Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16580 del 03/07/2013


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 16580 Anno 2013
Presidente: LA TERZA MAURA
Relatore: LA TERZA MAURA

Ud. 04/04/2013

ORDINANZA
CC

sul ricorso 12774-2011 proposto da:
INPDAP – ISTITUTO NAZIONALE DI PREVIDENZA PER I
DIPENDENTI DELL’AMMINISTRAZIONE PUBBLICA 97095380586
in persona del Presidente, elettivamente domiciliato
in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso lo studio
dell’avvocato DARIO MARINUZZI, che lo rappresenta e
difende, giusta procura speciale a margine del
ricorso;
– ricorrente contro

SPINOZZI ESTER, elettivamente domiciliata in ROMA,
PIAZZA COLA DI RIENZO 69, presso lo studio
dell’avvocato BOER PAOLO, che la rappresenta e difende
unitamente all’avvocato NALDI PAOLO, giusta procura

Data pubblicazione: 03/07/2013

speciale a margine del controricorso;
– con troricorrente –

avverso la sentenza n. 203/2010 della CORTE D’APPELLO
di BOLOGNA del 18.2.2010, depositata il 10/05/2010;
udita la relazione della causa svolta nella camera di

MAURA LA TERZA;
udito per il ricorrente l’Avvocato Dario Marinuzzi che
ha chiesto il rinvio del ricorso in attesa della
decisione della Corte Costituzionale.
( ()Ai)-

cl.Areer

Det.

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E’ presente il Procuratore Generale in persona del
Dott. IGNAZIO PATRONE che si riporta alla relazione
scrítth.

consiglio del 04/04/2013 dal Presidente Relatore Dott.

12774/2011 Inpdap c. Spinozzi Ester
Corte Suprema di Cassazione
Sezione sesta civile – Sezione lavoro
Ordinanza
Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Bologna accoglieva la domanda proposta da
di servizio con l’ inclusione dei compensi percepiti nel periodo in cui era stata collocata in
aspettativa a seguito della nomina a direttore generale della azienda stessa.
Per la cassazione di tale sentenza propone ricorso l’INPDAP con un unico motivo.
Resiste con controricorso la Spinozzi.
Letta la relazione resa ex art. 380 bis di manifesta infondatezza del ricorso;
Ritenuto che i rilievi di cui alla relazione sono condivisibili;
Infatti il ricorso è manifestamente infondato in relazione alle conclusioni cui è già pervenuta la
giurisprudenza di questa Suprema Corte dopo un approfondito esame di tutti gli aspetti rilevanti
delle questioni ora riproposte.
Con la decisione n. 11925 del 13 maggio 2008 ed anche con l’ordinanza n. 24286/2011 si è
affermato, infatti, il seguente principio: “Il servizio prestato da un dipendente di ente locale a
seguito di nomina a direttore generale, amministrativo e sanitario, è utile ai fmi del trattamento di
quiescenza e previdenza, ai sensi del D.Lgs. n. 502 del 1992, art. 3 bis, come aggiunto dal D.Lgs. n.
229 del 1999, art. 3, e per esso le amministrazioni di appartenenza effettuano il versamento dei
contributi di previdenza commisurati al trattamento economico corrisposto per l’incarico conferito.
Ne consegue che la misura dell’indennità premio di fine servizio, dovuta al dipendente, si determina
in relazione al trattamento retributivo di cui alla L. n. 152 del 1968, art 4, fruito dal dipendente in
relazione all’incarico, nei limiti del massimale di cui al D.Lgs. n. 181 del 1997, art. 3, comma 7”.
Con la sentenza n. 119/2012 la Corte Costituzionale
ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale degli articoli 3, commi 2 e 3, del
decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229 (Norme per la razionalizzazione del SSN a norma
dell’articolo 1 della legge 30 novembre 1998, n. 419), dell’art. 3-bis, comma 11, del decreto
legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 (Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma
dell’articolo 1 legge ottobre 1992, n. 421), e dell’art. 2, comma 1, lettera t), della legge 30 novembre
1998, n. 419 (Delega al Governo per la razionalizzazione del Servizio sanitario nazionale e per
l’adozione di un testo unico in materia di organizzazione e funzionamento del SSN Modifiche al

1

Spinozzi Ester, già dipendente di Azienda sanitaria locale, per la liquidazione dell’indennità premio

decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502), sollevata, in riferimento all’art. 3 della Costituzione,
dal Tribunale di Monza.
Il ricorso va quindi rigettato.
Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
esborsi e 3.000 per compensi professionali, oltre Iva e CPA.
Così deciso in Roma il 4 aprile 2013.

Il presidente

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese liquidate in euro 50 per

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