Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16584 del 03/07/2013


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Civile Ord. Sez. 6 Num. 16584 Anno 2013
Presidente: LA TERZA MAURA
Relatore: LA TERZA MAURA

ha pronunciato la seguente

Ud. 04/04/2013

ORDINANZA

CC

sul ricorso 16354-2011 proposto da:
INPS – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE
80078750587 in persona del Presidente e legale
rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato
in ROMA, VIA DELLA FREZZA 17, presso l’AVVOCATURA
CENTRALE DELL’ISTITUTO, rappresentato e difeso dagli
avvocati CORETTI ANTONIETTA, TRIOLO VINCENZO, DE ROSE
EMANUELE, STUMPO VINCENZO, giusta procura in calce al
2013

ricorso;
– ricorrente –

2885
contro

SOFTEC BONGIOANNI SRL IN AMMINISTRAZIONE STRAORDINARIA
07017460010 in persona del Commissario Straordinario
pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA

/14

Data pubblicazione: 03/07/2013

GIUNONE REGINA l, presso lo studio dell’avvocato
GROSSO ANDREA C., che lao rappresenta e difende,
giusta procura speciale a margine del controricorso;
– controricorrente

avverso la sentenza n. 974/2010 della CORTE D’APPELLO

udita la relazione della causa svolta nella camera di
consiglio del 04/04/2013 dal Presidente Relatore Dott.
MAURA LA TERZA;
udito per il ricorrente l’Avvocato Luigi Caliulo (per
delega avv. Antonietta Coretti) che si riporta agli
scritti.
E’ presente il Procuratore Generale in persona del
Dott. IGNAZIO PATRONE che si riporta alla relazione
scritta.

di TORINO del 4.6.2010, depositata il 17/06/2010;

16354/2011 Inps c. Softec Bongioanni srl in Amm. Straord.
Corte Suprema di Cassazione
Sezione Sesta Civile
Ordinanza
Con ricorso per insinuazione tardiva nel fallimento del Softec Bongioarmi srl in Amm. Straord.
corrisposto il TFR ad alcuni lavoratori già dipendente della fallita società, insinuato al passivo chiedeva di essere surrogato nel relativo credito ai sensi del comma 7 del citato art. 2, con i
privilegi di cui agli artt. 2751 bis e 2776 cod. civ., per un importo complessivo di rivalutazione
monetaria ed interessi maturati fmo al pagamento. Il Curatore non contestava il credito ed il relativo
privilegio, opponendosi tuttavia al conteggio della rivalutazione per l’epoca successiva alla
esecutività dello stato passivo, nonché degli interessi per l’epoca posteriore alla liquidazione
dell’attivo. La Corte d’appello di Torino, con la sentenza impugnata, ammetteva l’Istituto al
passivo fallimentare con il privilegio ex artt. 2751 bis e 2776 cod. civ. per la minor somma
comprensiva del capitale, nonché degli interessi maturati fino alla vendita ed della rivalutazione
monetaria maturata fino alla esecutività dello stato passivo, ai sensi degli artt. 54,55 e 59 della legge
fallimentare, quali risultanti a seguito delle sentenze della Corte Costituzionale 204/89 e 162/2001.
Avverso detta sentenza l’Inps ricorre con un motivo.
Resiste la Softec Bongioanni srl in Amm. Straord. con controricorso.
L’Istituto lamenta violazione degli att. 2 legge 297/82 e 54, 55 e 59 della legge fallimentare, per
non avere la Corte territoriale riconosciuto il privilegio sulle somme erogate da esso Fondo di
garanzia e in misura comprensiva di interessi e rivalutazione fino alla data del pagamento a favore
del lavoratore. Sostiene l’Istituto che il Fondo, quando si surroga ai diritti dei lavoratori, non
troverebbe alcuna limitazione in ordine all’ammontare degli accessori maturati sul TFR. La
giurisprudenza avrebbe affermato che il Fondo, dovendosi sostituire al datore di lavoro
inadempiente, deve pagare gli accessori maturati fino alla data dell’effettivo pagamento. Inoltre
consentire la discrasia tra le somme erogate dal Fondo e quelle dallo stesso recuperate in misura
ridotta in sede di procedura concorsuale, finirebbe con il vanificare l’obiettivo pubblicistico di
pareggio della gestione del Fondo medesimo, per cui al Fondo non potrebbero essere opposte le
limitazioni di cui agli artt. 54, 55 e 59 della legge fallimentare.
Letta la relazione resa ex art. 380 bis cod. proc. civ. di manifesta infondatezza del ricorso;
Ritenuto che i rilievi di cui alla relazione sono condivisibili;
Infatti il ricorso è manifestamente infondato;

l’Inps, quale gestore del Fondo di garanzia di cui all’art. 2 legge n. 297 del 1982 – premesso di avere

Questa Corte ha già deciso un caso del tutto analogo con la sentenza n. 16447 del 27/07/2011, e
con altre conformi, con cui si è affermato << La surroga del Fondo di garanzia gestito dall'Inps, ai sensi dell'art. 2, settimo comma, della legge n. 297 del 1982, nel privilegio spettante al lavoratore, ai sensi degli artt. 2751 bis e 2776 cod. civ., consente al medesimo Fondo di essere ammesso nella procedura fallimentare nella stessa posizione che avrebbe assunto il lavoratore e, quindi, non in maniera integrale, ma comprendendo nel credito privilegiato solo gli interessi maturati fino alla definitivo, con esclusione degli interessi e della rivalutazione maturati successivamente. » Non vi sono elementi per discostarsi da detto precedente. Il ricorso va quindi rigettato. Le spese seguono la soccombenza. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese liquidate in euro 50 per esborsi e 2.000 per compensi professionali, oltre Iva e CPA. Così deciso in Roma il 4 aprile 2013. Il presidente vendita nonché la rivalutazione rncheyaria maturata lino al tnomento in cui lo stato passivo diventa

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA