Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16579 del 11/06/2021

Cassazione civile sez. trib., 11/06/2021, (ud. 17/02/2021, dep. 11/06/2021), n.16579

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. STALLA Giacomo Maria – Presidente –

Dott. PAOLITTO Liberato – Consigliere –

Dott. RUSSO Rita – Consigliere –

Dott. D’ORIANO Milena – Consigliere –

Dott. MARTORELLI Raffaele – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 20312-2017 proposto da:

COMUNE DI TREVISO, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA LIEGI N. 1,

presso lo studio dell’avvocato GABRIELE PIROCCHI, rappresentato e

difeso dagli avvocati GIAMPAOLO DE PIAZZI ed ANTONELLO CONIGLIONE;

– ricorrente –

contro

T.G., D.P.S., D.P.V.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 333/2017 della COMM. TRIB. REG. VENETO,

depositata il 08/03/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

17/02/2021 dal Consigliere Dott. Raffaele Martorelli.

 

Fatto

Il Comune di Treviso notificava a T.G. avviso di accertamento ICI per gli anni 2009, 2010 e 2011 per omesso versamento dell’imposta oltre a sanzioni pari al 30%. Notificava, inoltre, avvisi di accertamento e liquidazione ICI alla stessa T.G., a D.P.V. ed a D.P.S., quali eredi di D.P.L., per omessa denuncia ICI ed omesso pagamento dell’imposta per cui la sanzione veniva fissata nel 150%, giusta delibera dell’amministrazione comunale. L’imposta veniva calcolata sulla base del valore dell’area interessata dalla ristrutturazione dell’immobile di proprietà, nei mappali (OMISSIS) e (OMISSIS).

Le contribuenti impugnavano gli avvisi innanzi alla CTP di Treviso, eccependo che la loro proprietà era limitata al mappale (OMISSIS) e che il mappale (OMISSIS) era di proprietà di altra persona (sig. T.); che i lavori di parziale ampliamento e recupero avevano interessato solo il sub 6 e conseguentemente non risultava applicabile alla fattispecie il D.Lgs n. 504 del 1992, art. 5, comma 6. Inoltre, le aree pertinenziali non erano soggette ad ICI ed i valori dell’area, come calcolati dall’amministrazione, erano da ritenersi eccessivi. Eccepivano, inoltre, l’assenza di motivazione dell’avviso e la nullità ed erroneità delle sanzioni.

Il Comune di Treviso resisteva al proposto ricorso. In particolare evidenziava che il rilascio delle concessioni edilizie, per quanto attiene alla cubatura del fabbricato, faceva esplicito riferimento alla dimensione dei mappali (OMISSIS) e (OMISSIS). Nel corso del giudizio, le parti contribuenti presentavano un documento illustrativo redatto da un tecnico di fiducia, che tuttavia, in primo grado, non veniva preso in considerazione in quanto tardivo. La CTP respingeva il ricorso.

La CTR con sentenza n. 333/10/17 accoglieva in parte l’appello delle contribuenti, acquisita la relazione tecnica di parte.

Secondo i giudici del gravame, non era in discussione che l’imposta fosse dovuta e che le sanzioni non potessero applicarsi agli eredi. Inoltre, la concessione edilizia riguardava lavori di ampliamento e ristrutturazione dell’esistente e non si trattava di abbattimento e ristrutturazione, per cui non era applicabile il D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 5, comma 6 (l’unico abbattimento previsto era quello relativo al collegamento tra nuovo e preesistente).

Pertanto l’imposta dovuta era quella computata sulla rendita catastale dell’esistente. Con riferimento alle sanzioni, relativamente alla T., l’importo era corretto nella misura del 30%, per mancato versamento, e detta misura non era nè riducibile, nè su di essa poteva essere invocato il beneficio della continuazione. Per quanto atteneva alle sanzioni agli eredi del D.P., deceduto il 24/06/2014, le stesse non erano da ritenersi applicabili ai sensi del D.Lgs. n. 472 del 1997, ex art. 8.

Avverso la sentenza proponeva ricorso per cassazione il Comune di Treviso deducendo:

– Violazione e falsa applicazione di legge, ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3), con riguardo al D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 58, ai sensi del D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 5, comma 6 e del D.Lgs. n. 473 del 1997, art. 14.

Il Comune depositava memoria per l’odierna udienza.

Gli intimati non si costituivano con controricorso ex art. 370 c.p.c..

Diritto

CONSIDERATO

Che:

Secondo il Comune di Treviso, la CTR aveva errato nel ritenere acquisibile la relazione tecnica del consulente di parte non ammessa nel corso del giudizio di primo grado. Infatti la relazione tecnica non costituiva un documento, in senso tecnico-giuridico, ma un mezzo di prova relativamente al quale il D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 58, comma 1, non consentiva l’acquisizione in appello, fuori delle ipotesi contemplate. Peraltro, non si trattava di documento formato in un momento antecedente all’instaurazione del giudizio, bensì di un atto successivo prodotto per espresse esigenze difensive.

Come una consulenza tecnica di parte, quindi, doveva trovare rituale ingresso nel giudizio, in armonia con i principi che governavano l’introduzione delle prove nell’ambito del giudizio tributario. Infatti, il potere di disporre nuovi elementi di prova andava inteso in senso restrittivo, trattandosi di eccezione ad un principio sancito dall’art. 14 preleggi. In questo quadro, il giudice di appello avrebbe dovuto, altresì, affermare la necessità e la indispensabilità del mezzo di prova ai fini della decisione. Cosa che, nel caso in esame non era avvenuta. Nè le parti si erano trovate nell’impossibilità di produrla tempestivamente nel precedente grado di giudizio, per causa ad esse non imputabile.

Sotto altro profilo, il ricorrente censurava la sentenza che, giungendo alla conclusione della relazione tecnica, non aveva considerato il rilievo degli interventi edilizi, anche risalenti nel tempo, effettuati in difformità ed in assenza di valido titolo edilizio. Ed, inoltre, evidenziava, come dalla documentazione allegata, si desumesse che i lavori e le modifiche fossero di entità tutt’altro che irrilevante. Con riferimento, infine, all’applicazione delle sanzioni il Comune riteneva di aver agito correttamente.

Rileva questa Corte, con riferimento al primo profilo, come la relazione tecnica debba considerarsi a tutti gli effetti un documento, di cui peraltro era stata chiesta l’acquisizione in primo grado, non disposta perchè ritenuta produzione tardiva. Nel processo tributario, peraltro, i nuovi documenti possono essere prodotti anche in appello, a condizione che siano rispettati i termini di deposito e che essi non attengano a nuove domande o eccezioni in senso stretto.

Nel caso di specie, peraltro, questi due limiti non operano, trattandosi di un documento già prodotto, anche se tardivamente, in primo grado e concernente l’oggetto precipuo del giudizio (natura degli interventi edilizi). Va, altresì, rilevato che l’art. 58 non esclude dalla produzione in appello le perizie di parte, le quali sono pur sempre dei “documenti”, ancorchè di efficacia probatoria limitata perchè meramente indiziaria. Ciò, ovviamente, non esclude che, in tale ambito, il giudice se ne possa avvalere per fondare il proprio convincimento. Sul punto questa Corte (Sez. 5 -, Ordinanza n. 33503 del 27/12/2018) ha precisato che “La perizia stragiudiziale non ha valore di prova nemmeno rispetto ai fatti che il consulente asserisce di aver accertato, ma solo di indizio, al pari di ogni documento proveniente da un terzo, con la conseguenza che la valutazione della stessa è rimessa all’apprezzamento discrezionale del giudice di merito che, peraltro, non è obbligato in nessun caso a tenerne conto.”.

Non vi è dubbio quindi che la consulenza di parte sia un documento, peraltro liberamente valutabile dal giudice, in quanto suscettibile di introdurre elementi di valutazione ai fini del convincimento ed anche ai fini dell’eventuale integrazione probatoria.

Con riferimento alla producibilità di detto documento (Cass. sez. 5 Sent. n. 24398 del 30/11/2016), si è rilevato come “In tema di contenzioso tributario, il documento irritualmente prodotto in primo grado può essere nuovamente prodotto in appello, nel rispetto delle modalità previste dal D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 32 ed in forma analoga nell’art. 87 disp. att. c.p.c.; tuttavia, ove lo stesso sia inserito nel fascicolo di parte di primo grado e quest’ultimo sia depositato all’atto della costituzione unitamente a quello di appello, si deve ritenere raggiunta – ancorchè le modalità della produzione non corrispondano a quelle previste dalla legge – la finalità di mettere quel documento a disposizione della controparte, così da consentirle l’esercizio del diritto di difesa, onde l’inosservanza del citato art. 32 deve ritenersi sanata.”

Con riferimento al secondo profilo, come visto, il ricorrente ha censurato la sentenza che, conformemente alle conclusioni della relazione tecnica, non aveva considerato il rilievo degli interventi edilizi, anche risalenti nel tempo, effettuati in difformità ed in assenza di valido titolo edilizio. Ed, inoltre, non aveva valutato, come dalla documentazione allegata si desumesse come i lavori e le modifiche fossero di entità tutt’altro che irrilevante. Si trattava, quindi, di ipotesi di nuova costruzione in corso, con conseguente applicazione del D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 5, comma 6.

Il motivo è inammissibile, perchè sostanzialmente rivolto ad una nuova valutazione fattuale, non consentita in sede di legittimità.

Peraltro il motivo risulta anche infondato. La CTR, infatti, nel non applicare, nella specie, il D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 5, comma 6, non ha violato la legge, ma ha ritenuto che la fattispecie concreta non fosse sussumibile in quella astratta, poichè, nel caso in questione, non si trattava di interventi di ristrutturazione edilizia a norma della L. n. 457 del 1978, art. 31, comma 1, lett. d), (intendendosi per tali quelli rivolti a trasformare gli organismi edilizi mediante un insieme sistematico di opere che possono portare ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente e che comprendono il ripristino o la sostituzione di alcuni elementi costitutivi dell’edificio, la eliminazione, la modifica e l’inserimento di nuovi elementi ed impianti: Cass. n. 14111/17).

Ciò implicava la determinazione della base imponibile ai sensi dell’art. 5, comma “2” (rendita catastale dell’immobile esistente) e non del comma “6” (come area fabbricabile).

Infine, con riferimento alla sanzione, trattasi di motivo assorbito, in conseguenza del rigetto della doglianza che precede, in quanto non c’era obbligo di denunciare l’area edificabile.

Il ricorso va pertanto rigettato.

Nulla si provvede sulle spese, stante la mancata rituale costituzione in giudizio della parte intimata.

PQM

La Corte rigetta il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio da remoto, il 17 febbraio 2021.

Depositato in Cancelleria il 11 giugno 2021

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