Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16582 del 05/07/2017


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Cassazione civile, sez. lav., 05/07/2017, (ud. 23/03/2017, dep.05/07/2017),  n. 16582

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. NOBILE Vittorio – Presidente –

Dott. NEGRI DELLA TORRE Paolo – Consigliere –

Dott. LORITO Matilde – Consigliere –

Dott. LEO Giuseppina – Consigliere –

Dott. AMENDOLA Fabrizio – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 13590/2011 proposto da:

POSTE ITALIANE S.P.A. C.F. (OMISSIS), in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

PO 25b, presso lo studio dell’avvocato ROBERTO PESSI, che la

rappresenta e difende, giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

C.M.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 876/2010 della CORTE D’APPELLO di FIRENZE,

depositata il 15/06/2010 R.G.N. 1679/2007.

Fatto

RILEVATO

che con sentenza in data 15 giugno 2010 la Corte di Appello di Firenze ha confermato la sentenza del Tribunale di Grosseto che aveva dichiarato la nullità della clausola appositiva del termine “ai sensi del D.Lgs. n. 368 del 2001, art. 1, per ragioni di carattere sostitutivo correlate alla specifica esigenza di provvedere alla sostituzione del personale addetto al servizio di smistamento e trasporto presso il CPO di (OMISSIS) assente dal 15.3.2004 al 31.5.2004”, di cui al contratto di lavoro stipulato tra C.M. e Poste Italiane Spa, e la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, con condanna della società al pagamento delle retribuzioni maturate;

che avverso tale sentenza Poste Italiane Spa ha proposto ricorso affidato a plurimi motivi, cui non ha opposto difese l’intimato, benchè il ricorso per cassazione sia stato ritualmente notificato in data 18 maggio 2011;

che la società ha comunicato memoria.

Diritto

CONSIDERATO

che con il primo motivo del ricorso principale si denuncia violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 368 del 2001, art. 1 e nullità del procedimento per avere la sentenza impugnata ritenuto la nullità del termine apposto al contratto de quo per genericità della clausola; con il secondo motivo si denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 115 c.p.c., nonchè vizi di motivazione; con il terzo motivo ci si duole che l’impugnata sentenza non avrebbe condiviso la prospettazione dell’esponente società secondo cui, anche in caso di termine nullo, non avrebbe luogo la trasformazione del rapporto in contratto a tempo indeterminato con condanna della datrice di lavoro alla riammissione in servizio del dipendente; con il quarto motivo si denuncia ancora violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alle richieste economiche della lavoratrice prive di adeguato supporto probatorio; infine la società ha invocato l’applicazione della L. n. 183 del 2010, art. 32 e lamenta ancora che la Corte del merito abbia dichiarato che la prova dell’aliunde perceptum gravi sul datore di lavoro;

che ritiene il Collegio si debba accogliere il primo motivo di ricorso con cui si censura diffusamente l’assunto della Corte territoriale che ha ritenuto la nullità del termine in quanto la causale non soddisferebbe il requisito di specificità voluto dal legislatore;

che la questione in esame è già stata affrontata numerose volte da questa Corte che l’ha condivisibilmente risolta con l’enunciazione del principio secondo cui, in tema di assunzione a termine di lavoratori subordinati per ragioni di carattere sostitutivo, alla luce della sentenza della Corte costituzionale n 214 del 2009, con cui è stata dichiarata infondata la questione di legittimità costituzionale del D.Lgs. n. 368 del 2001, art. 1, comma 2, l’onere di specificazione delle predette ragioni è correlato alla finalità di assicurare la trasparenza e la veridicità della causa dell’apposizione del termine e l’immodificabilità della stessa nei corso del rapporto; pertanto, nelle situazioni aziendali complesse, in cui la sostituzione non è riferita ad una singola persona, ma ad una funzione produttiva specifica, occasionalmente scoperta, l’apposizione del termine deve considerarsi legittima se l’enunciazione dell’esigenza di sostituire lavoratori assenti – da sola insufficiente ad assolvere l’onere di specificazione delle ragioni stesse – risulti integrata dall’indicazione di elementi ulteriori (quali l’ambito territoriale di riferimento, il luogo della prestazione lavorativa, le mansioni dei lavoratori da sostituire, il diritto degli stessi alla conservazione del posto di lavoro) che consentano di determinare il numero dei lavoratori da sostituire, ancorchè non identificati nominativamente, ferma restando, in ogni caso, la verificabilità della sussistenza effettiva del prospettato presupposto di legittimità (cfr., tra le innumerevoli, ab imo Cass. nn. 1576 e 1577 del 2010 nonchè Cass. nn. 4267 e 27052 del 2011; nn. 565, 6216, 8966, 13239 del 2012; n. 1928 del 2014; cui tutte si rinvia per ulteriori argomentazioni di supporto);

che al riguardo deve essere richiamato anche quanto ribadito dalla Corte Costituzionale, che, nella sentenza n. 107 del 2013, ha avallato detto orientamento giurisprudenziale, costituente diritto vivente ai fini dello scrutinio di legittimità costituzionale demandatole;

che appare quindi in violazione del disposto normativo, così come interpretato dalla giurisprudenza di questa Corte, la sentenza impugnata allorquando giudica l’assenza di specificità della causale apposta al contratto di lavoro a termine in discussione, non avendo in particolare tenuto conto del fatto che il concetto di specificità deve essere collegato a situazioni aziendali non più standardizzate, ma obiettive, con riferimento alle realtà specifiche in cui il contratto viene ad essere calato; in particolare non emerge una congrua considerazione di tutti gli elementi indicati nel contratto individuale e considerati come significativi dalla giurisprudenza richiamata e cioè ambito territoriale, luogo della prestazione lavorativa, mansioni dei lavoratori da sostituire, diritto degli stessi alla conservazione del posto di lavoro, periodo di tempo al quale le enunciate esigenze di carattere sostitutivo facevano riferimento (v. da ultimo, in vicende sostanzialmente sovrapponibili alla presente, Cass. n. 1605 del 2016 ed ord. 6 n. 182 del 2016);

che pertanto va accolto il primo motivo del ricorso, con assorbimento degli altri, successivi in ordine logico, con cassazione della sentenza impugnata in relazione alle censure accolte e rinvio al Giudice designato in dispositivo, che procederà a nuovo esame conformandosi agli indicati principi di diritto e provvederà altresì sulle spese del giudizio.

PQM

 

La Corte accoglie il primo motivo del ricorso, assorbiti gli altri, cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia alla Corte di Appello di Firenze, in diversa composizione, anche per la regolazione delle spese.

Così deciso in Roma, nella Adunanza camerale, il 23 marzo 2017.

Depositato in Cancelleria il 5 luglio 2017

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