Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16582 del 11/06/2021
Cassazione civile sez. trib., 11/06/2021, (ud. 03/03/2021, dep. 11/06/2021), n.16582
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. STALLA Giacomo Maria – Presidente –
Dott. PAOLITTO Liberato – Consigliere –
Dott. RUSSO Rita – Consigliere –
Dott. MONDINI Antonio – Consigliere –
Dott. PEPE Stefano – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 4410/2015 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE, (C.F.: (OMISSIS)), in persona del Direttore
pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello
Stato (C.F.: (OMISSIS)), presso i cui uffici in Roma, Via dei
Portoghesi 12, è domiciliata;
– ricorrente –
Contro
F.LLI M. MARMI S.r.l., in persona dei rappresentanti pro
tempore, rappresentata e difesa dagli Avv. Sergio Menchini e Maio G.
Ridola ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest’ultimo
in Roma, Via Ludovisi n. 35;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 1277/30/14 della Commissione tributaria
Regionale della Toscana, depositata il 19/6/2014 e notificata il
15/7/2014;
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 03/03/2021
dal Consigliere Dott. Stefano Pepe.
Fatto
RITENUTO
Che:
1. Con avviso di accertamento n. (OMISSIS) l’Agenzia delle entrate chiedeva il pagamento delle imposte di registro, ipotecaria e catastale in misura proporzionale relativamente all’atto pubblico stipulato il 23.2.2005, registrato il 4.3.2005, avente ad oggetto la permuta tra la Apuana Marmi Srl e la F.lli M. marmi S.r.l. di terrenti aventi diverso valore e il conseguente conguaglio da parte della seconda a favore della prima. Le parti nell’atto avevano dichiarato di sottoporre lo stesso al regime IVA con conseguente pagamento dell’imposta di registro, ipotecaria e catastale in misura fissa.
L’avviso di accertamento si fondava sul fatto che l’Amministrazione finanziaria non riteneva le suindicate cessioni dei terreni rientranti nel campo di applicazione dell’IVA ai sensi del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 2, comma 3, lett. a), in quanto non suscettibili di utilizzazione edificatoria.
2. La società contribuente impugnava l’avviso di liquidazione rilevando che con l’atto sottoposto a tassazione non aveva ad oggetto il trasferimento del diritto di proprietà ma la sola cessione dei diritti concessori sui terreni in esso indicati e, comunque, quest’ultimi risultavano avere destinazione edificatoria.
3. La Commissione tributaria regionale della Toscana (CTR) con sentenza n. 1277/30/14, depositata il 19/6/2014, rigettava l’appello proposto dall’Agenzia delle entrate e, per l’effetto confermava la decisione di primo grado sul rilievo che oggetto della permuta non era il diritto di proprietà, essendo i terreni in essa indicati di proprietà del Comune di Massa Carrara che li aveva dati in concessione ai privati per fini estrattivi e, pertanto, l’atto era stato legittimamente sottoposto ad IVA del D.P.R. n. 633 del 1972, ex art. 3, comma 2.
3. Avverso tale sentenza l’Agenzia delle entrate propone ricorso per cassazione affidato a tre motivi.
4. La contribuente ha depositato controricorso.
5. Con istanza del 5.2.2021 l’Agenzia dell’entrate comunicava che la Direzione Provinciale di Massa Carrara dava atto della presentazione da parte della contribuente della domanda ai sensi del D.L. n. 1991 del 2018, ex artt. 6 e 7 e dell’avvenuto pagamento integrale delle somme dovute. In ragione di ciò, l’Amministrazione chiedeva dichiararsi l’estinzione del giudizio con compensazione delle spese di lite.
6. La contribuente con nota depositata in prossimità della camera di consiglio formulava, in ragione di quanto rappresentato dalla ricorrente, richiesta di dichiarazione di estinzione del giudizio con compensazione delle spese.
Diritto
CONSIDERATO
Che:
In tale situazione, concorrendo tutti i presupposti di cui al D.L. n. 119 del 2018, art. 6, conv. con modif. in L. n. 136 del 2018 è possibile pervenire, come richiesto dalla ricorrente, ad una pronuncia di estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere, in seguito alla definizione della lite e alla sopravvenuta carenza di interesse ad una decisione di merito.
2. Le spese vanno compensate avuto riguardo all’esito della controversia chiusasi con la definizione agevolata.
PQM
dichiara l’estinzione del giudizio per intervenuta cessazione della materia del contendere e compensa le spese processuali.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio mediante collegamento da remoto, ai sensi del D.L. 28 ottobre 2020, n. 137, art. 23, comma 9, conv. con modif. dalla L. 18 dicembre 2020, n. 176, il 3 marzo 2021.
Depositato in Cancelleria il 11 giugno 2021