Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16581 del 05/08/2016


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Cassazione civile sez. II, 05/08/2016, (ud. 11/05/2016, dep. 05/08/2016), n.16581

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MIGLIUCCI Emilio – Presidente –

Dott. PARZIALE Ippolisto – Consigliere –

Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – Consigliere –

Dott. ORILIA Lorenzo – Consigliere –

Dott. SCALISI Antonino – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 2145-2012 proposto da:

B.L., (OMISSIS), F.F. (OMISSIS),

elettivamente domiciliati in ROMA, VIA F. CONFALONIERI 5, presso lo

studio dell’avvocato ANDREA MANZI, rappresentati e difesi dagli

avvocati GIANCARLO MAZZETTO, MARCO DE CRISTOFARO;

– ricorrenti –

contro

T.L., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA G.B. VICO 1,

presso lo studio dell’avvocato LORENZO PROSPERI MANGILI, che lo

rappresenta e difende unitamente all’avvocato FRANCESCO BALDON;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1071/2011 della CORTE D’APPELLO di VENEZIA,

depositata il 29/04/2011;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

11/05/2016 dal Consigliere Dott. ANTONINO SCALISI;

udito l’Avvocato PROSPERI MANGILI Lorenzo, difensore del resistente

che ha chiesto il rigetto del ricorso;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. DE

RENZIS Luisa, che ha concluso per improcedibilità in subordine

rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

T.L., con atto di citazione del 26 aprile 2000, conveniva in giudizio F.F. e B.L., chiedendo che il Tribunale di Venezia accertasse l’esistenza di servitù pedonale e carraio a carico del mappale 326 di proprietà dei convenuti in favore del mappale 171 ora di proprietà di T.. A sostegno di questa domanda, l’attore deduceva che l’esistenza del diritto di servitù risultava dall’atto notarile di compravendita. In via subordinata chiedeva l’accertamento della costituzione di analoga servitù per destinazione del padre di famiglia e in via ancora più subordinata l’acquisto per usucapione.

Si costituivano i convenuti, contestando la ricostruzione in fatto e le argomentazioni in diritto contenute nell’atto di citazione. Secondo i convenuti, l’esistenza di una servitù di passaggio non poteva desumersi dall’atto di acquisto. posto che detto terreno acquistato nel 1995 da F.C. faceva parte di un più vasto appezzamento dotato di distinto ed autonomo accesso; non sussistevano i presupposti nè per la costituzione del diritto per destinazione del padre di famiglia e neppure per l’usucapione.

Istruita la causa anche con CTU il Tribunale di Venezia con sentenza n. 167 del 2007 dichiarava l’esistenza del diritto di servitù pedonale e carraio di cui si dice a carico dei fondi di proprietà dei convenuti e a vantaggio dell’attore, costituita per usucapione.

La Corte di Appello di Venezia, pronunciandosi su appello di F.F. e B.L., i quali chiedevano la riforma della sentenza impugnata, sostenendo che nessuna servitù si era costituita a carico dei propri fondi e, in via subordinata, chiedevano che venisse riformato il regolamento delle spese adottate e si disponesse, tutt’al più, la compensazione delle stesse, con sentenza n. 1071 del 2011, rigettava l’appello e confermava la sentenza impugnata, condannava gli appellanti al pagamento delle spese giudiziali del grado. Secondo la Corte veneziana, la servitù, di cui si dice, risultava costituita sulla base dell’atto pubblico del 7 marzo 1957, con il quale si era suddiviso tra più acquirenti un unico fondo. Il titolo di acquisto dell’appellato, afferma la Corte distrettuale, menzionava espressamente la servitù di passaggio e l’assunto trovava piena conferma nel precedente atto del 3 marzo 1957 laddove si affermava che F.C. dante causa dell’odierno appellato, unitamente a Tu.Lu. e F.S. aveva acquistato da Fe.Vi. e da Ug., Ma., Ol. e Br.Fr. la proprietà di una parte del fondo censito al foglio (OMISSIS) che includeva il fondo attualmente di proprietà dell’appellato, che il subentro dei nuovi proprietari su uno stesso fondo aveva comportato la necessità di regolare gli accessi alle varie porzioni e la costituzione di un diritto di passaggio reciproco attraverso la strada intersecante le varie proprietà in modo da permettere il passaggio dei vari venditori.

La cassazione di questa sentenza è stata chiesta da F.F. e B.L. con ricorso affidato a quattro motivi, illustrati con memoria. T.L. ha resistito con controricorso.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Preliminarmente, si rileva che, contrariamente a quanto eccepito da T.L., il ricorso proposto da F.F. e B.L. è tempestivo. Come rileva lo stesso T., la sentenza n. 1071 del 2011, resa dalla Corte di Venezia è stata notificata il 10 novembre 2011 al sig. F.F. e in data 15 novembre 2011 alla sig.ra B.L.. Pertanto, il termine dei sessanta giorni per proporre ricorso per cassazione per il sig. F.F. veniva a scadere il 9 gennaio 2012 e per la sig.ra B. il 14 gennaio 2012. Posto che la sig.ra B. ha notificato il ricorso di cui si dice il 13 gennaio 2012, come risulta dagli atti, ma, per stessa ammissione del sig. T., il ricorso è stato proposto tempestivamente.

Vero è che il ricorso proposto da F., sia pure unitamente alla B., sarebbe proposto oltre il termine di decadenza per l’impugnazione, tuttavia, dovendo considerare che B. e F. sono litisconsorti necessari, ove si volesse espungere il ricorso di F., resterebbe pienamente valido e legittimo il ricorso di B., con la conseguenza, in questa ipotesi, che F. sarebbe dovuto essere chiamato in giudizio per integrazione del contradittorio. Epperò, l’integrazione del contraddittorio, consapevolmente o inconsapevolmente, è stato effettuatq dallo stesso F. con la proposizione del ricorso, anche se fuori termine. La proposizione del ricorso da parte di F.. in buona sostanza, ha evitato la necessità di integrare il contradittorio.

1.= Con il primo motivo di ricorso F.F. e B.L. denunciano la nullità della sentenza, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 4, per avere illegittimamente pronunciato sull’appello incidentale di T.L., nonostante la manifesta carenza di motivi specifici di gravame richiesti a pena di inammissibilità dell’art. 342 c.p.c.. Secondo i ricorrenti, la Corte distrettuale avrebbe accolto il gravame incidentale con il quale T. nuovamente richiedeva l’accertamento dell’esistenza della servitù oggetto del giudizio sul mappale 326 di proprietà dei ricorrenti costituita sulla base dell’atto pubblico del 7 marzo 1957 nonostante il motivo di gravame fosse privo dei requisiti di specificità richiesti dall’art. 342 c.c. T., sempre secondo i ricorrenti, non avrebbe fatto altro che ricopiare. con minime diversità formali e lessicali, il contenuto della sua comparsa conclusionale di primo grado sul punto, senza pressochè nulla aggiungere o modificare e senza la prospettazione di argomentazioni contrapposte a quelle svolte nella sentenza impugnata.

1.1.= Il motivo è fondato.

Come correttamente evidenziano i ricorrenti, la Corte di appello ha accolto l’appello incidentale con il quale il sig. T. richiedeva l’accertamento dell’esistenza di una servitù di passaggio pedonale e carraio gravante sul mappale 326 di proprietà dei ricorrenti costituita sulla base dell’atto pubblico del 7 marzo 1957 con cui si era suddivisa tra più acquirenti un’ampia proprietà originariamente unica. Sennonchè la Corte di appello non ha tenuto conto che la sentenza di primo grado aveva già escluso che la servitù rosse stata costituita con atto pubblico del 7 marzo 1957, pertanto perchè tale decisum potesse essere rivisitato ed eventualmente modificato dalla Corte di appello, sarebbe stato necessario che la parte interessata avesse proposto uno specifico appello che confutasse e contrastasse le ragioni addotte dal primo giudice. Come è stato detto da questa Corte (Cass. n. 9479 del 21/04/2009) la parte che, ottenuto in primo grado l’accoglimento del “petitum” – sia pure per una sola delle “causae petendi” prospettate, con espressa negazione dell’altra “causa” e con conseguente rigetto della domanda connessa – ritenga di non avere interesse ad impugnare, ha tuttavia l’onere di proporre impugnazione incidentale con riguardo alla “causa petendi” disattesa, qualora il relativo interesse nasca dall’impugnazione principale di controparte.

A tal fine, dunque, perchè, cioè, il capo della sentenza di primo grado di rigetto della domanda principale relativa alla costituzione della servitù per atto pubblico fosse riformato non era, neppure, sufficiente la semplice riproposizione, come il sig. T., ha ratto, con appello incidentale delle stesse domande che erano state avanzate in primo grado senza una specifica argomentazione critica. E’ affermazione pacifica in dottrina e nella stessa giurisprudenza, anche di questa Corte, che affinchè un capo di sentenza possa ritenersi validamente impugnato, non è sufficiente che nell’atto di appello sia manifestata una volontà in tal senso, ma è necessario che vi sia una parte argornentativa che, contrapponendosi alla motivazione della sentenza impugnata, con censura chiara e motivata, miri ad incrinarne il fondamento logico-giuridico, sicchè deve ritenersi passato in giudicato il capo della sentenza di primo grado in merito al quale l’atto di appello si limiti a manifestare generiche perplessità, senza svolgere alcuna argomentazione idonea a confutarne il fondamento.

1.2.= Pertanto, la Corte distrettuale non avrebbe potuto affermare che la servitù di cui si dice trovava la sua costituzione nell’atto pubblico del 1957. Epperò, ciò posto, la Corte distrettuale, avrebbe dovuto, invece, e non sembra lo abbia fatto, esaminare l’appello che investiva direttamente la questione relativa alla costituzione della servitù per compiuta usucapione. Al riguardo, la Corte si è limitata ad affermare in modo del tutto incidentale (…) erroneamente l’impugnata sentenza ha ritenuto di dover ricorrere all’acquisto della servitù di passaggio da parte dell’attore/odierno appellato per intervenuta usucapione (pure, comunque, sussistente, essendo state valutate, correttamente, le risultanze probatorie dal Tribunale).

Ovviamente, ed è bene evidenziarlo, tale affermazione è del tutto insufficiente ad identificare una compiuta decisione, anche perchè integra gli estremi di un’affermazione ad abundatiam e non verificata nei fatti di causa. Piuttosto, l’omessa valutazione di questo aspetto della questione, oggetto di causa, non potrà che essere colmata da uno specifico esame delle risultanze processuali che potrà essere compiuto dal Giudice del merito.

2.= I ricorrenti denunciano ancora:

a) Con il secondo motivo, la violazione o falsa applicazione dell’art. 1372 c.c., comma 2, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3 per avere la Corte di appello erroneamente ritenuto che l’atto di acquisto intervenuto tra T.L. e F.C. in cui si menzionava l’esistenza di una servitù di passaggio, valesse a costituire il corrispondente diritto di servitù contro gli odierni ricorrenti pur terzi rispetto all’atto di compravendita. Secondo i ricorrenti, la Corte veneta, nel ritenere che l’atto di acquisto intervenuto tra T.L. e F.C. avesse costituito il diritto di servitù di cui si dice, non avrebbe tenuto conto che quanto dichiarato e specificato in quell’atto sarebbe ininfluente e irrilevante nei confronti dei ricorrenti F. e B. estranei all’atto e, pertanto, in una posizione sicuramente non esposta a qualsivoglia ripercussione pregiudizievole.

b)= Con il terzo motivo, la violazione o falsa applicazione degli artt. 1058 e 1063 c.c. nonchè insufficiente motivazione, in relazione all’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5 per avere la Corte di appello erroneamente ritenuto che al generica clausola in tema di mantenimento di pregressi diritti di passaggio contenuta nell’atto pubblico del 7 marzo 1957, potesse essere idonea a concretare una costituzione pattizia di un diritto di servitù.

Secondo i ricorrenti, la Corte distrettuale avrebbe ritenuto esistente la servitù di che trattasi in ragione di una clausola contenuta nel contratto del 7 marzo 1957, generica e sommaria comunque, priva delle rigorose condizioni necessarie per ritenerla fonte della relativa servitù. In particolare, la Corte distrettuale, non avrebbe tenuto conto che per ritenere costituito un diritto di servitù sarebbe indispensabile che risultino senza incertezze o siano determinabili in base ad elementi oggettivi, gli estremi idonei a dimostrare il reale intento delle parti, quali: l’indicazione del fondo dominante e di quello servente, il peso delle utilità costituenti il contenuto della servitù o la determinazione dell’estensione e delle modalità di esercizio della stessa. E, nel caso concreto, la clausola di cui dice non si conformerebbe ai requisiti indicati, posto che le servitù ivi richiamate sarebbero considerate collettivamente e senza la specificazione dei Fondi, volta a volta dominanti e serventi, tra tutti quelli, ben 17 nel comune di Fossò, oggetto dell’atto pubblico del 7 marzo 1957. E di più, quella clausola contrattuale non specificherebbe, neppure, quale fosse il tracciato e le modalità di utilizzo delle servitù congiuntamente riconosciute esistenti, posto che evidenzierebbe, solamente, che vi era un generale accesso, anche di terzi tramite il vicolo Lazio.

Insufficiente sarebbe, altresì e/o comunque, il ragionamento della Corte veneta per ritenere adeguato il contenuto della clausola di cui si dice a costituire la servitù, oggetto della controversia. In particolare, la Corte veneta avrebbe. erroneamente. attribuito all’espressione secondo cui gli immobili (di cui all’atto del 7 marzo 1957) venivano trasferiti “con i diritti di passaggio, come finora praticato, con diritti in specie per i vari fondi in Comune (OMISSIS), compravenduti, di continuare a passare come fino ad oggi attraverso la carreggiata che passa per i fondi stessi”, una chiara indicazione in ordine alle modalità ed estensioni del diritto reale in res aliena. Così, come avrebbe errato la Corte veneta, sempre secondo i ricorrenti, allorchè avrebbe opinato che la carreggiata menzionata nell’atto del 7 marzo 1957 non poteva che essere quella del vicolo Lazio, compreso il tratto per cui è causa, perchè non risulterebbe, comunque, idonea ad attestare alcunchè quanto alla determinazione delle modalità di utilizzo dato che farebbe riferimento ad un passaggio sinora praticato, di per sè, insufficiente ad attestare il contenuto specifico del diritto di servitù, e, sia perchè il riferimento al passaggio sinora praticato, sarebbe elemento in sè privo di qualsivoglia significato, dato che si farebbe riferimento ad un pregresso uso dei fondi nel contesto di un’unica grande proprietà indivisa prima dell’alienazione.

c) Con il quarto motivo, la contraddittoria ed insufficiente motivazione, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 5 per avere la Corte d’appello erroneamente ritenuto la preesistenza e l’utilizzo della servitù di passaggio per il ventennio necessario ad usucapionem si da concretarne l’acquisto per prescrizione acquisitiva.

2.1.= Tutti e tre i motivi rimangono assorbiti dall’accoglimento del primo motivo, posto che direttamente o indirettamente presuppongono che fosse legittima l’affermazione della Corte distrettuale, secondo cui la servitù di cui si dice fosse stata costituita con atto pubblico e dall’emergente necessità che sia delibato l’appello relativo all’eventuale costituzione della servitù per usucapione.

In definitiva, va accolto il primo motivo del ricorso e dichiarati assorbiti gli altri la sentenza impugnata va cassata e la causa rinviata ad altra sezione della Corte di Appello di Venezia, a cui è demandato il compito di provvedere al regolamento delle spese giudiziali anche per il presente giudizio di cassazione.

PQM

La Corte accoglie il primo motivo e dichiara assorbiti gli altri, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa ad altra sezione della Corte di Appello di Venezia, anche per il regolamento delle spese del presente giudizio di cassazione.

Così deciso in Roma, nella Camera del Consiglio della Sezione Seconda Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 11 maggio 2016.

Depositato in Cancelleria il 5 agosto 2016

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