Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16583 del 05/08/2016

Cassazione civile sez. II, 05/08/2016, (ud. 11/05/2016, dep. 05/08/2016), n.16583

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MIGLIUCCI Emilio – Presidente –

Dott. PARZIALE Ippolisto – Consigliere –

Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – Consigliere –

Dott. ORILIA Lorenzo – Consigliere –

Dott. SCALISI Antonino – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 9349-2012 proposto da:

R.M., elettivamente domiciliata in ROMA, LUNGOTEVERE DEI

MELLINI 24, presso lo studio dell’avvocato CARLO CONTALDI LA

GROTTERIA, rappresentata e difesa dall’avvocato PAOLO DE NARDIS;

– ricorrente –

contro

V.R., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CERESIO 24,

presso lo studio dell’avvocato CARLO ACQUAVIVA, rappresentato e

difeso dall’avvocato ACHILLE CUCCARO;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 333/2011 della CORTE D’APPELLO di TRENTO,

depositata il 13/12/2011;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

11/05/2016 dal Consigliere Dott. ANTONINO SCALISI;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. DE

RENZIS Luisa, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

V.R. con atto di citazione del 6 novembre 2010 conveniva in giudizio davanti al Tribunale di Rovereto R.M., R.R. e R.T. e, premettendo di essere proprietario dell’edificio contraddistinto con il (OMISSIS) del (OMISSIS), che, a confine del cortile di detto immobile, insisteva un manufatto deposito, contraddistinto dal n. (OMISSIS) in Condominio (OMISSIS) di proprietà dei convenuti, che nella facciata del muro di detto manufatto, che si affacciava sul cortile esistevano tre aperture di cui una chiusa con inferriata in ferro, una tamponata con legno, e una terza tamponata con cantoni in arenaria, che tale situazione esisteva da anni, ma sarebbe stata improvvisamente modificata, trasformando le suddette aperture in altrettante vedute, chiedeva che fosse imposta ai convenuti la regolarizzazione di tutte e tre le aperture di cui si dice.

Si costituivano i convenuti affermando la legittimità del loro intervento e chiedevano in via riconvenzionale che fosse riconosciuto l’acquisto in forza di usucapione del diritto di servitù di veduta.

Il Tribunale di Rovereto, completata l’istruzione della causa, con sentenza n. 128 del 2010, respingeva la domanda riconvenzionale di usucapione, qualificava le tre aperture oggetto del giudizio, quali luci e ne imponeva la regolarizzazione.

La Corte di Appello di Trento, pronunciandosi su appello dei sigg. R. e a contraddittorio integro, con sentenza n. 333de1 2011, confermava la sentenza impugnata e condannava gli appellanti al pagamento delle spese processuali del grado. Secondo la Corte trentina, correttamente il tribunale aveva qualificato le aperture di che trattasi quali luci, considerato che delle luci presentavano le caratteristiche essenziali, così come sono state specificate nel tempo, anche da questa Corte di cassazione: la finestra con inferriata di ferro non consentiva una comoda inspectio in alienum nè tanto meno una comoda prospectio considerato che le maglie dell’inferriata erano abbastanza vicine; b) quante alle altre due aperture, secondo la Corte di Trento, le parti non avevano dato adeguata prova di una consolidata situazione di fatto, diversa rispetto a quella esistente e, cioè di una occlusione delle stesse.

La cassazione di questa sentenza è stata chiesta da R.M., R.R., R.T. con ricorso affidato a tre motivi. V.R. ha resistito con controricorso.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. R.M., R.R., R.T. denunciano:

a) Con il primo motivo del ricorso la violazione e falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c. e dell’art. 1158 c.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 4 per omessa pronuncia sulla domanda di usucapione. Violazione e falsa applicazione dell’art. 116 c.p.c. in relazione all’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5), per illogica e contraddittoria motivazione su un fatto controverso e decisivo del giudizio. Violazione dell’art. 116 c.p.c. in relazione all’art. 360 c.p.c., nn. 3) e 5) per omessa e contraddittoria motivazione circa la valutazione delle prove. Secondo i ricorrenti, la Corte distrettuale, avrebbe erroneamente valutato le emergenze probatorie, non si sarebbe pronunciata sulla domanda di usucapione ed avrebbe violato le norme regolanti l’istituto dell’usucapione, allorchè ha richiamato il concetto di temporaneità, escludendola dei tamponamenti, occlusioni apprestati su alcune aperture. In particolare, sempre secondo i ricorrenti, la Corte distrettuale non avrebbe tenuto conto che ai sig. R. non veniva contestato di aver aperto nuove vedute odi aver allargato quelle esistenti con conseguente insorgenza di un aggravio a carico del fondo confinante, bensì della rimozione di un quid paletti e mattoni, che hanno ostruito per un certo periodo di tempo le originarie aperture che esistevano nello stesso posto da oltre 100 anni (1860 al 1939 come risulterebbe accertato dal CTU) e che per stessa ammissione della Corte distrettuale presentavano i caratteri di vedute. E, soprattutto, e/o alla luce di queste emergenze istruttorie, la Corte di Trento non avrebbe tenuto conto dell’elemento essenziale e, cioè, che le tamponature erano lì non più di una decina d’anni, così come risulterebbe dalla prova testimoniale. Ora, specificano i ricorrenti, la Corte di merito, avrebbe dovuto accertare se in capo ai R. era maturato il diritto di servitù di veduta a carico del fondo del sig. V., visto che l’immobile con quelle aperture esisteva da oltre 150 anni e i tamponamenti solo da 10 anni.

b) Con il secondo motivo, la violazione e falsa applicazione dell’art. 901 c.c. in relazione all’art. 360, nn. 3) e 5) Omessa illogica e contraddittoria motivazione (art. 112 c.p.c. e art. 2697 c.c. in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 5. Violazione e falsa applicazione dell’art. 1061 c.c. e dell’art. 832 c.c. in relazione all’art. 360, nn. 3) e 5) Violazione e falsa applicazione degli artt. 1158 e 1167 c.c. in relazione all’art. 360 c.p.c., nn. 3) e 5). Secondo i ricorrenti, posto che i tampunamenti erano li da non più di 10 anni, la Corte avrebbe dovuto valutare il materiale probatorio disponibile per accertare se era maturata o meno la rivendicata usucapione ventennale, accertando se il diritto era maturato al tempo in cui le occlusioni sono state apprestate e se l’acquisto per usucapione era compatibile con l’apprestamento dei tamponamenti. E, comunque, la facile amovibilità e la non necessari età del continuo affaccio sul fondo del vicino rendeva l’occlusione in concreto apprestata con l’esercizio del diritto di veduta e con le facoltà connesse al diritto di proprietà di cui i sig. R. erano comunque titolare. Altro aspetto rilevante, sempre secondo i ricorrenti, che la Corte non avrebbe considerato sarebbe la finalità delle tamponature (quali il contenimento della legna) che non coincidono con quella proprie e tipica delle luci, l’art. 901 cc., infatti prevederebbe la finalità di garantire la sicurezza del vicino.

1.1.= I motivi che per la loro stretta ed evidente connessione, evidenziata, per altro, anche dai ricorrenti, vanno esaminati unitamente, sono infondati, non solo perchè si risolvono nella richiesta di una nuova e diversa valutazione delle risultanze istruttorie non proponibile nel giudizio di legittimità se, come nel caso in esame, la valutazione effettuata dalla Corte distrettuale non presenta vizi logici o giuridici, ma, soprattutto, perchè la sentenza è stata adeguatamente e puntualmente motivata, indicando le ragioni di fatto e di diritto che hanno condotto ad escludere che le aperture di che trattasi fossero vedute, nonchè le ragioni, in termini giuridici, che hanno condotto a ritenere che quelle stesse aperture presentavano, anche per il passato, le caratteristiche di luci.

Come ha avuto modo di chiarire la Corte distrettuale: l’apertura munita di inferriata non poteva essere considerata veduta, perchè, nel caso concreto, le inferriate erano tra di loro molto vicine (appena 25 cm) e, dunque, non erano idonee a consentire una comoda inspectio in alienum, nè tanto meno una comoda prospectio, requisiti entrambi necessari per potersi parlare di veduta in senso tecnico. Come ha avuto modo di affermare questa stessa Corte, in altre occasioni, l’esistenza di un’inferriata, le cui maglie non consentano di sporgere il capo e di prospicere in alienum costituisce un indice sufficiente per escludere che l’apertura sia una finestra prospettica e per farla considerare una finestra lucifera. anche se non abbia i requisiti legali prescritti per le luci (in questo cfr Cass. n. 1473 del 18/05/1971).

b) le rimanti due aperture che in astratto ed a prescindere dalle occlusioni consentirebbero comodamente per via della loro apertura e moderata altezza rispetto al pavimento, sia la inspectio sul fondo del vicino e sia la prospectio, in concreto, non presentavano queste caratteristiche perchè i tamponamenti (le occlusioni) finivano per equiparare la situazione di queste aperture a quella tipica di un’apertura chiusa con inferriata. D’altra pane, stante la mancanza nel nostro ordinamento di un “tertium genus”, non possono essere qualificate che come luci, quelle aperture che di fatto, e quali che siano le ragioni, non consentono l’inspectio in alienum, nè tanto meno una comoda prospectio, quand’anche non siano state rispettate le prescrizioni dettate per queste dall’art. 901 c.c., con la conseguenza, da un lato, che chi le pone in essere esercita poteri e facoltà derivantigli “jure proprietatis” e, dall’altro, che il vicino può sempre esigere la loro regolarizzazione, ovvero occluderle se concorrono le condizioni all’uopo previste e disciplinate dall’ordinamento.

c) E, in modo assorbente e decisivo la Corte distrettuale, a sua volta, ha escluso che le occlusioni presentassero il carattere della temporaneità e/o occasionalità, dato che gli appellanti (odierni ricorrenti) non avevano dato prova di una consolidata situazione di fatto diversa rispetto a quella esistente e/o dimostrato la temporaneità delle occlusioni, tanto più che, dalle fotografie in atti, apparivano evidenti caratteristiche tali che, oggettivamente, escludevano, alla semplice visione, il carattere della provvisorietà. In altri termini, la Corte distrettuale ha escluso, con tutta evidenza, che le tre aperture in questione per il passato potessero essere considerate delle vedute, specificando, altresì, che tale prova non poteva certo esser dedotta dalle dichiarazioni rese dalla madre dei convenuti (attuali ricorrenti) nè da quelle del teste Be., ben poco attendibile visto che si è riferito ad un’epoca recente e non ha visto le occlusioni realizzate con legni e sassi che invece apparivano evidenti dalle fotografie in atti (…).

E’ di tutto evidenza, in conclusione, che la Corte non ha trascurato di chiarire, uniformandosi ai principi di questa Corte, le ragioni per le quali le aperture di che trattasi andavano considerate luci e che nessun indizio portava ad escludere che la situazione registrata fosse solo temporanea e non, invece, quella iniziale, indipendentemente, ovviamente, dall’eventuale circostanza che gli elementi che rendevano le aperture con le caratteristiche di luci fossero mutate nel tempo. Questi risultati, per altro, secondo la Corte distrettuale, non possono essere travolti dalla semplice affermazione dei ricorrenti, non provata, che i tamponamenti di cui si dice risalirebbero a circa 10 anni. Piuttosto, a fronte delle valutazioni della Corte distrettuale le parti contrappongono le proprie, ma della maggiore o minore attendibilità di queste rispetto a quelle compiute dal giudice del merito non è certo consentito discutere in questa sede di legittimità, nè possono i ricorrenti pretendere il riesame del merito sol perchè la valutazione delle accertate circostanze di fatto, come operata dal giudice di secondo grado, non collima con le proprie aspettative e convinzioni.

Con il terzo motivo i ricorrenti lamentano la violazione e falsa applicazione degli artt. 901 e 902 c.c. in relazione all’art. 360 c.p.c., nn. 3) e 5) per omessa motivazione su un fatto decisivo della controversia. Secondo i ricorrenti considerato che il CTU aveva accertato che l’edificio (OMISSIS) ( R.) era stata realizzato nel periodo compreso tra il 1860 ed il 1939 e costruito sul confine con l’immobile (OMISSIS), altro edificio di origine storica (probabilmente più antica), alla fattispecie per cui è causa troverebbe applicazione il codice civile del 1865 (più precisamente gli artt. 584 e 585) che non conteneva una disposizione analoga a quella di cui all’art. 902 c.c., comma 2 vigente. Alla luce di quella normativa per le aperture ccdd. irregolari, che non presentavano, cioè, i requisiti dettati per le luci, al vicino era consentito di chiudere appoggiandovi il proprio edificio ma non poteva esigere che l’apertura fosse resa conforme alle prescrizioni di legge. Sicchè non avendo i danti causa del V. nè il V. mai costruito in aderenza, gli odierni ricorrenti e prima di loro i loro danti causa avrebbero acquisto una posizione giuridica guairti:abile quale diritto acquisito. E. siccome l’edificio del V. era probabilmente preesistente, gli attuali ricorrenti e prima di loro i loro danti causa nella consapevolezza che mai il dante causa del V. avrebbe costruito in aderenza avrebbero acquisto il diritto a mantenere le aperture ivi realizzate praticate per sempre.

2.1.= Il motivo è inammissibile per novità dell’eccezione.

E’ affermazione pacifica nella giurisprudenza di questa Corte quella secondo cui, se una questione sollevata non risulta trattata nella sentenza impugnata, il ricorrente al fine di evitare una statuizione di inammissibilità della censura in quanto nuova, ha l’onere, in realtà di allegare l’avvenuta deduzione della questione dinanzi al giudice di merito, indicando, altresì, in quale atto del giudizio precedente lo avesse fatto, onde consentire a questa Corte di controllare “ex actis” la veridicità di tale asserzione prima di esaminare, nel merito, la questione stessa.

Ora nel caso in esame, la prospettazione di un “diritto quesito” di mantenere il manufatto con le aperture li praticate per sempre, non trova alcun riferimento nella sentenza impugnata e da quanto sostenuto dai ricorrenti non è dato capire se mai quel diritto fosse stato proposto all’esame dei Giudice del merito.

Tuttavia, i ricorrenti non tengono conto che, come ha già affermato questa Corte con la sentenza n. n. 3265 del 04/04/1987, che si condivide e si conferma, anche secondo la disciplina dettata dall’abrogato codice civile, l’assenza dei requisiti stabiliti per le luci non era sufficiente a farle qualificare vedute, quando le stesse non consentivano di “inspicere in alienum”. Tali luci irregolari, pur potendo configurarsi come servitù, escludenti la facoltà del vicino di chiuderle con le proprie costruzioni, non potevano, tuttavia, a causa del carattere negativo e non apparente dell’indicato contenuto, essere acquistate per usucapione o per destinazione del padre di famiglia, ma solo in forza di titolo convenzionale, sicchè, mancando un siffatto titolo, il vicino poteva in ogni tempo chiederne la regolarizzazione (pur in assenza di una norma analoga a quella di cui all’art. 902, comma secondo, del codice civile vigente), ovvero occluderle mediante appoggio di una nuova fabbrica. Pertanto, il fatto che una luce irregolare sia stata realizzata sotto l’impero del vecchio codice civile e che il proprietario del fondo vicino non vi sia avvalso della facoltà di chiuderla con una propria costruzione non fa sorgere alcuna situazione favorevole, e tanto meno di diritto quesito, per il proprietario del fondo in cui la luce stessa si apre, potendo sempre il primo esercitare detta facoltà di alternativa a quella di chiederne la regolarizzazione.

In definitiva, il ricorso va rigettato e i ricorrenti, in ragione del principio di soccombenza ex art. 91 c.p.c., condannati in solido al pagamento delle spese del presente giudizio che vengono liquidate con il dispositivo.

PQM

La Corte rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti a rimborsare alla parte controricorrente le spese del presente giudizio di Cassazione che liquida in Euro 2.700,00, di cui Euro 200,000 per esborsi, oltre spese generali ed accessori come per legge.

Così deciso in Roma, nella Camera del Consiglio della Sezione Seconda Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 11 maggio 2016.

Depositato in Cancelleria il 5 agosto 2016

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