con il secondo motivo, l’omessa, insufficiente contraddittoria motivazione su un fatto controverso e decisivo ai fini del giudizio ex art. 360 c.p.c., n. 5, Motivazione meramente apparente in ordine alla correttezza formale e sostanziale, della risultanze della CTU, consacrate nel progetto di divisione definitivamente approvato e dichiarato esecutivo con la sentenza di primo grado.

C) Con il terzo motivo, la nullità della sentenza e del procedimento ex art. 360 c.p.c., n. 4, in relazione alla documentata erroneità c/o illegittimità della (SU e del relativo progetto divisionale dichiarato esecutivo, ma non includenti gli esatti diritti immobiliari, oggetto della comunione da sciogliere.

D) Con il primo motivo del ricorso incidentale, Po.Al., P.S., P.N. denunciano la violazione e falsa applicazione dell’art. 720 c.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3″ per non aver assegnato direttamente agli attuali comparenti la quota “A” del progetto divisionale dell’asse ereditario, ove è compreso il fabbricato sito in (OMISSIS) al foglio 59 mappa 99 quota poi comunque assegnata ai medesimi attuali comparenti attraverso il sorteggio a definizione del giudizio di primo grado.

E) Con il secondo motivo i ricorrenti incidentali denunciano la violazione e falsa applicazione degli artt. 480 e 1946 c.c., e mancata insufficiente e contraddittoria motivazione su di un punto decisivo e controverso del giudizio in relazione agli art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5, per avere la sentenza di merito non accolto le eccezioni di prescrizione del diritto di accettazione dell’eredità da parte degli eredi di P.E..

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

In via preliminare, il ricorso principale va dichiarato inammissibile, stante la mancata integrazione del contraddittorio posto che non risulta che la parte ricorrente abbia provveduto ad eseguire l’ordinanza di questa Corte del 28 maggio 2015.

La dichiarazione di inammissibilità’ del ricorso principale assorbe il ricorso incidentale, non solo perchè proposto sotto forma condizionata, ma, soprattutto, perchè le questioni prospettate rimangono superate dal rigetto del ricorso principale.

Pertanto, va dichiarato inammissibile il ricorso principale e assorbito il ricorso incidentale, il ricorrente principale, in ragione del principio di soccombenza ex art. 91 c.p.c., va condannato a rimborsare la parte controricorrente le spese del presente giudizio di cassazione che vengono liquidate con il dispositivo.

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso principale e assorbito il ricorso incidentale, condanna il ricorrente a rimborsare alla parte controricorrente le spese del presente giudizio di cassazione che liquida in Euro 3.200,00 di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre spese generali ed accessori come per legge.

Così deciso in Roma, nella Camera del Consiglio della Sezione Seconda Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 11 maggio 2016.

Depositato in Cancelleria il 5 agosto 2016

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