Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16583 del 11/06/2021

Cassazione civile sez. VI, 11/06/2021, (ud. 14/04/2021, dep. 11/06/2021), n.16583

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – Presidente –

Dott. ORILIA Lorenzo – Consigliere –

Dott. GRASSO Giuseppe – Consigliere –

Dott. TEDESCO Giuseppe – Consigliere –

Dott. CRISCUOLO Mauro – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 20211-2018 proposto da:

B.P.S., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA GIROLAMO

BENVENUTI, 19, presso lo studio dell’avvocato MASSIMILIANO ZUCCARO,

rappresentato e difeso dall’avvocato ANNA LISA BUONADONNA giusta

procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE DIREZIONE CENTRALE ROMA, MINISTERO ECONOMIA

FINANZE;

– intimata –

avverso la sentenza n. 26265/2016 della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

di ROMA, depositata il 19/12/2016;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

14/04/2021 dal Consigliere Dott. MAURO CRISCUOLO;

Lette le memorie del ricorrente.

 

Fatto

MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE

B.P.S. con atto datato 27 aprile 2015 ha notificato al Ministero dell’Economia e delle Finanze ed all’Agenzia delle Entrate di Salerno ricorso per cassazione avverso la ordinanza del Tribunale di Salerno, del 5 gennaio 2015 (Rep. 49/15), di rigetto dell’istanza di ammissione al gratuito patrocinio.

Questa Corte, con sentenza n. 26265 del 19 dicembre 2016, ha dichiarato il ricorso improcedibile, condannando il ricorrente anche al rimborso delle spese di lite in favore della difesa erariale.

Osservava che il ricorso non risultava essere stato depositato, come da certificazione della Cancelleria e che l’Avvocatura dello Stato nell’interesse delle amministrazioni intimate aveva però resistito, depositando controricorso con atto notificato a parte ricorrente il 1 giugno 2015.

Nella specie trovava applicazione il principio secondo cui la parte alla quale sia stato notificato un ricorso per cassazione e che abbia a sua volta notificato al ricorrente il controricorso ha il potere, ove il ricorrente abbia omesso di depositare il ricorso e gli altri atti indicati nell’art. 369 c.p.c., di richiedere l’iscrizione a ruolo del processo al fine di far dichiarare l’improcedibilità del ricorso medesimo, essendo tale potere ricompreso in quello più ampio di contraddire riconosciuto dall’art. 370 c.p.c., e trovando giustificazione nell’interesse del controricorrente al recupero delle spese e di evitare, mediante la dichiarazione di improcedibilità del ricorso, che il ricorrente possa riproporre il ricorso medesimo ove non sia ancora decorso il termine per l’impugnazione (cfr. Cass., n. 6824/1988; Cass. n. 21969/2008 e, così in motivazione, Cass. n. 29297/11).

Avverso questa sentenza B.P.S. propone ricorso per revocazione sulla base di un motivo, illustrato da memorie.

Gli intimati non hanno svolto difese in questa fase.

L’unico motivo di ricorso denuncia ex art. 391-bis e art. 395 c.p.c., n. 4, un errore di fatto risultante dagli atti e dai documenti della causa.

Si deduce che il ricorrente aveva proposto ricorso per la cassazione del provvedimento del tribunale di Salerno secondo le forme del rito civile, attesa l’applicazione da parte dello stesso giudice di merito delle regole del processo civile.

Tuttavia, una volta presentato il ricorso, la causa era stata affidata alla cognizione delle sezioni penali della Corte, trattandosi di impugnazione di un provvedimento di rigetto dell’istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato relativamente ad un giudizio penale.

La Corte di Cassazione, IV Sezione penale con sentenza n. 47027 del 26/11/2015 ha accolto il ricorso del B. ed ha annullato il provvedimento impugnato con rinvio al Tribunale di Salerno per l’ulteriore corso.

Nonostante fosse già intervenuta tale decisione, la sentenza impugnata, sull’erroneo presupposto di fatto della mancata iscrizione a ruolo del ricorso, ha nuovamente deciso la medesima controversia, il che concreta un errore di fatto revocatorio suscettibile di portare alla cassazione della sentenza emessa dalla sezione civile.

Il ricorso è inammissibile, in quanto tardivamente proposto. Trattandosi, infatti, di decisione pubblicata in data 19 dicembre 2016, per la sua impugnazione per revocazione risulta applicabile il termine di cui all’art. 391-bis c.p.c., quale scaturente dalla novella del 2016, alla luce di quanto appunto precisato dalle Sezioni Unite di questa Corte (Cass. S.U. 8091/2020) che hanno statuito che il termine per la proposizione del ricorso per revocazione delle sentenze della Corte di cassazione – ridotto da un anno a sei mesi, in sede di conversione del D.L. n. 168 del 2016, dalla L. n. 197 del 2016, si applica ai soli provvedimenti pubblicati dopo l’entrata in vigore della stessa (30 ottobre 2016), in difetto di specifica disposizione transitoria e in applicazione del principio generale di cui all’art. 11 preleggi.

Il ricorso in esame risulta invece notificato a mezzo pec solo in data 27/6/2018, e quindi abbondantemente oltre il detto termine semestrale, con l’effetto che deve essere dichiarato inammissibile.

Solo in memorie risulta poi prospettata la incolpevolezza del ritardo nella proposizione del ricorso, attesa la mancata conoscenza della decisione qui gravata per la mancata comunicazione del provvedimento, confidando la parte sul fatto che fosse già intervenuta la decisione in sede penale, ma trattasi di allegazione tardiva dovendo la parte già all’atto della proposizione del ricorso richiedere un’eventuale rimessione in termini (dovendosi altresì considerare che alla stessa risultava notificato il controricorso dell’Avvocatura che avrebbe dovuto renderla edotta del fatto che vi era la possibilità di una iscrizione a ruolo da parte della controricorrente, che le imponeva di avvedersi del seguito del ricorso, espressamente proposto nelle forme del rito civile, dinanzi alle sezioni civili di questa Corte).

Nulla a provvedere sulle spese atteso il mancato svolgimento di attività difensiva da parte degli intimati.

Poichè il ricorso è stato proposto successivamente al 30 gennaio 2013 ed è dichiarato inammissibile, sussistono le condizioni per dare atto – ai sensi della L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – Legge di stabilità 2013), che ha aggiunto al testo unico di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, il comma 1-quater – della sussistenza dell’obbligo di versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.

PQM

Dichiara il ricorso inammissibile;

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dichiara la sussistenza dei presupposti processuali per il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato per il ricorso principale a norma dell’art. 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 14 aprile 2021.

Depositato in Cancelleria il 11 giugno 2021

 

 

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