Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16581 del 03/07/2013


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 16581 Anno 2013
Presidente: LA TERZA MAURA
Relatore: LA TERZA MAURA

ORDINANZA

sul ricorso 19757-2011 proposto da:
INPS – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE
80078750587, in persona del legale rappresentante pro
tempore, in proprio e quale procuratore speciale della
SOCIETA’ DI CARTOLARIZZAZIONE DEI CREDITI INPS
(S.C.C.I.) SPA, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA
DELLA FREZZA 17, presso l’AVVOCATURA CENTRALE
DELL’ISTITUTO, rappresentato e difeso dagli avvocati
3GROT ANTONINO, MARITATO LELIO, WALOISIO CARLA giusta
mandato speciale in calce al ricorso;
– ricorrente contro

SOGAERDYN SPA, in persona del Presidente del Consiglio
di Amministrazione e legale rappresentante pro

Data pubblicazione: 03/07/2013

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA SAN
MARCELLO PISTOIESE N. 73-75, presso lo studio
dell’avvocato FIECCHI PAOLA, che la rappresenta e
difende unitamente all’avvocato MACCIOTTA GIUSEPPE
giusta procura speciale a margine del controricorso;

contro

EQUITALIA SARDEGNA SPA;
– intimata –

avverso la sentenza n. 446/2010 della CORTE D’APPELLO
di CAGLIARI del 12/05/2010, depositata il 20/07/2010;
udita la relazione della causa svolta nella camera di
consiglio del 21/03/2013 dal Consigliere Relatore
Dott. MAURA LA TERZA;
udito l’Avvocato Coretti Antonietta (delega avvocato
Sgroi Antonino) che si riporta agli scritti;
è presente il P.G. in persona del Dott. GIULIO ROMANO
che aderisce alla relazione.

– controri corrente –

19757/2011 Inps c. Sogaerdyn spa + 1
Corte Suprema di Cassazione
Sezione Sesta Civile
Ordinanza
Con la sentenza impugnata la Corte d’appello di Cagliari confermava la statuizione di primo grado
pagamento notificata il 16 maggio 2007 concernente contributi Inps. La pretesa dell’Istituto aveva
ad oggetto il recupero della indebita fruizione degli sgravi previsti per i contratti di formazione e
lavoro ed aveva origine dalle decisione della Commissione Europea dell’Il maggio 1999, con cui le
agevolazioni contributive concesse dallo Stato italiano per favorire le assunzioni mediante contrati
di formazione e lavoro erano state considerate come “aiuti di stato” e pertanto incompatibili con il
diritto dell’Unione Europea. L’Inps era stato delegato dallo Stato alla procedura di recupero.
La Corte territoriale riteneva assorbente la questione di prescrizione, affermando che il recupero era
prescritto, perché esso atteneva ai contributi relativi da novembre 1995 al maggio 2001 ed il termine
prescrizionale applicabile era quello quinquennale di cui all’art. 3 legge 335/95.
Avverso detta sentenza l’Inps ricorre.
Resiste la Società con controricorso.
L’Inps censura la sentenza sostenendo che il credito ( nella specie afferente ai contributi da luglio
1997 a maggio 2001) non si era prescritto dovendosi fare applicazione non già del termine
quinquennale di prescrizione di cui alla legge 335/95, ma del termine decennale;
Letta la relazione resa ex art. 380 bis cod. proc. civ. di manifesta fondatezza del ricorso;
Ritenuto che i rilievi di cui alla relazione sono condivisibili;
Che il ricorso è manifestamente fondato;
La questione è stata già esaminata dalla sentenza di questa Corte n. 6671 del 03/05/2012 con cui si è
affermato « Agli effetti del recupero degli sgravi contributivi integranti aiuti di Stato
incompatibili col mercato comune (nella specie, sgravi per le assunzioni con contratto di
formazione e lavoro, giudicati illegali con decisione della Commissione europea dell’I l maggio
1999), vale il termine ordinario di prescrizione decennale di cui all’art. 2946 cod. civ., decorrente
dalla notifica alla Repubblica Italiana della decisione comunitaria di recupero, atteso che, ai sensi
degli artt. 14 e 15 del regolamento (CE) n. 659/1999, come interpretati dalla giurisprudenza
comunitaria, le procedure di recupero sono disciplinate dal diritto nazionale ex art. 14 cit., nel
rispetto del principio di equivalenza fra le discipline, comunitaria e interna, nonché del principio di
effettività del rimedio, mentre il “periodo limite” decennale ex art. 15 cit. riguarda l’esercizio dei
1

con cui era stata accolta l’opposizione proposta dalla spa Sogaerdyn avverso la cartella di

poteri della Commissione circa la verifica di compatibilità dell’aiuto e l’eventuale decisione di
recupero. Né si può ritenere che si applichi il termine di prescrizione dell’azione di ripetizione ex
art. 2033 cod. civ., perché lo sgravio contributivo opera come riduzione dell’entità dell’obbligazione
contributiva, sicché l’ente previdenziale, che agisce per il pagamento degli importi corrispondenti
agli sgravi illegittimamente applicati, non agisce in ripetizione di indebito oggettivo. Né, infine, è
applicabile il termine di prescrizione quinquennale ex art. 3, commi 9 e 10, della legge n. 335 del
mentre l’incompatibilità comunitaria può riguardare qualsiasi tipo di aiuto, senza che si possa fare
ricorso all’applicazione analogica della norma speciale, in quanto la previsione dell’art. 2946 cod.
civ. esclude la sussistenza di una lacuna normativa.»
Si è precisato altresì con la medesima sentenza che il dies a quo della decorrenza della prescrizione
non può essere collocato in data anteriore a quella di notifica alla Repubblica Italiana (4.6.1999)
della decisione della Commissione dell’11.5.1999 che, sancendo l’incompatibilità con il mercato
comune – nei limiti indicati – degli sgravi configuranti aiuti di Stato ha imposto l’azione diretta al
loro recupero.
I principi sono stati confermati dalla sentenza n. 6756 del 04/05/2012, con cui si è deciso << In tema di recupero di aiuti di Stato, la normativa nazionale riguardante gli effetti del decorso del tempo sui rapporti giuridici (sia in tema di prescrizione che di decadenza) deve essere disapplicata per contrasto con il principio di effettività proprio del diritto comunitario, qualora impedisca il recupero di un aiuto di Stato dichiarato incompatibile con decisione della Commissione europea divenuta definitiva. >> La fattispecie esaminata era parimenti in tema di recupero di sgravi
contributivi, fruiti per assunzioni con contratto di formazione e lavoro, incompatibili con il diritto
comunitario, in quanto aiuti di Stato, secondo la decisione della Commissione europea dell’i 1
maggio 1999, ritenuti recuperabili dalla S.C. senza il limite del termine decadenziale per l’iscrizione
a ruolo di cui all’art. 25 del d.lgs. n. 46 del 1999.»
Il ricorso va quindi accolto e la sentenza impugnata va cassata, con rinvio, anche per le spese di
questo giudizio, alla Corte d’appello di Cagliai, Sez. distaccata di Sassari.
P.Q.M.
La corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, alla Corte
d’appello di Cagli, Sez. distaccata di Sassari.
Così deciso in Roma il 21 marzo 2013.

Il presidente

1995, poiché questa disposizione riguarda le contribuzioni di previdenza e assistenza sociale,

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