Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16580 del 05/08/2016


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Cassazione civile sez. II, 05/08/2016, (ud. 05/05/2016, dep. 05/08/2016), n.16580

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MAZZACANE Vincenzo – Presidente –

Dott. MATERA Lina – Consigliere –

Dott. CORRENTI Vincenzo – Consigliere –

Dott. COSENTINO Antonello – Consigliere –

Dott. PICARONI Elisa – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 3991-2012 proposto da:

F.A., (OMISSIS), elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DI

VIGNA MURATA 1, presso lo studio dell’avvocato CORRADO CARRUBBA,

rappresentata e difesa dagli avvocati ROSSANO PISANELLO, GIOVANNI

CAPRIOLI;

– ricorrente –

contro

F.F., (OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA, VIA

PANAMA 88, presso lo studio dell’avvocato GIORGIO SPADAFORA,

rappresentato e difeso dall’avvocato ENRICO MOSCOLONI;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 3116/2011 della CORTE D’APPELLO di MILANO,

depositata il 14/11/2011;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

05/05/2016 dal Consigliere Dott. ELISA PICARONI;

udito l’Avvocato ANTONIO MANCANIELLO, con delega dell’Avvocato ENRICO

MOSCOLONI difensore del controricorrente, che ha chiesto il rigetto

del ricorso;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

PRATIS Pierfelice, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

RITENUTO IN FATTO

1. – E’ impugnata la sentenza della Corte d’appello di Milano, depositata il 14 novembre 20011 e notificata il 2 dicembre 2011, che ha rigettato l’appello proposto da F.A. avverso la sentenza del Tribunale di Milano n. 12693 del 2008, e nei confronti di F.F..

1.1. – Il Tribunale aveva rigettato la domanda proposta dalla sig.ra F., in qualità di erede legittima della madre R.R., di condanna del fratello F. a restituirle la metà del patrimonio pervenuto alla comune dante causa dalla successione legittima di R.M.A., pari ad un quarto del patrimonio di quest’ultima, oltre alla resa del conto, alla restituzione dei frutti e al risarcimento del danno.

In senso ostativo all’accoglimento della domanda, il Tribunale aveva ritenuto che la successione in morte di R.M.A. era testamentaria e non legittima, e che la premorienza di R.R. aveva impedito l’assunzione della qualità di erede in capo a questa.

2. – La Corte d’appello ha confermato la decisione evidenziando che, anche a prescindere dalla validità del testamento di R.M.A., che conteneva l’esclusione della nipote F.A., senza dettare disposizioni in positivo, non poteva trovare applicazione l’istituto della successione per rappresentazione, in quanto non sussisteva nella specie la vocazione diretta dell’ascendente da parte della de cuius R.M.A..

3. – Per la cassazione della sentenza F.A. ha proposto ricorso sulla base di due motivi.

Resiste con controricorso F.F..

Le parti hanno depositato memorie in prossimità dell’udienza.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. – Il ricorso è infondato.

1.1. – Con il primo motivo è dedotta violazione e falsa applicazione dell’art. 587 c.p.c., comma 1, e art. 1362 c.c., e si contesta il valore di testamento della scheda sottoscritta da R.M.A., che conteneva soltanto la esclusione di F.A. dall’eredità, essendo priva di indicazioni circa l’attribuzione dei beni ad uno o più soggetti identificati o identificabili. Si era aperta infatti una successione legittima, e il patrimonio era stato diviso tra i figli delle sorelle della de cuius, i sigg. P. succeduti ad R.A., e F.F. succeduto a R.R., mentre la scheda era stata allegata al solo fine di escludere la ricorrente dalla successione.

2. – Con il secondo motivo è dedotta violazione e falsa applicazione dell’art. 467 c.c., e si contesta che la Corte d’appello, dopo avere ritenuto dubbia la valenza testamentaria della scheda, aveva affermato che non era invo-cabile nella specie l’istituto della rappresentazione.

3. – Le doglianze, che sono connesse e perciò possono essere esaminate congiuntamente, sono infondate.

3.1. – Premesso che non risulta essere stato impugnato il testamento con cui R.A.M. ha disposto delle sue sostanze escludendo la nipote F.A., la sentenza della Corte d’appello ha confermato la decisione di primo grado, che aveva ritenuto che la successione in morte di R.M.A. fosse testamentaria, ed ha poi evidenziato che la pretesa dell’appellante Fi.An. non potesse trovare “comunque” accoglimento, anche accedendo alla tesi che si versasse in ipotesi di successione legittima. La prima ratio decidendi, incentrata sulla natura testamentaria della successione, non è stata superata, pur avendo la Corte d’appello manifestato dubbi sulla validità della scheda che non conteneva disposizioni positive, di attribuzione dei beni.

Si tratta peraltro di dubbi privi di fondamento, e in tal senso la motivazione della sentenza d’appello deve essere corretta.

Secondo la giurisprudenza di questa Corte deve considerarsi valida la clausola testamentaria con la quale il testatore si limiti a manifestare la volontà destitutiva di alcuni dei successibili ex lege (non legittimati) dalla propria successione legittima, che in tal modo viene ristretta ai non diseredati (Cass., sez. 2, sentenza n. 8352 del 2012).

Sulla premessa che nel nostro ordinamento la possibilità dell’attribuzione dei beni per testamento convive con quella, inversa, della istituzione per testamento di eredi, come confermato dall’art. 457 c.c. – secondo cui si fa luogo alla successione legittima quando manca in tutto o in parte quella testamentaria -, la citata pronuncia ha ritenuto che non v’è ragione per negare che il testatore possa, con una espressa e apposita dichiarazione, limitarsi ad escludere un successibile ex lege (evidentemente non legittimarlo) mediante una disposizione negativa dei propri beni.

3.2. – In questa prospettiva, la questione della natura testamentaria o legittima della successione in morte di R.M.A. perde rilevanza, a fronte della chiara volontà di destituzione della nipote F.A., espressa dalla de cuius in epoca successiva al decesso di R.R., così escludendo l’operatività della successione per rappresentazione che, come è noto, è successione diretta del rappresentante, cioè di colui che subentra nella posizione dell’ascendente che non ha potuto o voluto accettare l’eredità o il legato (art. 467 c.c., comma 1).

4. – Al rigetto del ricorso segue la condanna della ricorrente alle spese del presente giudizio.

PQM

La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente alle spese del presente giudizio, liquidate in complessivi Euro 2.700,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre spese generali e accessori di legge.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Seconda civile della Corte suprema di Cassazione, il 5 maggio 2016.

Depositato in Cancelleria il 5 agosto 2016

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