Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16583 del 05/07/2017


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Cassazione civile, sez. lav., 05/07/2017, (ud. 29/03/2017, dep.05/07/2017),  n. 16583

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI CERBO Vincenzo – Presidente –

Dott. DE GREGORIO Federico – Consigliere –

Dott. ESPOSITO Lucia – Consigliere –

Dott. CINQUE Guglielmo – rel. Consigliere –

Dott. SPENA Francesca – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 18253/2015 proposto da:

M.A., C.F. (OMISSIS), domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR,

presso la cancelleria della Corte di Cassazione, rappresentato e

difeso dall’Avvocato MIRCO GIOVANNI RIZZOGLIO, giusta delega in

atti;

– ricorrente –

contro

ALFA BUSINESS PARK S.R.L. A.B.P. P.I. (OMISSIS), in persona del

legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in

ROMA, VIA VIRGILIO, 8, presso lo studio dell’avvocato ANDREA MUSTI,

che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato CARLO FOSSATI,

giusta delega in atti;

– controricorrente –

e contro

FALLIMENTO (OMISSIS) S.R.L. P.I. (OMISSIS);

– intimata –

avverso la sentenza n. 1198/2014 della CORTE D’APPELLO di MILANO,

depositata il 13/02/2015 R.G.N. 1170/2013;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

29/03/2017 dal Consigliere Dott. GUGLIELMO CINQUE;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

FINOCCHI GHERSI Renato, che ha concluso per il rigetto del ricorso;

udito l’Avvocato RIZZOGLIO MIRCO GIOVANNI;

udito l’Avvocato MUSTI ANDREA.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. Con ricorso depositato in data 11 novembre 2011 M.A., ex dipendente di Fiat Auto spa e, a seguito di cessione dell’area industriale di (OMISSIS), della Rotamfer srl, della Rina srl e, da ultimo, della (OMISSIS) srl da cui era stato licenziato l’11.2.2001 con procedura ex lege n. 223 del 1991, adiva il Tribunale di Milano al fine di vedere accertata e dichiarata la violazione, da parte di Alfa Business Park srl (da ora ABP srl) – la quale, nell’acquistare parte della citata area, si era impegnata a ricollocare 550 lavoratori tra quelli già in servizio presso l’Alfa Romeo – degli obblighi assunti con conseguente costituzione del rapporto di lavoro alle dipendenze di questa alle stesse condizioni già in essere con (OMISSIS) srl; in via subordinata chiedeva dichiararsi l’illegittimità della procedura di mobilità, la inefficacia del licenziamento con condanna della (OMISSIS) srl alla reintegrazione nel posto di lavoro con ogni conseguenza economica; in ogni caso formulava domanda risarcitoria nei confronti di ABP srl relativamente all’inadempimento di quest’ultima riguardo all’obbligazione di assumere direttamente o, comunque, anche di fare assumere i dipendenti dalle imprese insediate sull’area in questione.

2. L’adito giudice, respingendo le altre domande, dichiarava l’illegittimità del licenziamento intimato da (OMISSIS) srl l’11.2.2011; condannava, poi, (OMISSIS) srl al risarcimento del danno determinato nella misura delle retribuzioni mensili lorde di fatto dalla data del licenziamento al 10.11.2011 oltre al pagamento dei dovuti contributi.

3. La Corte di appello di Milano, con sentenza n. 1198/2014, in parziale riforma della suindicata pronuncia, condannava (OMISSIS) srl anche a reintegrare l’appellante nel posto di lavoro, o in altro equivalente, e a risarcirlo del danno determinato nella misura delle mensilità maturate dalla data del licenziamento alla reintegra.

4. A fondamento della decisione, richiamando precedenti relativi ad altri lavoratori, i giudici di seconde cure rilevavano che: a) l’appellante non poteva ritenersi diretto destinatario degli impegni delle obbligazioni derivanti dagli accordi sindacali del 18.2.2003 e successivo protocollo di intesa, nè dalla convenzione Base (tra enti territoriale e consorzio CRAA srl) così come dall’accordo di programma e successiva convenzione integrativa sempre ai sensi della legge n. 30/1994; b) dagli accordi per la riqualificazione dell’ex Area di (OMISSIS) non nascevano obbligazioni in favore dei singoli lavoratori, nè vi era l’obbligo d ABP srl d assumere in via diretta i lavoratori inattivi, ma solo di favorire la loro assunzione ad opera delle imprese individuate; d) comunque ABP srl si era impegnata a che gli ex dipendenti Fiat Auto spa fossero assunti da Rina srl e, risolto il contratto di appalto con questa, aveva comunicato ai lavoratori il subentro nel contratto con una nuova società ((OMISSIS) srl) con l’assunzione di tutti i lavoratori; e) in assenza di ulteriori impegni non era, pertanto, ravvisabile la violazione di alcuna posizione addebitabile ad ABP srl; f) la mera indicazione di inattività, riguardo ad (OMISSIS) srl, nella visura camerale, non comprovava pienamente la impossibilità sopravvenuta della prestazione circa la possibilità di reintegrare i lavoratori; g) per il danno da licenziamento, la quantificazione del 100% delle retribuzioni esauriva ogni profilo mentre la domanda relativa ad un pregiudizio patito dopo il licenziamento era, comunque, generica quanto alla individuazione dell’an del diritto al risarcimento del danno.

5. Per la cassazione propone ricorso M.A. affidato a due motivi.

6. Resiste con controricorso l’Alfa Business Park srl.

7. Il Fallimento (OMISSIS) sri non ha svolto attività difensiva.

8. Sono state depositate memorie ex art. 378 c.p.c., nell’interesse del ricorrente e di ABP srl.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo il ricorrente lamenta la violazione dell’art. dell’art. 1411 c.c., nonchè degli artt. 1175, 1366 e 1375 (art. 360 c.p.c., n. 3) nella parte in cui non è stato ritenuto violato, da parte di ABP srl, alcun obbligo occupazionale che la società avrebbe assunto negli atti negoziali connessi all’acquisto dell’area di (OMISSIS).

2. Con il secondo motivo si deduce la violazione dell’art. 1175 c.c., dell’art. 1336 c.c. e dell’art. 1375 c.c. (sotto il profilo del risarcimento dei danni), in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3, per essere stata ritenuta generica la domanda risarcitoria da esso ricorrente avanzata, quando, invece, era diretta ad ottenere un ristoro dei danni patiti per la violazione degli obblighi assunti, sia da parte di ABP srl oltre che da parte di (OMISSIS) srl, senza che fosse ipotizzabile alcuna duplicazione.

3. Preliminarmente va dichiarata l’estinzione del giudizio, relativamente al rapporto processuale tra M.A. e la (OMISSIS) srl (ora Fallimento (OMISSIS) srl in virtù di sentenza n. 251/2015 del Tribunale di Milano del 13.3.2015) essendo stato debitamente notificato atto di rinuncia in data 20.3.2017. Conseguentemente nulla va disposto in ordine alle spese di lite.

4. Neppure si deve far luogo alla dichiarazione di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma quater, introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1comma 17: la ratio della norma -orientata a scoraggiare le impugnazioni dilatorie o pretestuose- induce ad escludere che il meccanismo sanzionatorio ivi previsto sia applicabile in ipotesi di inammissibilità non originaria ma, come nella specie, sopravvenuta (cfr. Cass. Sez. sesta-5 15 settembre 2014 n. 19464; Cass. Sez. sesta-2 ord. 2.7.2015 n. 13636).

5. Resta, pertanto, da esaminare unicamente il ricorso proposto dal lavoratore nei confronti della Alfa Business Park srl.

6. Giova precisare che, avendo riguardo sia alla data di pubblicazione della sentenza impugnata che alla data di deposito dell’appello, si applicano sia l’art. 348 ter c.p.c., sia la nuova versione dell’art. 360 c.p.c., n. 5, come modificato dal D.L. 22 giugno 2012, n. 83, convertito con modificazioni dalla L. 7 agosto 2012, n. 134.

7. Orbene, il primo motivo presenta aspetti di inammissibilità e di infondatezza.

8. E’ inammissibile, con riguardo alla preclusione in sede di legittimità, relativamente al riesame del contenuto degli accordi, come accertato dalla Corte territoriale, anche in considerazione dell’assenza di palesi vizi di illogicità e di incongruità della sentenza impugnata. Dall’accertamento compiuto dal giudice del merito non solo non risulta che l’attuale ricorrente fosse stato individuato (o fosse comunque individuabile) come destinatario di specifici diritti – e di correlativi obblighi – di assunzione, ma risulta, altresì, escluso, in ragione della sequenza temporale degli accordi, che gli impegni assunti dalla società intesi a procurare le assunzioni avessero (o potessero avere) quale destinatario il suddetto lavoratore. La Corte distrettuale ha, poi, osservato che i termini degli impegni assunti nel febbraio 2003 furono oggetto di successive negoziazioni, i cui contenuti esulavano tuttavia dall’oggetto della domanda proposta.

9. E’ infondato, invece, quanto alla dedotta violazione dell’art. 1411 c.c., perchè la fattispecie legale richiede, per essere integrata, non già soltanto che il terzo riceva qualche vantaggio di mero fatto dal contratto stipulato inter alios, ma occorre, da un lato, che sia provata la volontà delle parti di attribuire al terzo la titolarità del diritto concernente la prestazione promessa e, dall’altro, che il terzo rimasto estraneo alla stipulazione sia individuabile come beneficiario e che, quindi, risulti contestualmente determinato nel contratto o almeno determinabile (Cass. n. 10560/1991).

10. Per ciò che concerne ABP srl, i giudici di secondo grado hanno osservato che, se era vero che con la compravendita delle aree Fiat questa era subentrata anche in tutti gli obblighi ed oneri scaturenti dalla Convenzione del settembre 1996, come modificata nel 1998 dal Comitato di Accordo di programma, e che essa avrebbe dovuto assumere iniziative commerciali dirette a far assumere, alle imprese che si sarebbero insediate nelle aree, i lavoratori in esubero, era altresì vero che l’appellante non rientrava nel novero degli esuberi individuati prima del 2002 e dunque gli impegni o gli obblighi occupazionali rilevanti per il giudizio potevano essere solo quelli scaturenti dall’accordo del 18.2.2003 con cui la ABP srl si era assunta l’impegno di collocare 550 lavoratori in esubero; tuttavia, tale obbligazione non aveva ad oggetto l’assunzione alle proprie dipendenze, ma più limitatamente quello di favorire l’assunzione ad opera delle imprese che si sarebbero dovute insediare nel territorio di (OMISSIS); inoltre, tale impegno non avrebbe potuto riguardare l’odierno ricorrente se non ad esaurimento delle eventuali assunzioni dei lavoratori inoccupati o in mobilità.

11. Dal motivato accertamento contenuto nella sentenza di merito (come si è dianzi precisato non sindacabile in fatto) emerge, quindi, l’insussistenza dei presupposti cui è condizionato il riconoscimento del diritto oggetto della pretesa del lavoratore e che non vi è stata alcuna violazione nè degli artt. 1411 c.c. e segg., nè degli artt. 1175, 1336 e 1375 c.c..

12. Il secondo motivo è inammissibile.

13. L’interpretazione della domanda giudiziale, consistendo in un giudizio di fatto, è incensurabile in sede di legittimità e, pertanto, la Corte di Cassazione è abilitata all’espletamento di indagini dirette, al riguardo, soltanto allorchè il giudice di merito abbia omesso l’indagine interpretativa della domanda, ma non se l’abbia compiuta ed abbia motivatamente espresso il suo convincimento in ordine all’esito dell’indagine (Cass. 11.3.2011 n. 5876; Cass. 22.7.2009 n. 17109).

14. Nel caso in esame, invece, la Corte territoriale ha considerato infondata la domanda di risarcimento dei danni avanzata nei confronti della ABP srl non solo perchè l’ha ritenuta una duplicazione di quella già proposta contro (OMISSIS) srl, ma anche perchè era generica quanto alla individuazione dell’an del diritto del risarcimento invocato.

15. Alcuna violazione di legge, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3, come precisato nel ricorso, è pertanto ravvisabile alla stregua del principio sopra esposto.

16. In conclusione, il ricorso nei confronti di ABP srl deve essere respinto.

17. Sussistono gravi ed eccezionali ragioni (ex art. 92 c.p.c., nella versione ratione temporis applicabile, come sostituito dalla L. n. 69 del 2009, art. 45, comma 11) ravvisabili nelle molteplici componenti di complessità della vicenda esaminata e desumibili dallo sviluppo in fatto e in diritto dell’intera fattispecie processuale, per compensare tra le parti le spese del presente giudizio di legittimità.

18. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, nel testo risultante dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, deve provvedersi, ricorrendone i presupposti, come da dispositivo.

PQM

 

dichiara l’estinzione del giudizio tra M.A. ed il Fallimento (OMISSIS) srl nulla disponendo in ordine alle spese; rigetta il ricorso nei confronti di Alfa Business Park srl e compensa le spese del giudizio di legittimità. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, nel testo risultante dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente principale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 29 marzo 2017.

Depositato in Cancelleria il 5 luglio 2017

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