Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1658 del 24/01/2020

Cassazione civile sez. lav., 24/01/2020, (ud. 07/11/2019, dep. 24/01/2020), n.1658

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. D’ANTONIO Enrica – Presidente –

Dott. GHINOY Paola – Consigliere –

Dott. CAVALLARO Luigi – rel. Consigliere –

Dott. BOGHETICH Elisa – Consigliere –

Dott. CIRIELLO Antonella – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 7987-2014 proposto da:

P.A., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA XX SETTEMBRE

98/E, presso lo studio dell’avvocato GUIDO LENZA, rappresentato e

difeso dall’avvocato MARCELLO FORTUNATO;

– ricorrente –

contro

I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, C.F.

(OMISSIS), in persona del suo Presidente e legale rappresentante pro

tempore, in proprio e quale mandatario della S.C.C.I. S.P.A.

Società di Cartolarizzazione dei Crediti I.N.P.S. C.F. (OMISSIS),

elettivamente domiciliati in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso

l’Avvocatura Centrale dell’Istituto, rappresentati e difesi dagli

avvocati ANTONINO SGROI, CARLA D’ALOISIO, EMANUELE DE ROSE, GIUSEPPE

MATANO, LELIO MARITATO;

– resistenti con mandato –

avverso la sentenza n. 1141/2013 della CORTE D’APPELLO di SALERNO,

depositata il 30/09/2013 R.G.N. 1060/2012.

Fatto

RILEVATO IN FATTO

che, con sentenza depositata il 30.9.2013, la Corte d’appello di Salerno, in riforma della pronuncia di primo grado, ha rigettato la domanda di P.A. volta all’accertamento dell’intervenuta prescrizione di debiti contributivi di cui ad una cartella esattoriale notificatagli e non tempestivamente opposta, dichiarando assorbito l’appello incidentale con cui egli aveva chiesto, in riforma della sentenza del primo giudice, la declaratoria della prescrizione anche relativamente ai contributi richiestigli per gli anni 1988-1992;

che avverso tale pronuncia P.A. ha proposto ricorso per cassazione, deducendo tre motivi di censura;

che l’INPS ha depositato delega in calce al ricorso notificatogli.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

che, con il primo motivo, il ricorrente lamenta violazione e falsa applicazione dell’art. 2953 c.c. e L. n. 335 del 1995, art. 3, comma 9, lett. b), per avere la Corte territoriale ritenuto che la prescrizione applicabile ai contributi oggetto di cartella esattoriale non tempestivamente opposta fosse quella ordinaria decennale;

che, con il secondo motivo, il ricorrente denuncia omessa motivazione circa un fatto decisivo per non avere la Corte territoriale motivato circa l’estensione della regola di cui all’art. 2953 c.c. ai titoli c.d. paragiurisdizionali;

che, con il terzo motivo, il ricorrente si duole della pronuncia di assorbimento del proprio appello incidentale, siccome resa sul medesimo presupposto censurato con il primo motivo;

che il primo e il terzo motivo possono essere trattati congiuntamente, in considerazione dell’intima connessione delle censure svolte, e sono fondati, essendosi ormai consolidato il principio di diritto secondo cui la scadenza del termine perentorio sancito per opporsi o impugnare un atto di riscossione mediante ruolo, o comunque di riscossione coattiva, produce soltanto l’effetto sostanziale della irretrattabilità del credito, ma non anche la c.d. conversione del termine di prescrizione breve eventualmente previsto in quello ordinario decennale, ai sensi dell’art. 2953 c.c., si applica con riguardo a tutti gli atti, in ogni modo denominati, di riscossione mediante ruolo o comunque di riscossione coattiva di crediti degli enti previdenziali, ovvero di crediti relativi ad entrate dello Stato, tributarie ed extratributarie, nonchè di crediti delle Regioni, delle Province, dei Comuni e degli altri enti locali, nonchè delle sanzioni amministrative per la violazione di norme tributarie o amministrative e così via, di talchè, ove per i relativi crediti sia prevista una prescrizione più breve di quella ordinaria (come prevede la L. n. 335 del 1995, art. 3 per i contributi e i premi dovuti agli istituti di previdenza e assistenza), il relativo termine continua a trovare applicazione anche nei confronti del soggetto titolare del potere di riscossione, salvo che ci si trovi in presenza di un titolo giudiziale divenuto definitivo (Cass. S.U. n. 23397 del 2016, cui hanno dato seguito, tra le tante, Cass. nn. 11800 e 31352 del 2018);

che, non essendosi la Corte territoriale attenuta al suesposto principio di diritto, la sentenza impugnata, assorbito l’ulteriore motivo di censura, va cassata e la causa rinviata per nuovo esame alla Corte d’appello di Salerno, in diversa composizione, che provvederà anche sulle spese del giudizio di cassazione.

P.Q.M.

La Corte accoglie il primo e il terzo motivo di ricorso, assorbito il secondo. Cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa alla Corte d’appello di Salerno, in diversa composizione, che provvederà anche sulle spese del giudizio di cassazione.

Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale, il 7 novembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 24 gennaio 2020

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