Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16582 del 15/07/2010

Cassazione civile sez. lav., 15/07/2010, (ud. 06/05/2010, dep. 15/07/2010), n.16582

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ROSELLI Federico – Presidente –

Dott. AMOROSO Giovanni – rel. Consigliere –

Dott. NOBILE Vittorio – Consigliere –

Dott. NAPOLETANO Giuseppe – Consigliere –

Dott. CURZIO Pietro – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

PROGETTO COOPERATIVA SOCIALE ONLUS, in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

TACITO 39, presso lo studio dell’avvocato FAVINO GIULIO, che la

rappresenta e difende unitamente all’avvocato PELIZZONI FERDINANDO,

giusta mandato a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona

del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA DELLA FREZZA 17, presso l’Avvocatura Centrale

dell’Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati CORRERA

FABRIZIO, CORETTI ANTONIETTA, SGROI ANTONIO, giusta mandato in calce

al ricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 153/2006 della CORTE D’APPELLO di BRESCIA,

depositata il 24/06/2006 r.g.n. 40/05;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

06/05/2010 dal Consigliere Dott. GIOVANNI AMOROSO;

udito l’Avvocato FAVINO GIULIO;

udito l’Avvocato LUIGI CALIULO per delega ANTONINO SGROI;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

MATERA Marcello che ha concluso per il rigetto del ricorso.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. Con ricorso depositato il 25 gennaio 2005 l’Inps proponeva appello contro la sentenza n. 451104 del Tribunale di Brescia, con la quale era stata accolta l’opposizione proposta dalla Progetto cooperativa sociale a r.l. contro la cartella esattoriale notificata dalla Esatri, relativa al recupero di contributi e relative sanzioni per centoventi lavoratori, che avevano prestato la propria opera per la cooperativa negli anni dal 1994 al 1999, essendo stata ritenuta inammissibile la prova testimoniale dedotta dall’Istituto e non provata la natura subordinata dei rapporti di collaborazione in contestazione.

Lamentava l’appellante l’erroneita’ del rigetto delle istanze istruttorie, per le quali insisteva, nonche’ comunque l’erroneita’ della pronuncia, non avendo il giudice di primo grado valutato la prova documentale prodotta attestante sotto molteplici profili la natura subordinata delle collaborazioni, ancorche’ occasionali, nonche’ l’obbligo assunto dalla cooperativa, nei confronti delle amministrazioni pubbliche appaltanti, di procedere regolarmente alla assunzione di lavoratori subordinati.

Si costituiva in giudizio la societa’ appellata riproponendo l’eccezione preliminare di difetto di legittimazione attiva per insussistenza della titolarita’ del credito in capo all’Inps o comunque di carenza di interesse, essendo il credito medesimo stato ceduto alla SCCI. Ribadiva poi l’inammissibilita’ della prova testimoniale dedotta e contestava nel merito in fatto e in diritto gli argomenti svolti a sostegno della impugnazione.

2. Con sentenza del 16 marzo – 24 giugno 2006 la Corte d’appello accoglieva parzialmente l’impugnazione e in riforma della sentenza di primo grado limitava la condannava dell’appellata al pagamento di contributi, sanzioni e interessi solo ai rapporti di lavoro, ritenuti di natura subordinata, intercorsi con W.B., C. C., B.M., C.M.G., M.S., Ca.Ca., C.G., M.N., C. S.M., F.L., C.B.; compensava interamente le spese processuali di ambo i gradi.

3. Avverso questa pronuncia propone ricorso per cassazione la cooperativa, originaria ricorrente.

Resiste con controricorso l’INPS.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Il ricorso e’ articolato in due motivi.

Con il primo motivo di gravame la cooperativa ricorrente lamenta che i giudici di merito abbiano erroneamente riconosciuto la legittimazione attiva dell’Inps, nonostante il credito per cui e’ causa e’ stato ceduto dall’Inps alla SCCI e l’appello sia stata presentato solo dall’Inps. La ricorrente cooperativa ha eccepito il difetto di legittimazione attiva dell’Istituto per l’intervenuta cessione del credito alla SCCI o comunque l’insussistenza dell’interesse ad agire trattandosi di una cessione pro soluto.

Con il secondo motivo di doglianza la societa’ lamenta che i giudici di merito siano incorsi in vizio di motivazione in punto qualificazione, quali subordinati, dei rapporti di lavoro per cui e’ causa.

2. Il primo motivo del ricorso e’ infondato.

Analoga questione risulta essere stata affrontata da questa Corte, proprio con riguardo ad una decisione di merito proveniente dalla Corte di appello di Brescia, nella sentenza del 4 ottobre 2006, n. 21347. Con questa pronuncia e’ stata rigettata la doglianza proposta dalla parte privata evidenziando che la qualifica da parte dell’Inps di mandatario della Scci, presuppone, tenuto conto della L. n. 448 del 1998, art. 13 che l’Inps in ogni caso rappresenti sempre e comunque la SCCI. In tal senso v, anche Cass., sez. lav., 4 luglio 2007, n. 15041, che ha affermato che, in materia di cessione e cartolarizzazione dei crediti Inps, qualora i debitori promuovano, avverso il ruolo, giudizi di merito e di opposizione ai sensi della L. n. 448 del 1998, art. 13, comma 8 sussiste litisconsorzio necessario nel lato passivo tra l’INPS ed il cessionario, non potendosi ritenere la menzionata disposizione tacitamente abrogata dal D.Lgs. n. 46 del 1999, art. 24, comma 5 il quale – prima della modifica introdotta dal D.L. n. 209 del 2002, convertito in L. n. 265 del 2002 – prevedeva che l’opposizione contro l’iscrizione a ruolo venisse notificata all’ente impositore ed al cessionario.

3. Inammissibili sono poi le censure (di cui al secondo motivo) della cooperativa ricorrente che afferiscono alla valutazione delle risultanze processuali e che hanno condotto i giudici d’appello a ritenere sussistenti i presupposti della subordinazione per i lavoratori sopra indicati in narrativa.

La Corte territoriale in particolare ha tenuto conto delle dichiarazioni rese dai lavoratori agli ispettori del lavoro, esaminate distintamente ed in dettaglio, da cui erano emersi tutti gli elementi indizianti della subordinazione: orario di lavoro, luogo di lavoro, modalita’ di retribuzione, potere direttivo, assenza di rischio.

Si tratta di tipiche valutazioni di merito non censurabili in sede di legittimita’ avendo la Corte d’appello offerto una motivazione sufficiente e non contraddittoria.

D’altra parte la ricorrente non indica elementi di contraddittorieta’ nella sentenza impugnata ed anzi chiude il (secondo) motivo di ricorso con un quesito ex art. 366 bis c.p.c. che e’ formulato in diritto in riferimento agli artt. 116 e 192 c.p.c. affermando che le prove assunte nel procedimento disciplinare devono essere valutate dal giudice secondo prudente apprezzamento, laddove il contenuto della censura consiste nella sostanza in una diversa lettura, da parte del ricorrente, delle risultanze processuali.

Sotto il profilo del vizio di motivazione poi manca la “chiara indicazione del fatto controverso” ex art. 366 bis c.p.c. Questa Corte (Cass., sez. un., 12 maggio 2008, n. 11652) ha affermato in proposito che, atteso che, secondo quanto dispone l’art. 366 bis c.p.c., nel caso di denuncia di vizio di motivazione ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5, l’illustrazione di ciascun motivo deve contenere, a pena di inammissibilita’, la chiara indicazione del fatto controverso in relazione al quale la motivazione si assume omessa o contraddittoria, ovvero le ragioni per le quali la dedotta insufficienza della motivazione la renda inidonea a giustificare la decisione, il motivo e’ inammissibile allorquando il ricorrente non indichi le circostanze rilevanti ai fini della decisione in relazione al giudizio espresso nella sentenza impugnata. Cfr. anche Cass., sez. 3^, 7 aprile 2008, n. 8897, che ha precisato che, allorche’ nel ricorso per cassazione si lamenti un vizio di motivazione della sentenza impugnata in merito ad un fatto controverso, l’onere di indicare chiaramente tale fatto ovvero le ragioni per le quali la motivazione e’ insufficiente, imposto dall’art. 366 bis c.p.c., deve essere adempiuto non gia’ e non solo illustrando il relativo motivo di ricorso, ma anche formulando, al termine di esso, una indicazione riassuntiva e sintetica, che costituisca un quid pluris, rispetto all’illustrazione del motivo, e che consenta al giudice di valutare immediatamente l’ammissibilita’ del ricorso.

4. Il ricorso va quindi rigettato.

Alla soccombenza consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali di questo giudizio di cassazione nella misura liquidata in dispositivo.

P.Q.M.

LA CORTE rigetta il ricorso; condanna il ricorrente al pagamento delle spese di questo giudizio di cassazione liquidate in Euro 10,00 oltre Euro 2.000,00 (duemila/00) per onorario d’avvocato ed oltre IVA, CPA e spese generali.

Cosi’ deciso in Roma, il 6 maggio 2010.

Depositato in Cancelleria il 15 luglio 2010

 

 

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