Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16580 del 28/07/2011

Cassazione civile sez. trib., 28/07/2011, (ud. 23/06/2011, dep. 28/07/2011), n.16580

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PIVETTI Marco – Presidente –

Dott. BOGNANNI Salvatore – Consigliere –

Dott. PERSICO Mariaida – Consigliere –

Dott. FERRARA Ettore – rel. Consigliere –

Dott. CARACCIOLO Giuseppe – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 9415-2009 proposto da:

R. & G. IMMOBILIARE DI RUSSO S. & C. SNC,

R.S. in

persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente

domiciliati in ROMA VIALE PARIOLI 43, presso lo studio dell’avvocato

D’AYALA VALVA FRANCESCO, che li rappresenta e difende con 2011

procura speciale notarile del Not. Dr. D’AMICO ANTONIO in ACIREALE,

rep. n. 178171 del 23/03/2009;

– ricorrenti –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE UFFICIO LOCALE ENTRATE DI ACIREALE, AGENZIA

DELLE ENTRATE;

– intimati –

avverso la sentenza n. 272/2008 della COMM. TRIB. REG. SEZ. DIST. di

CATANIA, depositata il 14/07/2008;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

23/06/2011 dal Consigliere Dott. ETTORE FERRARA;

udito per il ricorrente l’Avvocato D’AYALA VALVA, che ha chiesto

l’accoglimento;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

ZENO Immacolata, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso per

quanto di ragione.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

A seguito di verifica parziale eseguita dalla G.D. F. di Acireale nei confronti della Russo Pesca di Russo Salvatore e C. s.n.c. relativamente agli anni 1997, 1998, 1999 e 2000, conclusasi con p.v.c. in data 9.8.2001, con il quale i militari contestavano tra l’altro per ciascun anno operazioni inesistenti di acquisto di prodotti ittici in realtà acquistati dalla International Fish s.r.l., conseguenti inesistenti operazioni di vendita di quei prodotti, omessa contabilizzazione di operazioni imponibili conseguenti alla vendita dei prodotti pescati con una motonave nella disponibilità della predetta società, l’Ufficio di quella città notificava alla società e ai due soci, R.S. e G. G., distinti avvisi di rettifica per ciascun anno, nonchè sia ai fini Iva, che ai fini delle II.DD, provocando l’impugnazione da parte dei contribuenti di tutti detti atti impositivi.

In particolare, per l’anno 1998:

a) con avviso di rettifica n. (OMISSIS) l’Ufficio rettificava la dichiarazione dei redditi della società contestando: 1) l’indebita contabilizzazione di acquisti di pesce per L. 681.839.000 soggettivamente inesistenti perchè in realtà conclusi dalla International Fish s.r.l. 2) la fatturazione di conseguenti vendite, oggettivamente inesistenti, dei prodotti ittici di cui innanzi, mai entrati nella disponibilità della società verificata; 3) l’omessa registrazione e dichiarazione di ricavi per un imponibile di L. 227.680.000 provenienti dalla vendita dei prodotti ittici pescati con la motobarca in dotazione di quella società. Da qui l’accertamento di un maggior reddito d’impresa imponibile di L. 1.089.166.000, da valere anche ai fini della determinazione del reddito da partecipazione spettante ai due soci, nonchè un maggior valore della produzione di L. 909.519.000 ai fini trap, e un maggior volume di affari ai fini Iva di L. 227.680.000, recuperandosi a tassazione l’importo di L. 68.184.000 di Iva portata indebitamente in detrazione;

b) Con avvisi di accertamento n. (OMISSIS) e n. (OMISSIS) rettificava i redditi dei soci R.S. e G.G. in conseguenza del maggior reddito accertato nei confronti della società.

I tre atti in questione venivano autonomamente impugnati dai contribuenti interessati, e la CTP di Catania con distinte sentenze, in parziale accoglimento dei ricorsi, riduceva il maggior reddito accertato nei confronti della società, e conseguentemente anche quello accertato nei confronti dei soci, annullando il solo rilievo dell’Ufficio relativo ai ricavi conseguenti alla vendita del pescato prodotto con l’attività della motobarca di proprietà della società.

Avverso quelle sentenza proponevano gravame in via principale i contribuenti e in via incidentale l’Ufficio.

La C.T.R. della Sicilia, riuniva i soli ricorsi della società e del socio R.S., e con sentenza n. 272/34/08, depositata il 14.7.2008 e non notificata, li decideva rigettando gli appelli sia dei contribuenti che dell’Ufficio, e quindi confermando integralmente le sentenze impugnate.

Per la cassazione della suddetta sentenza proponevano ricorso, nei confronti dell’Agenzia delle Entrate, la società “R. & G. Immobiliare di Russo S. e C. s.n.c. (già Russo Pesca di Russo Salvatore e C. s.n.c), nonchè R.S., articolando quattro motivi.

Nessuna attività difensiva svolgeva nel presente procedimento l’intimata.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con i motivi articolati i ricorrenti deducono:

1. Violazione del giudicato esterno, e quindi dell’art. 2909 c.c. con riferimento alla sentenza della CTR della Sicilia n. 304/18/06, depositata il 9.10.2007 e divenuta definitiva per mancata impugnazione il 24.11.2008, con la quale quel giudice ha confermato l’annullamento dell’avviso di rettifica ai fini Iva emesso nei confronti della società per l’anno 1997 sulla base del medesimo p.v.c.;

2. Nullità della sentenza perchè pronunciata in assenza della socia e litisconsorte necessaria G.G., in violazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 29, ed in particolare per non aver il giudice di appello disposto la riunione al presente giudizio anche del procedimento promosso dalla G.;

3. Nullità della sentenza perchè pronunciata in assenza della socia e litisconsorte necessaria G.G., in violazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 14, in particolare per non aver il giudice di appello disposto l’integrazione del contraddittorio nei confronti della socia assente;

4. Nullità della sentenza perchè pronunciata in assenza della socia e litisconsorte necessaria G.G., in violazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 59, in particolare per non aver il giudice di appello dichiarato la nullità delle sentenze di primo grado, disponendo la rimessione dei giudizi dinanzi alla C.T.P. per l’integrazione del contraddittorio.

Osserva il Collegio che l’esame del secondo, del terzo e del quarto motivo di ricorso, ponendo questioni di nullità della sentenza impugnata, è da ritenersi pregiudiziale rispetto allo scrutinio del primo motivo, e può avvenire congiuntamente avendo le doglianze in questione tutte ad oggetto le conseguenze processuali della mancata partecipazione al giudizio del secondo socio: G.G..

Tanto premesso, le censure esposte dai ricorrenti con i motivi suddetti devono ritenersi fondate e conducono inevitabilmente ad affermare la nullità della sentenza impugnata.

Come da questa Suprema Corte oramai definitivamente chiarito, con giurisprudenza oramai consolidata e ampiamente condivisa da questo Collegio: “In materia tributaria, l’unitarietà dell’accertamento che è alla base della rettifica delle dichiarazioni dei redditi delle società di persone e delle associazioni di cui al D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 5 e dei soci delle stesse e la conseguente automatica imputazione dei redditi a ciascun socio, proporzionalmente alla quota di partecipazione agli utili ed indipendentemente dalla percezione degli stessi, comporta che il ricorso tributano proposto, anche avverso un solo avviso di rettifica, da uno dei soci o dalla società riguarda inscindibilmente sia la società che tutti i soci – salvo il caso in cui questi prospettino questioni personali -, sicchè tutti questi soggetti devono essere parte dello stesso procedimento e la controversia non può essere decisa limitatamente ad alcuni soltanto di essi; siffatta controversia, infatti, non ha ad oggetto una singola posizione debitoria del o dei ricorrenti, bensì gli elementi comuni della fattispecie costitutiva dell’obbligazione dedotta nell’atto autoritativo impugnato, con conseguente configurabilità di un caso di litisconsorzio necessario originario.

Conseguentemente, il ricorso proposto anche da uno soltanto dei soggetti interessati impone l’integrazione del contraddittorio ai sensi del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 14 (salva la possibilità di riunione ai sensi dei successivo art. 29) ed il giudizio celebrato senza la partecipazione di tutti i litisconsorzi necessari è affetto da nullità assoluta, rilevabile in ogni stato e grado del procedimento, anche di ufficio”. (v. SS.UU. 14.6.2008, n. 14815).

La nullità del procedimento, e quindi della sentenza, avrebbe potuto essere evitata dal giudice di appello, disponendo la riunione a presente procedimento anche del terzo giudizio promosso dalla G., in conformità a quanto sempre da questa Suprema Corte affermato con riferimento all’analoga ipotesi in cui i diversi procedimenti si trovino a pendere distintamente, ma contemporaneamente, dinanzi al giudice di legittimità (v. Cass. 18.2.2010, n. 3830). Ma non essendosi ciò verificato, avendo la CTR della Sicilia omesso di procedere alla riunione anche del ricorso della G., disponendo in esso la sospensione del giudizio fino al momento del passaggio in giudicato della sentenza conclusiva del presente procedimento, la conseguenza che se ne deve trarre non può che essere la cassazione della sentenza impugnata, per effetto della mancata partecipazione al giudizio di tutti i litisconsorti necessari.

A questo punto una lettura formale e un’applicazione meccanica del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 59 potrebbe indurre a rimettere la controversia alla C.T.P. di Catania. Ritiene però il Collegio che, in ossequio al principio di ragionevole durata del processo (derivante dall’art. Ili Costituzione e dagli artt. 6 e 13 della Convenzione europea dei diritti dell’Uomo e delle libertà fondamentali), possa per quanto possibile evitarsi l’ingiustificato dispendio di energie processuali che conseguirebbe ad una simile conclusione, imposta unicamente dall’osservanza di esigenze nel caso di specie puramente formali e non giustificate dalla effettiva e concreta necessità di salvaguardare il rispetto del principio del contraddittorio, disponendo la rimessione del giudizio direttamente dinanzi al giudice di appello onde consentire in quella fase la riunione al presente procedimento di quello relativo all’altra socia.

Tanto, si ritiene, in assoluta coerenza con quanto da questa Corte già affermato con la già richiamata sentenza n. 3830/2010 in ordine alla possibilità, in presenza di determinate condizioni (1) identità oggettiva, quanto a causa petendi, dei ricorsi promossi dalla società e dai soci; 2) simultanea proposizione degli stessi avverso il sostanzialmente unitario avviso di accertamento costituente il fondamento della rettifica delle dichiarazioni sia della società che di tutti i suoi soci; 3) simultanea trattazione dei processi innanzi ad entrambi i giudici di merito; 4) identità sostanziale delle decisioni adottate dai giudicanti), che nel caso di specie tutte ricorrono, di salvare il principio della integrità del contraddittorio nei giudizi relativi ai redditi della società e dei relativi soci, anche provvedendo alla ricomposizione dell’unicità della causa attraverso la riunione dei distinti procedimenti promossi dai singoli contribuenti, in ossequio appunto al principio di ragionevole durata del processo.

In accoglimento dei motivi di ricorso relativi alla nullità della sentenza impugnata, assorbito il primo motivo, la suddetta decisione deve pertanto essere cassata con rimessione del giudizio, anche per la liquidazione delle spese della fase di legittimità, dinanzi ad altra sezione della C.T.R. della Sicilia.

P.Q.M.

La Corte accoglie i motivi relativi alla nullità della sentenza, assorbito il primo, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per la regolamentazione delle spese del giudizio di legittimità, ad altra sezione della C.T.R. della Sicilia.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 23 giugno 2011.

Depositato in Cancelleria il 28 luglio 2011

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