Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16580 del 03/08/2020
Cassazione civile sez. VI, 03/08/2020, (ud. 17/12/2019, dep. 03/08/2020), n.16580
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE L
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. ESPOSITO Lucia – Presidente –
Dott. LEONE Margherita Maria – rel. Consigliere –
Dott. RIVERSO Roberto – Consigliere –
Dott. MARCHESE Gabriella – Consigliere –
Dott. DE FELICE Alfonsina – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
sul ricorso 20594-2019 proposto da:
TARSITANO DAVIDE difensore di F.E., elettivamente
domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CORTE DI CASSAZIONE,
rappresentato e difeso da se medesimo;
– ricorrente –
contro
INPS – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA ITALIANA (OMISSIS), in
persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliato in
ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso la sede dell’Istituto medesimo,
rappresentato e difeso dagli avvocati PATRIZIA CIACCI, CLEMENTINA
PULLI, MANUELA MASSA;
– resistente –
avverso l’ordinanza n. 14854/2019 della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
di ROMA, depositata il 30/05/2019;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 17/12/2019 dal Consigliere Relatore Dott.ssa LEONE
MARGHERITA MARIA.
Fatto
RILEVATO
CHE:
L’Avvocato Davide Tarsitano, quale difensore di F.E., aveva proposto ricorso per la correzione dell’errore materiale della ordinanza pronunciata dal Giudice di legittimità n. 14854/2014 per la parte in cui non aveva provveduto a disporre la distrazione delle spese liquidate in favore della F. ed a carico dell’Inps.
L’attuale ricorrente rilevava di aver fatto richiesta di distrazione sin dalle conclusioni del controricorso anche reiterando la richiesta in sede di memoria ex art. 380 bis c.p.c..
L’Inps rimaneva intimato.
Veniva depositata proposta ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., ritualmente comunicata alle parti unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza in camera di consiglio.
Diritto
CONSIDERATO
CHE:
1) Con unico motivo parte ricorrente lamenta l’errore materiale relativo all’omessa distrazione delle spese in favore del procuratore antistatario.
La giurisprudenza ormai consolidata di questa Corte (a partire da Cass. Sez. Un., 7 luglio 2010, n. 16037, seguita poi, tra le molte altre, da Cass. 10 gennaio 2011, n. 293, o da Cass. 30 gennaio 2012, n. 1301), ha statuito che all’omissione di pronunzia sulla domanda di distrazione deve ovviarsi con la procedura di correzione degli errori materiali e che il difensore è legittimato a proporre ricorso per correzione di errore materiale avverso l’omessa pronuncia sulla distrazione delle spese se nel corso del giudizio aveva formulato specifica richiesta in tal senso.
Ciò posto, deve peraltro evidenziarsi che la correzione concerne sia la posizione del soggetto passivo della condanna nelle spese, sia quella del soggetto attivo, riguardo al quale il difensore esercitò il suo ministero, e che pertanto deve essere notiziata, attraverso la notifica del ricorso per correzione tanto all’uno che all’altro (in tali esatti termini, v. Cass., ord. 12 luglio 2011, n. 15346; Cass. n. 18157/2014). Poichè il ricorso in esame risulta notificato soltanto all’originaria controparte del giudizio di legittimità, è indispensabile, prima di ogni altra decisione, ordinare la notifica anche alla ricorrente F.E..
P.Q.M.
La Corte dispone integrarsi il contraddittorio mediante notificazione del ricorso anche a F.E. entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla comunicazione della presente; rimette all’esito la disamina del ricorso per correzione dell’errore materiale.
Così deciso in Roma, all’adunanza camerale, il 17 dicembre 2019.
Depositato in cancelleria il 3 agosto 2020