Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16580 del 11/06/2021

Cassazione civile sez. trib., 11/06/2021, (ud. 17/02/2021, dep. 11/06/2021), n.16580

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. STALLA Giacomo Maria – Presidente –

Dott. PAOLITTO Liberato – Consigliere –

Dott. RUSSO Rita – Consigliere –

Dott. D’ORIANO Milena – Consigliere –

Dott. MARTORELLI Raffaele – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 23460-2017 proposto da:

C.G., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA ARNO 38,

presso lo studio dell’avvocato GIANLUCA MONCADA, rappresentata e

difesa dall’avvocato SALVATORE LO GIUDICE;

– ricorrente –

contro

COMUNE DI CANICATTI’, elettivamente domiciliato in ROMA, Piazza

Cavour presso la cancelleria della Corte di Cassazione rappresentato

e difeso dall’avvocato LOREDANA VACCARO;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 644/2017 della COMM. TRIB. REG. SICILIA,

depositata il 23/02/2017;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di Consiglio del

17/02/2021 dal Consigliere Dott. MARTORELLI RAFFAELE.

 

Fatto

C.G., impugnava innanzi alla C.T.P. di Agrigento l’avviso di accertamento, notificato il 30/04/2010, con il quale il Comune di Canicattì aveva accertato ai fini ICI per gli anni 2004, 2005, 2006 e 2007 la somma di Euro 649,00. La CTP di Agrigento, con sentenza n. 842/07/12, rigettava il ricorso ritenendo infondate le eccezioni della ricorrente.

Proponeva appello la contribuente.

In particolare, la C. ribadiva che l’atto opposto era stato notificato da una società privata, la Sicilia Post s.r.l., sprovvista del potere di certificare la notificazione (profilo sul quale la sentenza impugnata non si era soffermata) e deduceva, tra l’altro, la violazione degli adempimenti formali relativi alla notifica (come detto effettuata da parte di una società privata), che determinavano l’inesistenza della notifica stessa (e quindi la sua assoluta insanabilità).

Il Comune di Canicattì si costituiva con memoria, con la quale rilevava che la Sicilia Post s.r.l. era legittimata ad effettuare le notifiche degli avvisi di accertamento in quanto non si trattava di “procedure giudiziarie”, nè di “procedure amministrative della Pubblica Amministrazione”, oggetto di riserva a favore delle Poste Italiane Spa: si trattava di notifica effettuata in nome e per conto della Ditta Concessionaria (nel caso in esame ATI MT Spa – SIT Service srl), e non della Pubblica Amministrazione.

La CTR di Palermo, con sentenza n. 644/9/17, confermava la sentenza impugnata. Precisava, tra l’altro, che la ricezione dell’atto da parte del destinatario risultava dalla ricevuta di ritorno sottoscritta dal ricevente, ed escludeva l'”inesistenza giuridica” della notifica, sicchè il ricorso era ammissibile, in quanto originato dalla effettiva conoscenza che, comunque, il contribuente aveva avuto dell’avviso di accertamento, consegnato personalmente a lui, come dall’avviso di ricevimento indicato. Nel merito riteneva infondate le altre questioni dedotte.

Avverso detta sentenza proponeva un motivo di ricorso per cassazione la C. che deduceva:

– Violazione e falsa applicazione D.Lgs. n. 261 del 1999, artt. 1, 4 e 5 e art. 156 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3.

Il Comune di Canicattì si costituiva con controricorso.

Diritto

CONSIDERATO

che:

Secondo la ricorrente C., l’esecuzione di una notificazione di atti relativi a procedure amministrative, quale era l’avviso di accertamento emesso dal Comune di Canicattì, eseguita da società privata di servizi postali era giuridicamente inesistente per mancanza dell’intermediazione necessaria di un agente all’uopo abilitato, in quanto le agenzie private postali non erano ritualmente investite della prescritta qualifica che conferiva loro il potere di certificazione di notifica.

Pertanto, il giudice a quo, contrariamente alla decisione adottata, avrebbe dovuto ritenere e dichiarare inesistente giuridicamente la notificazione dell’avviso di accertamento impugnato, per violazione del D.Lgs. n. 261 del 1999 artt. 1, 4 e 5, anzichè affermarne la sanatoria per conoscenza dell’atto di accertamento da parte del contribuente. Di conseguenza, al fine di evitare una declaratoria di giuridica inesistenza della notifica era necessario avvalersi del fornitore del servizio universale Poste Italiane in tutti gli invii raccomandati attinenti alle procedure amministrative e giudiziarie, come nella fattispecie, conseguendone l’inesistenza della funzione probatoria nel caso dell’affidamento della consegna e spedizione ad un servizio di posta privata.

Era pertanto insuscettibile di sanatoria ex art. 156 c.p.c., il procedimento notificatorio adottato dal Comune di Canicattì, che aveva affidato la consegna e spedizione dell’atto accertativo alla società Sicilia Post S.r.l., (società postale privata sprovvista della qualifica ex lege e sprovvista del potere di certificare la notificazione). Tale vizio era insuscettibile di sanatoria.

Si rileva che sul tema della validità della notificazione (sebbene con riguardo agli atti processuali) sono recentemente intervenute le SSUU di questa Corte, secondo cui: “In tema di notificazioni di atti processuali, posto che nel quadro giuridico novellato dalla direttiva n. 2008/6/CE del Parlamento e del Consiglio del 20 febbraio 2008 è prevista la possibilità per tutti gli operatori postali di notificare atti giudiziari, a meno che lo Stato non evidenzi e dimostri la giustificazione oggettiva ostativa, è nulla e non inesistente la notificazione di atto giudiziario eseguita dall’operatore di posta privata senza relativo titolo abilitativo nel periodo intercorrente fra l’entrata in vigore della suddetta direttiva ed il regime introdotto dalla L. n. 124 del 2017. La sanatoria della detta nullità per raggiungimento dello scopo dovuto alla costituzione della controparte, non rileva però ai fini della tempestività del ricorso, a fronte della mancanza di certezza legale della data di consegna del ricorso medesimo all’operatore, dovuta all’assenza di poteri certificativi dell’operatore, perchè sprovvisto di titolo abilitativo.” (Cass. SSUU n. 299/20).

Sullo specifico tema riferito agli atti amministrativi di imposizione tributaria, si è poi affermato che: “In tema di atti d’imposizione tributaria, la notificazione non è un requisito di giuridica esistenza e perfezionamento, ma una condizione integrativa d’efficacia, sicchè la sua inesistenza o invalidità non determina in via automatica l’inesistenza dell’atto, quando ne risulti inequivocamente la piena conoscenza da parte del contribuente entro il termine di decadenza concesso per l’esercizio del potere all’Amministrazione finanziaria, su cui grava il relativo onere probatorio.”. (Cass. n. 21071/18, ed altre conformi).

Pertanto, si può affermare che la notifica a mezzo poste private (nel quadro giuridico dalla direttiva n. 2008/6/CE del Parlamento e del Consiglio del 20 febbraio 2008 e fino all’entrata in vigore della L. n. 124 del 2017) sebbene invalida (nella specie risulta eseguita nell’aprile 2010) è nulla e non comporta l’inesistenza dell’atto impositivo, con conseguente sua sanabilità per raggiungimento dello scopo dovuto alla impugnazione dell’atto medesimo ad opera del contribuente.

Nel caso in esame, l’avviso di accertamento è stato consegnato direttamente alla contribuente e, quindi, se di nullità si tratta, la impugnazione della controparte consente la declaratoria di cui all’art. 156 c.p.c., avendo l’atto raggiunto il suo scopo.

Il ricorso va rigettato.

La recente evoluzione giurisprudenziale in materia giustifica l’integrale compensazione delle spese.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e compensa integralmente le spese del giudizio.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del contribuente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio da remoto, il 17 febbraio 2021.

Depositato in Cancelleria il 11 giugno 2021

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