Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16584 del 05/07/2017


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Cassazione civile, sez. lav., 05/07/2017, (ud. 29/03/2017, dep.05/07/2017),  n. 16584

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI CERBO Vincenzo – Presidente –

Dott. DE GREGORIO Federico – Consigliere –

Dott. ESPOSITO Lucia – Consigliere –

Dott. CINQUE Guglielmo – rel. Consigliere –

Dott. SPENA Francesca – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 18254/2015 proposto da:

C.A., C.F. (OMISSIS), R.E. C.F. (OMISSIS),

S.I.S. C.F. (OMISSIS), domiciliati in ROMA, PIAZZA

CAVOUR, presso la cancelleria della Corte di Cassazione,

rappresentati e difesi dall’Avvocato MIRCO GIOVANNI RIZZOGLIO,

giusta delega in atti;

– ricorrenti –

contro

ALFA BUSINESS PARK S.R.L. A.B.P. P.I. (OMISSIS), in persona del

legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in

ROMA, VIA VIRGILIO, 8, presso lo studio dell’avvocato ANDREA MUSTI,

che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato CARLO FOSSATI,

giusta delega in atti;

– controricorrente –

e contro

FALLIMENTO (OMISSIS) S.R.L.;

– intimata –

avverso la sentenza n. 1199/2014 della CORTE D’APPELLO di MILANO,

depositata il 23/02/2015 R.G.N. 1171/2013;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

29/03/2017 dal Consigliere Dott. GUGLIELMO CINQUE;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

FINOCCHI GHERSI Renato, che ha concluso per il rigetto del ricorso;

udito l’Avvocato RIZZOGLIO MIRCO GIOVANNI;

udito l’Avvocato MUSTI ANDREA.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. Con ricorso, depositato in data 5.7.2013, i lavoratori odierni ricorrenti, ex dipendenti della Fiat Auto spa, passati, poi, a seguito della cessione dell’area industriale di (OMISSIS), alla Rina srl e, da ultimo, alla (OMISSIS) srl da cui erano stati licenziati l’11.2.2011 con procedura ex lege n. 223 del 1991, adivano il Tribunale di Milano al fine di vedere accertata e dichiarata la violazione, da parte di Alfa Business Park srl (da ora ABP srl) – la quale, nell’acquistare parte della citata area, si era impegnata a ricollocare 550 lavoratori tra quelli già in servizio presso l’Alfa Romeo – degli obblighi assunti con conseguente costituzione del rapporto di lavoro alle dipendenze di questa alle stesse condizioni già in essere con (OMISSIS) sri; in via subordinata chiedevano dichiararsi l’illegittimità della procedura di mobilità, la inefficacia del licenziamento con condanna della (OMISSIS) srl alla reintegrazione nel posto di lavoro con ogni conseguenza economica; in ogni caso formulavano domanda risarcitoria nei confronti di ABP srl relativamente all’inadempimento riguardo all’obbligazione di assumere direttamente o, comunque, anche di fare assumere i dipendenti dalle imprese insediate sull’area in questione.

2. L’adito giudice, respingendo le altre domande, dichiarava l’illegittimità del licenziamento intimato da (OMISSIS) srl l’11.2.2011; condannava, poi, (OMISSIS) sri al risarcimento del danno determinato nella misura delle retribuzioni mensili lorde di fatto dalla data del licenziamento al 10.11.2011, oltre al pagamento dei dovuti contributi.

3. La Corte di appello di Milano, con sentenza n. 1199/2014, in parziale riforma della suindicata pronuncia, condannava (OMISSIS) sri anche a reintegrare gli appellanti nel posto di lavoro, o in altro equivalente, e a risarcirli del danno determinato nella misura delle mensilità maturate dalla data del licenziamento alla reintegra.

4. A fondamento della decisione, richiamando precedenti relativi ad altri lavoratori, i giudici di seconde cure rilevavano che: a) gli appellanti non potevano ritenersi diretti destinatari degli impegni delle obbligazioni derivanti dagli accordi sindacali del 18.2.2003 e successivo protocollo di intesa, nè dalla convenzione Base (tra enti territoriale e consorzio CRAA srl) così come dall’accordo di programma e successiva convenzione integrativa sempre ai sensi della L. n. 30 del 1994; b) dagli accordi per la riqualificazione dell’ex Area di (OMISSIS) non nascevano obbligazioni in favore dei singoli lavoratori, nè vi era l’obbligo d ABP srl di assumere in via diretta i lavoratori inattivi, ma solo di favorire la loro assunzione ad opera delle imprese individuate; c) comunque ABP srl si era impegnata a che gli ex dipendenti Fiat Auto spa fossero assunti da Rina srl e, risolto il contratto di appalto con questa, aveva comunicato ai lavoratori il subentro nel contratto con una nuova società ((OMISSIS) srl) con l’assunzione di tutti i lavoratori; d) in assenza di ulteriori impegni non era, pertanto, ravvisabile la violazione di alcuna posizione addebitabile ad ABP srl; e) la mera indicazione di inattività, riguardo ad (OMISSIS) srl, nella visura camerale, non comprovava pienamente la impossibilità sopravvenuta della prestazione circa la possibilità di reintegrare i lavoratori; f) per il danno da licenziamento, la quantificazione del 100% delle retribuzioni esauriva ogni profilo mentre la domanda relativa ad un pregiudizio patito dopo il licenziamento era, comunque, generica quanto alla individuazione dell’an del diritto al risarcimento del danno; h) dalle prove orali e documentali acquisite non erano emersi elementi certi per ritenere la non genuinità dell’appalto tra ABP srl ed (OMISSIS) srl.

5. Per la cassazione propongono ricorso C.A., S.I.S. e R.E. affidato a sei motivi.

6. Resiste con controricorso l’Alfa Business Park srl.

7. Il Fallimento (OMISSIS) srl non ha svolto attività difensiva.

8. Sono state depositate memorie ex art. 378 c.p.c., nell’interesse dei ricorrenti e di ABP srl.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo si censura la gravata sentenza per violazione dell’art. 1411 c.c., nonchè degli artt. 1175, 1366 e 1375 (art. 360 c.p.c., n. 3) nella parte in cui non è stato ritenuto violato, da parte di ABP srl, alcun obbligo occupazionale che la società avrebbe assunto negli atti negoziali connessi all’acquisto dell’area di (OMISSIS).

2. Con il secondo motivo si eccepisce la violazione del D.Lgs. n. 276 del 2003, art. 29 e dell’art. 1655 c.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3, per avere la Corte territoriale erroneamente ritenuto non adeguatamente provata la non genuinità dell’appalto intercorso tra (OMISSIS) srl e la ABP srl, sia sotto il profilo della nullità che sotto quello della illegittima interposizione nell’appalto stesso.

3. Con il terzo motivo i ricorrenti sostengono la nullità della sentenza, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 4, per violazione dell’art. 437 c.p.c. e art. 115 c.p.c., perchè, nonostante avessero prodotto numerosi documenti volti sostanzialmente a comprovare la non genuinità dell’appalto sottoscritto tra ABP srl ed (OMISSIS) srl, la Corte territoriale li aveva erroneamente ritenuti irrilevanti ai fini della decisione.

4. Con il quarto motivo i lavoratori si dolgono della violazione, ex art. 360 c.p.c., n. 3, del D.Lgs. n. 81 del 2008, art. 26, commi 3 e 5 e del D.Lgs. n. 276 del 2003, art. 29, per non avere la Corte distrettuale accertato che ABP srl non aveva provveduto alla elaborazione del DUVRI nè all’indicazione dei costi relativi alla sicurezza del lavoro: mancanze, queste, che determinavano la nullità del contratto ex art. 1418 c.c., rilevabile anche di ufficio.

5. Con il quinto motivo si eccepisce la nullità della sentenza ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 4, per violazione dell’art. 115 c.p.c., per non avere i giudici di seconde cure ammesso tutti i capitoli di prova dedotti, limitando la loro rilevanza solo a sei, concludendo poi per un giudizio di insufficienza delle prove raccolte sulla dedotta non genuinità dell’appalto.

6. Con il sesto motivo i ricorrenti deducono la violazione dell’art. 1175 c.c., dell’art. 1375 c.c. (sotto il profilo del risarcimento dei danni), in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3, per essere stata ritenuta generica la domanda risarcitoria da essi avanzata, quando, invece, era diretta ad ottenere un ristoro dei danni patiti per la violazione degli obblighi assunti, sia da parte di ABP srl oltre che da parte di (OMISSIS) srl, senza che fosse ipotizzabile alcuna duplicazione.

7. Preliminarmente va dichiarata l’estinzione del giudizio, relativamente al rapporto processuale tra gli odierni ricorrenti e la (OMISSIS) srl (ora Fallimento (OMISSIS) srl in virtù di sentenza n. 251/2015 del Tribunale di Milano del 13.3.2015) essendo stato debitamente notificato atto di rinuncia in data 20.3.2017. Conseguentemente nulla va disposto in ordine alle spese di lite.

8. Neppure si deve far luogo alla dichiarazione di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma quater, introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17: la ratio della norma -orientata a scoraggiare le impugnazioni dilatorie o pretestuose – induce ad escludere che il meccanismo sanzionatorio ivi previsto sia applicabile in ipotesi di inammissibilità non originaria ma, come nella specie, sopravvenuta (cfr. Cass. Sez. sesta-5 15 settembre 2014 n. 19464; Cass. Sez. sesta-2 ord. 2.7.2015 n. 13636).

9. Resta, pertanto, da esaminare unicamente il ricorso proposto dai lavoratori nei confronti della Alfa Business Park srl.

10. Giova precisare che, avendo riguardo sia alla data di pubblicazione della sentenza impugnata che alla data di deposito dell’appello, si applicano sia l’art. 348 ter c.p.c., sia la nuova versione dell’art. 360 c.p.c., n. 5, come modificato dal D.L. 22 giugno 2012, n. 83, convertito con modificazioni dalla L. 7 agosto 2012, n. 134.

11. Orbene, il primo motivo presenta aspetti di inammissibilità e di infondatezza.

12. E’ inammissibile, con riguardo alla preclusione in sede di legittimità, relativamente al riesame del contenuto degli accordi, come accertato dalla Corte. territoriale, anche in considerazione dell’assenza di palesi vizi di illogicità e di incongruità della sentenza impugnata. Dall’accertamento compiuto dal giudice del merito non solo non risulta che gli attuali ricorrenti fossero stati individuati (o fossero comunque individuabili) come destinatari di specifici diritti – e di correlativi obblighi – di assunzione, ma risulta, altresì, escluso, in ragione della sequenza temporale degli accordi, che gli impegni assunti dalla società intesi a procurare le assunzioni avessero (o potessero avere) quali destinatari i suddetti lavoratori. La Corte distrettuale ha, poi, osservato che i termini degli impegni assunti nel febbraio 2003 furono oggetto di successive negoziazioni, i cui contenuti esulavano tuttavia dall’oggetto della domanda proposta.

13. E’ infondato, invece, quanto alla dedotta violazione dell’art. 1411 c.c., perchè la fattispecie legale richiede, per essere integrata, non già soltanto che il terzo riceva qualche vantaggio di mero fatto dal contratto stipulato inter alios, ma occorre, da un lato, che sia provata la volontà delle parti di attribuire al terzo la titolarità del diritto concernente la prestazione promessa e, dall’altro, che il terzo rimasto estraneo alla stipulazione sia individuabile come beneficiario e che, quindi, risulti contestualmente determinato nel contratto o almeno determinabile (Cass. n. 10560/1991).

14. Per ciò che concerne ABP srl, i giudici di secondo grado hanno osservato che, se era vero che con la compravendita delle aree Fiat questa era subentrata anche in tutti gli obblighi ed oneri scaturenti dalla Convenzione del settembre 1996, come modificata nel 1998 dal Comitato di Accordo di programma, e che essa avrebbe dovuto assumere iniziative commerciali dirette a far assumere, alle imprese che si sarebbero insediate nelle aree, i lavoratori in esubero, era altresì vero che gli appellanti non rientravano nel novero degli esuberi individuati prima del 2002 e dunque gli impegni o gli obblighi occupazionali rilevanti per il giudizio potevano essere solo quelli scaturenti dall’accordo del 18.2.2003 con cui la ABP srl si era assunta l’impegno di collocare 550 lavoratori in esubero; tuttavia, tale obbligazione non aveva ad oggetto l’assunzione alle proprie dipendenze, ma più limitatamente quello di favorire l’assunzione ad opera delle imprese che si sarebbero dovute insediare nel territorio di (OMISSIS); inoltre, tale impegno non avrebbe potuto riguardare gli odierni ricorrenti incidentali se non ad esaurimento delle eventuali assunzioni dei lavoratori inoccupati o in mobilità.

15. Dal motivato accertamento contenuto nella sentenza di merito (non sindacabile in punto di fatto) emerge, quindi, l’insussistenza dei presupposti cui è condizionato il riconoscimento del diritto oggetto della pretesa dei lavoratori e che non vi è stata alcuna violazione nè degli artt. 1411 c.c. e segg., nè degli artt. 1175, 1366 e 1375 c.c..

16. Il secondo motivo non è fondato.

17. In primo luogo, essendo i fatti contestati, non è ipotizzabile il vizio ex art. 360 c.p.c., n. 3, che presuppone, invece, la mediazione di una ricostruzione del fatto incontestata che può dare luogo ad un controllo di legittimità rispetto alla asserita violazione o falsa applicazione di una norma di diritto.

18. In secondo luogo, non è ravvisabile alcuna violazione di legge circa le disposizioni indicate essendosi, in sostanza, la Corte distrettuale attenuta al principio, affermato in sede di legittimità (cfr. Cass. 3.7.2009 n. 15693) secondo cui “in relazione al divieto di intermediazione ed interposizione nelle prestazioni di lavoro, sono leciti gli appalti di opere e di servizi che, pur espletabili con mere prestazioni di manodopera o con l’ausilio di attrezzature e mezzi modesti, costituiscono un servizio in sè, svolto con organizzazione e gestione autonoma dell’appaltatore e con assunzione da parte dello stesso dei relativi rischi economici, senza diretti interventi dispositivi e di controllo dell’appaltante sulle persone dipendenti dall’altro soggetto”.

19. In terzo ed ultimo luogo, deve precisarsi che le censure scrutinate si risolvono in una sollecitazione di una rivisitazione del merito della vicenda e nella contestazione della valutazione probatoria operata dalla Corte territoriale (lì dove ha ritenuto non adeguatamente provata la non genuinità dell’appalto all’esito dell’istruttoria svolta) sostanziante il suo accertamento in fatto di esclusiva spettanza del giudice di merito ed insindacabile in sede di legittimità.

20. Il terzo ed il quinto motivo, da trattare congiuntamente per la loro connessione, non possono essere accolti.

21. Il mancato esercizio di ammettere una prova testimoniale o di ammettere documenti, da parte del giudice di appello, non può essere sindacato in sede di legittimità, al pari di tutti i provvedimenti istruttori assunti dal giudice ai sensi dell’art. 356 c.p.c., salvo che le ragioni di tale mancato esercizio siano giustificate in modo palesemente incongruo o contraddittorio (Cass. 8.2.2012 n. 1754; Cass. 19.5.2009 n. 11593).

22. La Corte distrettuale ha, con motivazione sufficiente e coerente, richiamando un suo precedente giurisprudenziale, escluso la prova in relazione ai capitoli ritenuti generici e non rilevanti provvedendo, altresì, ad acquisire alcuni soltanto dei documenti numerosi prodotti dai lavoratori perchè quelli respinti erano anteriori alla sentenza impugnata ovvero non rilevanti.

23. Essendo state spiegate, con argomentazioni logiche e prive di contraddizioni, le ragioni per cui le prove non sono state ammesse, le censure sono infondate.

24. Il quarto motivo non è meritevole di pregio.

25. Il ragionamento dei giudici di seconde cure è condivisibile e corretto in punto di inquadramento del fatto e di diritto.

26. Sotto il primo profilo è stato evidenziato che: a) la domanda di nullità dell’appalto era finalizzata alla declaratoria, in applicazione del D.Lgs. n. 276 del 2003, art. 29, di costituzione del rapporto di lavoro degli odierni ricorrenti incidentali in capo ad ABP srl; b) nel contratto di appalto si dava atto che per ABP srl, non essendovi personale alle proprie dipendenze, non era prevista l’elaborazione del DVR (documento valutazione rischi) o DUVRI (documento unico di valutazione dei rischi da interferenza); c) erano stati indicati i costi, nella misura del 3% del valore dell’appalto, al fine di garantire la sicurezza del personale e dei collaboratori.

27. Con riguardo al secondo aspetto, la Corte territoriale ha specificato che la mancata adozione di tali documenti non può determinare la conversione del rapporto di lavoro nei confronti dell’appaltante perchè tale sanzione non è contemplata dal D.Lgs. n. 276 del 2003, art. 29, che disciplina solo la fattispecie di illegittima interposizione di manodopera.

28. Tale assunto è valido perchè, avendo riguardo ad una interpretazione sistematica e letterale della disposizione, il legislatore allorquando ha voluto sanzionare in altri casi una tale carenza, espressamente lo ha sancito come, per esempio, con l’abrogato comma 1 lett. d del D.Lgs. n. 368 del 2001, art. 3, ove si affermava chiaramente che la apposizione del termine alla durata di un contratto di lavoro subordinato non era ammesso da parte di imprese che non avessero effettuato la valutazione dei rischi, con la conseguenza della nullità della clausola.

29. Nella fattispecie in esame, quindi, esclusa la possibilità di una costituzione del rapporto di lavoro in capo ad ABP srl, anche in considerazione dell’articolazione della domanda in relazione alle censure mosse, deve altresì evidenziarsi che i costi per la sicurezza erano stati indicati ed del D.Lgs. n. 81 del 2008, art. 26, comma 5, si limita a richiedere questa indicazione nel contratto di appalto senza individuare il soggetto tenuto a renderla.

30. Quanto, invece, al DUVRI, la cui finalità è quella di eliminare o ridurre al minimo l’esistenza di rischi da interferenza tra le attività del committente e quelle dell’appaltatore (cfr. Cass. pen. n. 5420/2011), pur abbracciando un concetto sostanziale e non formale di interferenza che non si riferisca solo ai contatti rischiosi che possano intercorrere tra i dipendenti del committente e quelli dell’appaltatore per la contiguità fisica nell’esercizio delle operazioni di rispettiva competenza, è logico ritenere che la mancanza di dipendenti da parte della ABP srl possa esonerare quest’ultima dalla elaborazione del documento già escluso, peraltro, in altre particolari ipotesi disciplinate dal D.Lgs. n. 81 del 2008, artt. 3 bis e 26.

31. Per ciò che concerne, poi, i locali del committente, nei quali i servizi oggetto dell’appalto dovevano essere realizzati (che costituisce poi il requisito per l’applicazione dell’art. 26 citato), la ABP srl ha confermato, nel contratto, la piena conformità degli stessi alle disposizioni di legge in materia di sicurezza e antinfortunistica.

32. Del resto, se lo scopo del DUVRI è quello di consentire, da parte del committente detentore dei locali e di tutte le informazioni necessarie, la cooperazione tra i vari soggetti operanti e il coordinamento degli interventi, nel caso in cui non vi siano attività dei dipendenti dell’appaltante che si possano sovrapporre, è sufficiente ritenere che le dichiarazioni di legge possano essere limitate ai luoghi di lavoro ove operano solo i soggetti estranei al committente.

33. Le doglianze dei ricorrenti, quindi, in relazione a tali profili non possono essere accolte nei termini richiesti.

34. L’ultimo motivo è inammissibile.

35. L’interpretazione della domanda giudiziale, consistendo in un giudizio di fatto, è incensurabile in sede di legittimità e, pertanto, la Corte di Cassazione è abilitata all’espletamento di indagini dirette, al riguardo, soltanto allorchè il giudice di merito abbia omesso l’indagine interpretativa della domanda, ma non se l’abbia compiuta ed abbia motivatamente espresso il suo convincimento in ordine all’esito dell’indagine (Cass. 11.3.2011 n. 5876; Cass. 22.7.2009 n. 17109).

36. Nel caso in esame, invece, la Corte territoriale ha considerato infondata la domanda di risarcimento dei danni avanzata nei confronti della ABP srl non solo perchè l’ha ritenuta una duplicazione di quella già proposta contro (OMISSIS) srl, ma anche perchè era generica quanto alla individuazione dell’an del diritto del risarcimento invocato.

37. Alcuna violazione di legge, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3, come precisato nel ricorso, è pertanto ravvisabile alla stregua del principio sopra esposto.

38. In conclusione, il ricorso deve essere respinto.

39. Sussistono gravi ed eccezionali ragioni (ex art. 92 c.p.c., nella versione ratione temporis applicabile, come sostituito dalla L. n. 69 del 2009, art. 45, comma 11) ravvisabili nelle molteplici componenti di complessità della vicenda esaminata e desumibili dal particolare sviluppo in fatto e in diritto dell’intera fattispecie processuale, per compensare tra le parti le spese del presente giudizio di legittimità.

40. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, nel testo risultante dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, deve provvedersi, ricorrendone i presupposti, come da dispositivo.

PQM

 

dichiara l’estinzione del giudizio tra C.A., S.I.S. e R.E. ed il Fallimento (OMISSIS) srl nulla disponendo in ordine alle spese; rigetta il ricorso nei confronti di Alfa Business Park srl e compensa le spese del giudizio di legittimità. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, nel testo risultante dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti principali, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 29 marzo 2017.

Depositato in Cancelleria il 5 luglio 2017

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA