Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16581 del 11/06/2021

Cassazione civile sez. trib., 11/06/2021, (ud. 17/02/2021, dep. 11/06/2021), n.16581

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. STALLA Giacomo Maria – Presidente –

Dott. PAOLITTO Liberato – Consigliere –

Dott. RUSSO Rita – Consigliere –

Dott. D’ORIANO Milena – Consigliere –

Dott. MARTORELLI Raffaele – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 23659-2017 proposto da:

FUNIVIE MADONNA DI CAMPIGLIO SPA, elettivamente domiciliata in ROMA,

VIA CRESCENZIO 91, presso lo studio dell’avvocato CLAUDIO LUCISANO,

che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato PAOLO

TONIOLATTI;

– ricorrente –

contro

COMUNE PINZOLO, elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE MAZZINI 11,

presso lo studio dell’avvocato PAOLO STELLA RICHTER, che lo

rappresenta e difende;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 26/2017 della COMM. TRIBUTARIA II GRADO di

TRENTO, depositata il 06/03/2017;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di Consiglio del

17/02/2021 dal Consigliere Dott. MARTORELLI RAFFAELE;

lette le conclusioni scritte del pubblico ministero in persona del

sostituto procuratore generale Dott. DE AUGUSTINIS UMBERTO che ha

chiesto l’accoglimento del primo motivo del ricorso.

 

Fatto

Con ricorso depositato il 25 novembre 2013, la Funivie Madonna di Campiglio S.p.A. impugnava dinanzi alla Commissione Tributaria di I grado di Trento due avvisi di accertamento ICI, l’uno per Euro 53.300,00 e l’altro per Euro 53.210,00, relativi, rispettivamente, agli anni di imposta 2008 e 2009, afferenti alle strutture di proprietà della stessa site in Madonna di Campiglio, adibite al trasporto di utenti a fini turistici e sportivi. Precisava che dette strutture, da sempre munite di classificazione catastale “E/1 Stazioni per servizi di trasporto terrestri, marittimi e aerei”, erano esenti dal versamento dell’imposta. Il nuovo classamento catastale da parte del Comune di Pinzolo, aveva comportato il passaggio alla categoria D/8 e D/1, con atti che la Società aveva impugnato con quindici distinti ricorsi precedentemente incardinati dinanzi alla medesima Commissione Tributaria di I grado, e all’epoca ancora pendenti.

La contribuente chiedeva, pertanto, disporsi la sospensione del procedimento ai sensi dell’art. 295 c.p.c., sul presupposto della necessaria pregiudizialità della decisione sul nuovo classamento rispetto alla pretesa impositiva del Comune, ad esso conseguente, sollevando, altresì, eccezioni di natura formale (nullità degli avvisi di accertamento ICI per mancanza di motivazione) e sostanziale (infondatezza della pretesa impositiva).

La C.T. di primo grado, dopo aver inizialmente disposto la sospensione del processo, con sentenza n. 128/02/15, accoglieva nel merito il ricorso della Società Funivie, dando atto che, con propria precedente sentenza n. 280/02/ 14, erano stati nel frattempo decisi, in senso favorevole alla Società, i quindici ricorsi dalla stessa proposti avverso il nuovo classamento catastale. In particolare, detta decisione, alla quale la Commissione riteneva di uniformarsi, aveva affermato l’insussistenza dei presupposti per procedere al nuovo classamento, basandosi sulle disposizioni della I.p. n. 7/87, che includeva gli impianti funiviari nel novero dei servizi di trasporto pubblico; ritenendo, così, che lo scopo di lucro perseguito dalla Società Funivie, nell’esercizio dei medesimi, fosse irrilevante, tenuto conto della affermata stretta strumentalità degli impianti all’esercizio dell’attività di trasporto pubblico.

Il Comune di Pinzolo proponeva appello dinanzi alla Commissione Tributaria di II grado, deducendo la piena congruenza degli avvisi di accertamento ICI in ordine alla attuale categoria catastale, precisando che l’annullamento degli stessi avrebbe potuto essere disposto unicamente a seguito del definitivo accoglimento delle pretese della Società in ordine alla modifica del classamento catastale. Dal canto suo, la Società Funivie, resisteva insistendo nella correttezza della classificazione originaria E/1 ed, in via subordinata, chiedeva disporsi la sospensione del giudizio ex art. 295 c.p.c., rappresentando che, nel frattempo, la sentenza n. 280/02/14 resa in tema di nuovo classamento catastale – alla quale si era uniformata la sentenza n. 128/02/15 gravata dal Comune di Pinzolo – era stata integralmente riformata dalla Commissione Tributaria di II grado con sentenza n. 102//01/ 16 e che avverso la stessa la Società Funivie aveva proposto ricorso per cassazione.

Con sentenza n. 26/01/17, la Commissione Tributaria di II grado, dato atto della propria sentenza n. 102/01/16, accoglieva il gravame del Comune di Pinzolo. La Commissione Tributaria di II grado, in tal senso, confermava l’orientamento già espresso nella sentenza n. 102/01/16, secondo cui “gli impianti a fune destinati agli sport invernali” non potevano essere considerati come “stazioni per servizi di trasporto…perchè erano destinati a servire una utenza elitaria legata a interessi sportivi e turistici”. Riteneva, altresì non meritevole di accoglimento l’istanza di sospensione del processo formulata ai sensi dell’art. 295 c.p.c. in relazione alla pendenza dinanzi alla Corte di Cassazione del giudizio di legittimità sulla sentenza n. 102/01/16, nè che vi fosse, in ogni caso, ragione per la sospensione ai sensi dell’art. 337 c.p.c., comma 2.

La Società Funivie Madonna di Campiglio proponeva ricorso avverso sentenza n. 26/01/17, innanzi a questa Corte deducendo, con unico motivo:

– nullità della sentenza per error in procedendo ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, per violazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 39, comma 1 bis, e comunque dell’art. 295 c.p.c., per non avere il Giudice di II grado disposto la sospensione del processo de quo sino alla definizione, con sentenza passata in giudicato, del separato giudizio vertente sulla classe catastale degli immobili oggetto degli avvisi di accertamento ICI impugnati.

Ciò per la stretta pregiudizialità con la questione oggetto del presente procedimento, nel quale la ricorrente aveva impugnato gli avvisi di accertamento ICI notificati dal Comune di Pinzolo proprio sulla base del nuovo classamento.

Si costituiva il Comune di Pinzolo che resisteva, depositando controricorso, con cui veniva dedotta l’inammissibilità del ricorso.

In data 4.2.21, la Società Funivie Madonna di Campiglio depositava memoria ex art. 380 bis c.p.c., comma 1.

Il Procuratore Generale depositava conclusioni, in data 8.2.2021, con cui riteneva fondato il ricorso della società contribuente.

Con istanza motivata di rinvio, il Comune di Pinzolo eccepiva che il deposito della requisitoria da parte del P.G. era avvenuto oltre il termine di cui all’art. 380 bis c.p.c., n. 1, nonchè oltre il termine per il deposito di memorie difensive delle parti; pertanto, poichè non era stato possibile replicare e depositare memoria (che tenesse conto delle conclusioni del P.G.), chiedeva rinvio dell’udienza per poter provvedere ad una compiuta difesa che tenesse conto anche delle conclusioni del P.G..

Diritto

CONSIDERATO

che:

Va preliminarmente osservato, in ordine alla richiesta, da ultimo formulata dal Comune di Pinzolo, che la stessa non può trovare accoglimento. La eccepita tardività del deposito delle conclusioni del PG non legittima, infatti, la richiesta di rinvio, in quanto dell’atto tardivamente depositato, il giudicante non deve tener conto ai fini della decisione.

Esaminando il proposto ricorso, la Corte ritiene che lo stesso sia fondato. Come osservato da questa Corte (Cass. Ord. n. 421 del 10/01/2014) “In tema di processo tributario, tra la controversia che oppone il contribuente all’Agenzia del territorio in ordine all’impugnazione della rendita catastale attribuita ad un immobile e quella, instaurata dallo stesso contribuente contro il Comune, avente ad oggetto l’impugnazione della liquidazione dell’ICI gravante sull’immobile cui sia stata attribuita la rendita contestata, sussiste un rapporto di pregiudizialità che impone, ai sensi dell’art. 295 c.p.c., la sospensione del secondo giudizio fino alla definizione del primo con autorità di giudicato, in quanto la decisione sulla determinazione della rendita si riflette necessariamente, condizionandola, su quella relativa alla liquidazione dell’imposta.(Cfr. anche Cass. Sez. 5, Sentenza n. 9203 del 18/04/2007 e n. 21765/17).

Tale pregiudizialità, se elusa, crea il concreto pericolo di formazione di giudicati contrastanti, effetto che, processualmente, la norma dell’art. 295 c.p.c. mira ad impedire.

Pertanto, la sentenza impugnata va cassata con rinvio alla C.T. di secondo grado di Trento, che dovrà sospendere il presente giudizio fino alla definizione del giudizio pendente sull’impugnativa dell’avviso di classamento, e regolerà anche le spese del presente giudizio di cassazione.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza gravata e rinvia alla Commissione Tributaria di secondo grado di Trento, che in diversa composizione sospenderà il presente giudizio fino alla formazione del giudicato sull’impugnativa dell’avviso di classamento, regolando anche le spese del presente giudizio di cassazione.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio da remoto, il 17 febbraio 2021.

Depositato in Cancelleria il 11 giugno 2021

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