Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16579 del 05/08/2016
Cassazione civile sez. II, 05/08/2016, (ud. 05/05/2016, dep. 05/08/2016), n.16579
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SECONDA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MAZZACANE Vincenzo – Presidente –
Dott. MATERA Lina – Consigliere –
Dott. CORRENTI Vincenzo – Consigliere –
Dott. COSENTINO Antonello – Consigliere –
Dott. PICARONI Elisa – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso 7664-2012 proposto da:
C.G., (OMISSIS), R.M.C. (OMISSIS),
elettivamente domiciliati in ROMA, VIA DEI BARBIERI 6, presso lo
studio dell’avvocato ERNESTO BELISARIO, rappresentati e difesi
dall’avvocato NICOLA MATTEO;
– ricorrenti –
contro
B.G., (OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA, VIA
DEI DUE MACELLI 60, presso lo studio dell’avvocato ALESSIA PANELLA,
rappresentato e difeso dagli avvocati FRANCESCO CANESTRARI, DAVIDE
CAMPANELLI;
– controricorrente –
avverso il decreto n. 1090/2011 del TRIBUNALE di PESARO, depositata
il 01/12/2011;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del
05/05/2016 dal Consigliere Dott. ELISA PICARONI;
udito l’Avvocato FRANCESCO CANESTRARI, difensore del
controricorrente, che si riporta agli atti depositati;
udito il. P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.
PRATIS Pierfelice, che ha concluso per l’inammissibilità del
ricorso.
Fatto
RITENUTO IN FATTO
1. – E’ impugnata l’ordinanza del Tribunale di Pesaro, depositata il i dicembre 2011, che ha rigettato il reclamo proposto da C.G. e R.M.C. avverso l’ordinanza con cui lo stesso Tribunale, nella sezione distaccata di Fano, aveva accolto la domanda proposta da B.G. di reintegrazione nel possesso del passaggio esercitato sopra la porzione di terreno dei sigg.ri C.- R., sita in via (OMISSIS).
2. – Il Tribunale in sede di reclamo ha ritenuto ininfluente sulla decisione l’errore in cui era incorso il giudice monocratico – consistito nell’attribuzione al ricorrente B. anzichè al resistente C. della titolarità di un laboratorio artigianale situato nell’immobile che insiste sul fondo preteso servente – ed ha confermato la decisione, rigettando altresì la domanda proposta dal resistente B. ai sensi dell’art. 89 c.p.c.
3. – Per la cassazione dell’ordinanza hanno proposto ricorso straordinario C.G. e R.M.C., sulla base di tre motivi.
B.G. ha resistito con controricorso e depositato memoria in prossimità dell’udienza.
Diritto
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. – Preliminarmente si deve rilevare l’inammissibilità del ricorso.
1.1. – Secondo la giurisprudenza consolidata di questa Corte Suprema, l’ordinanza pronunciata in sede di reclamo avverso il provvedimento di reintegrazione nel possesso ex art. 703 c.p.c. non presenta carattere decisorio nè definitivo, in quanto all’esito della fase cautelare la parte interessata può chiedere la prosecuzione del giudizio nel merito, e in ogni caso (cioè, se anche non venga attivato il giudizio di merito) l’ordinanza che definisce la fase cautelare assume stabilità endoprocessuale, e di giudicato, e pertanto non è ricorribile ai sensi dell’art. 111 Cost., comma 7, (ex plurimis, Cass., sez. 6-2, ordinanza n. 17211 del 2010).
3. – Le spese seguono la soccombenza.
PQM
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese del presente giudizio, che liquida in complessivi Euro 2.200,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre spese generali ed accessori di legge.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda civile della Corte suprema di Cassazione, il 5 maggio 2016.
Depositato in Cancelleria il 5 agosto 2016