Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16582 del 05/08/2016


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Cassazione civile sez. II, 05/08/2016, (ud. 11/05/2016, dep. 05/08/2016), n.16582

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MIGLIUCCI Emilio – Presidente –

Dott. PARZIALE Ippolisto – Consigliere –

Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – Consigliere –

Dott. ORILIA Lorenzo – Consigliere –

Dott. SCALISI Antonino – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 19950-2011 proposto da:

F.O., (OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE

DELLE MILIZIE 114, presso lo studio dell’avvocato GIAN MARCO

CHERTIZZA, che lo rappresenta e difende con procura speciale rep.

10931 del 4/5/2016;

– ricorrente –

contro

B.A., elettivamente domiciliato in ROMA, LARGO C. GOLDONI

N.47, presso lo studio dell’avvocato FABIO PUCCI, che lo rappresenta

e difende;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1123/2011 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 16/03/2011;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

11/05/2016 dal Consigliere Dott. ANTONINO SCALISI;

udito l’Avvocato CHERTIZZA Gian Marco, difensore del ricorrente che

ha chiesto l’accoglimento del ricorso;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. DE

RENZIS Luisa, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

F.P. con atto di citazione del 15 ottobre 1993 conveniva in giudizio davanti al Tribunale di Roma F.O. e, premettendo di essere proprietaria del fondo sito in (OMISSIS), confinante con la proprietà di F.O.. il quale aveva iniziato la costruzione di un fabbricato senza il rispetto delle distane legali, previste dal Piano regolatore del Comune di (OMISSIS) e aveva realizzato illegittime servitù di vedute ed un muretto sulla sua proprietà, chiedeva che il convenuto fosse condannato alla demolizione della costruzione realizzata a distanza illegale del muro che aveva eretto sulla sua proprietà e in via subordinata la eliminazione delle servitù di veduta.

Si costituiva in giudizio B.A. quale erede di F.P. deceduta nelle more del processo facendo proprie le difese della sua dante causa.

Il Tribunale di Roma, con sentenza n. 504 del 2004 in accoglimento della domanda proposta da F.P., condannava il convenuto F.O. ad arretrare di metri cinque dal confine il fabbricato dal medesimo edificato a distanza inferiore a quella prescritta dal vigente strumento urbanistico.

La Corte di Appello di Roma, pronunciandosi su appello di F.O. e a contraddittorio integro, con sentenza n. 1123 del 2011, confermava la sentenza impugnata.

Secondo la Corte romana, per quel che interessa nella presente sede: a) era inammissibile, ex art. 345 c.p.c., la documentazione prodotta per la prima volta in sede di appello, non ricorrendone i presupposti voluti da tale norma, b) doveva escludersi che la costruzione fosse stata realizzata in sostituzione di preesistente manufatto edificato sotto il vigore delle distanze prescritte dall’art. 873 c.c..

La cassazione di questa sentenza è stata chiesta da F.O., con ricorso affidato a due motivi, illustrati con memoria. B.A. ha resistito con controricorso. F.O. ha depositato in cancelleria atto di nomina di nuovo difensore nella persona del l’avv. Chertizza Gian Marco.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1.= Con il primo motivo di ricorso F.O. lamenta la violazione dell’art. 100 c.p.c. in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3. Secondo il ricorrente la Corte distrettuale, posto che risultava dalla documentazione che B. sin dall’anno 1999 avesse venduto ai sigg. C. e Z. il fondo per la cui violazione delle distanze legali verteva la causa, avrebbe dovuto, e non lo avrebbe fatto, rilevare l’assenza in capo all’appellato dell’interesse ad agire ex art. 100 c.p.c. e avrebbe dovuto dichiarare la carenza di legittimazione passiva dello stesso.

1.1.= Il motivo è infondato.

Come è, già, stato detto da questa Corte che qui si richiama e si ribadisce (Cass. ord. 28816 del 2013), premesso che il B., erede dell’istante F.P. ha rivestito la qualità di attore nel giudizio dalla stessa proposto per far valere la violazione da parte del convenuto, delle distanze legali dal proprio fondo e che al medesimo era stato correttamente notificato dal ricorrente l’appello, la vendita del fondo avvenuta, successivamente all’instaurazione del presente giudizio, integra l’ipotesi della successione a titolo particolare nel diritto controverso (art. 111 c.p.c.), per cui il giudizio prosegue tra le aperti originarie, rimanendo il B. soggetto legittimato ad agire.

Come insegnano le SSUU. di questa Corte di Cassazione (Cass. n. 22727 del 03/11/2011) in caso di successione a titolo particolare nel diritto controverso, il processo prosegue fra le parti originarie e, anche quando non vi sia estromissione del convenuto ai sensi dell’art. 111 c.p.c., comma 3, la sentenza ha, comunque, effetto contro il successore a titolo particolare, il quale può intervenire o essere chiamato nel giudizio, divenendone parte a tutti gli effetti; nè peraltro la circostanza per cui, contro tale successore, detta sentenza, pur se pronunciata in confronto del solo originario convenuto, abbia efficacia anche come titolo esecutivo, elimina l’attualità dell’interesse dell’attore ad agire contro l’originario convenuto.

Senza dire che, comunque, nel caso specifico, il donarmi aveva interesse a proseguire il giudizio sia perchè in caso di esito negativo avrebbe potuto essere chiamato in garanzia dal soggetto cui aveva trasferito il bene e, sia soprattutto, per vedersi riconoscere, in caso di vittoria, il diritto al rimborso delle spese del giudizio.

1.2.= Inammissibile è l’eccezione avanzata dal ricorrente con la memoria ex art. 378 c.p.c. per novità dell’eccezione e/o soprattutto per mancata specificità. Secondo il ricorrente, essendo intervenuto tra gli acquirenti del fondo ( C. e Z.) cd il sig. F. un accordo per la determinazione dei confini catastali (verbale di riapposizione dei termini sui confini castali) del 08/03/2008 a Rogito del Notaio Dott. Maciariello era venuta a cessare la materia del contendere e, quindi, l’interesse ad agire e a proseguire il giudizio. Epperò, non solo tale eccezione viene formulata per la prima volta, e con la memoria ex art. 378 c.p.c., ma il ricorrente omette, anche. di riportare il contenuto essenziale dell’accordo intervenuto tra gli acquirenti e il sig. F. e di indicare in quale parte del carteggio processuale, quel documento esisterebbe e dovrebbe essere ricercato, non consentendo a questa Corte di avere piena conoscenza dell’eccezione.

Senza dire che, tuttavia e/o comunque, il B. anche in presenza di un siffatto accordo continua ad avere interesse alla definizione del giudizio, quantomeno in ordine al profilo del regolamento delle spese del giudizio.

2.= Con il secondo motivo il ricorrente lamenta la violazione dell’art. 345 c.p.c., comma 2, ante riforma, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3. In particolare, il ricorrente deduce che, erroneamente, era stato applicato alla specie l’art. 345 c.p.c. nel testo novellato dalla L. n. 353 del 1990, pertanto, la sentenza non aveva esaminato la documentazione prodotta dalla quale era emersa l’esistenza di un precedente fabbricato realizzato ben prima dell’entrata in vigore dello strumento urbanistico, che aveva imposto prescrizioni in materia di distanze legali più restrittive di quelle stabilite dall’art. 873 c.c..

2.1.= Il motivo è infondato.

Come è già stato detto e qui si condivide e si ribadisce (Cass. ord. 28816 del 2013): va qui osservato che nell’ipotesi in esame non era applicabile l’art. 345 c.p.c. nel testo novellato dalla L. n. 353 del 1990 ed entrato in vigore il 30 aprile 1995, essendo il presente giudizio iniziato nel 1993. Sicchè, la questione era solo quella di verificare se l’omesso esame di tale documentazione abbia influito in maniera determinante sulla decisione.

Premesso che la sentenza ha escluso, in base alla valutazione degli elementi acquisiti, che fosse preesistente altro fabbricato, la denuncia di omesso esame della documentazione prodotta postula che sia dimostrata la decisività di tale documento, dovendo qui rilevarsi che intanto può configurarsi il vizio di motivazione per omesso esame di un documento o delle risultanze di una prova in quanto si tratti di un elemento probatorio la cui acquisizione sia tale da invalidare, con giudizio di certezza e non di mera probabilità, l’efficacia probatoria delle altre risultanze di causa su cui si è fondato il convincimento del giudice del merito, sì che la “ratio decidendi” venga a trovarsi priva di base. Non può essere denunciato il mancato esame di elementi che siano suscettibili di essere liberamente apprezzati unitamente ad altri con essi contrastanti nell’ambito della valutazione discrezionale del complessivo materiale probatorio riservata al giudice di merito.

Nella specie, la censura è generica posto che nel ricorso non sono indicati gli elementi – contenuti in tale documentazione – relativi alle caratteristiche e alle dimensioni del preesistente manufatto, cosicchè non è possibile verificare che l’immobile costruito sia una mera ricostruzione di quello preesistente, ovvero, abbia le medesime caratteristiche di questo, senza alcun aumento di volumetria, dovendo qui ricordarsi che si ha “mera ricostruzione” se l’intervento si traduca nell’esatto ripristino delle strutture precedenti, senza alcuna variazione rispetto alle originarie dimensioni dell’edificio e, in particolare, senza aumenti della volumetria nè delle superfici occupate in relazione alla originaria sagoma di ingombro; in presenza di tali aumenti, si verte, invece, in ipotesi di “nuova costruzione”, come tale sottoposta alla disciplina in tema di distanze vigente al momento della medesima (S.U. ord. 21578711; Cass. 3391/09)”.

In definitiva, il ricorso va rigettato e il ricorrente, in ragione del principio di soccombenza ex art. 91 c.p.c., condannato al pagamento delle spese del presente giudizio di cassazione, che vengono liquidate con il dispositivo.

PQM

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente a rimborsare alla parte controricorrente le spese del presente giudizio di cassazione che liquida in Euro 2.700,00 di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre spese generali ed accessori come per legge.

Così deciso in Roma, nella Camera del Consiglio della Sezione Seconda Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 11 maggio 2016.

Depositato in Cancelleria il 5 agosto 2016

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