Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1658 del 24/01/2011

Cassazione civile sez. trib., 24/01/2011, (ud. 23/09/2010, dep. 24/01/2011), n.1658

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CARLEO Giovanni – Presidente –

Dott. D’ALESSANDRO Paolo – Consigliere –

Dott. GIACALONE Giovanni – Consigliere –

Dott. DI IASI Camilla – Consigliere –

Dott. BISOGNI Giacinto – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore pro tempore,

rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso i

cui uffici è domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi 12;

– ricorrente –

contro

PRO.TER.CO. Produzioni Termiche e Condizionamento s.r.l.;

– intimata –

avverso la decisione n. 224/1/07 della Commissione tributaria

regionale di Roma, emessa il 24 aprile 2007, depositata il 20 giugno

2007, R.G. 5844/06;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

LECCISI Giampaolo;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

23 settembre 2010 dal Consigliere Dott. Giacinto Bisogni.

Fatto

FATTO E DIRITTO

1. rilevato che in data 7 luglio 2010 è stata depositata una relazione che, con alcuni emendamenti destinati a una migliore esposizione dei fatti o alla correzione di errori materiali, qui si riporta:

Il relatore Cons. Dott. Giacinto Bisogni Letti gli atti depositati, osserva:

1. La controversia ha per oggetto l’impugnazione da parte della società contribuente dell’avviso di accertamento per il recupero di maggiori imposte IRPEF e IRAP, basato sulla verifica fiscale della Guardia di Finanza (che aveva riscontrato ricavi non dichiarati, plusvalenze non contabilizzate, costi non deducibili);

2. La C.T.P. di Roma accoglieva pressochè integralmente il ricorso ad eccezione dell’accertamento di ricavi non contabilizzati che comunque riduceva nell’importo;

3. Proponeva appello l’Agenzia delle Entrate e appello incidentale la srl Proterco. La C.T.R. ha respinto l’appello dell’Agenzia e accolto quello incidentale;

4. Ricorre per cassazione l’Agenzia delle Entrate con sette motivi di impugnazione di cui il quinto relativo alla violazione e falsa applicazione del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 75 (T.U.I.R.) e dell’art. 2697 cc e gli altri relativi a vizi della motivazione;

Ritiene che:

1. il ricorso sia inammissibile perchè il quinto motivo non coglie la ratto decidendi e gli altri motivi sono sforniti di una sintesi idonea a puntualizzarne il contenuto;

2. sussistono i presupposti per la trattazione della controversia in camera di consiglio e se l’impostazione della presente relazione verrà condivisa dal Collegio per la dichiarazione di inammissibilità del ricorso;

ritenuto che tale relazione non può essere condivisa in quanto, se è vero che le censure riguardanti il profilo motivazionale sono sprovviste della sintesi prevista dall’art. 366 bis c.p.c., il quinto motivo coglie invece perfettamente la erronea ratto decidendi della C.T.R., secondo cui sarebbe spettato all’Amministrazione finanziaria provare la inerenza degli acquisti, vale a dire delle spese effettuate e ciò senza tenere conto che, per quanto attestato nel p.v.c. (si veda la pagina 10), risultava che la merce di cui ai buoni di acquisto veniva utilizzata dagli operai per i lavori in corso con la conseguenza che tale merce acquistata “in nero” veniva ceduta o utilizzata “in nero” senza transitare fra le giacenze di magazzino;

ritenuto che sulla base di tali rilievi e considerazioni il quinto motivo del ricorso va ritenuto fondato e va accolto mentre gli altri motivi devono considerarsi assorbiti;

ritenuto che la sentenza impugnata va pertanto cassata con remissione della causa ad altra sezione della C.T.R. del Lazio che deciderà anche sulle spese del giudizio di cassazione.

P.Q.M.

La Corte accoglie il Ricorso cassa la sentenza impugnata e, rinvia ad altra sezione della C.T.R. del Lazio che deciderà anche sulle spese processuali del giudizio di cassazione.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 23 settembre 2010.

Depositato in Cancelleria il 24 gennaio 2011

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