Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16579 del 03/08/2020
Cassazione civile sez. VI, 03/08/2020, (ud. 05/11/2019, dep. 03/08/2020), n.16579
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE L
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. ESPOSITO Lucia – Presidente –
Dott. LEONE Margherita Maria – Consigliere –
Dott. RIVERSO Roberto – rel. Consigliere –
Dott. PONTERIO Carla – Consigliere –
Dott. MARCHESE Gabriella – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 13162-2018 proposto da:
G.V.A., elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE XXI
APRILE 11, presso lo studio dell’avvocato CORRADO MORRONE,
rappresentato e difeso dall’avvocato LUIGI MORRONE;
– ricorrente –
contro
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI, in persona del
Ministro pro tempore, ISPETTORATO TERRITORIALE DEL LAVORO DI
(OMISSIS), in persona del Capo ispettorato pro tempore,
elettivamente domiciliati in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso
l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che li rappresenta e difende;
– controricorrenti –
avverso la sentenza n. 1847/2017 della CORTE D’APPELLO di CATANZARO,
depositata il 05/12/2017;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 05/11/2019 dal Consigliere Relatore Dott. ROBERTO
RIVERSO.
Fatto
RILEVATO
CHE:
la Corte d’appello di Catanzaro, con sentenza n. 1847/2017 accogliendo l’appello della Direzione Territoriale del lavoro, in riforma della sentenza impugnata, rigettava le opposizioni proposte da G.V.A. avverso l’ordinanza ingiunzione n. (OMISSIS) applicative di sanzioni amministrative per una serie di violazione di obblighi in materia di lavoro e connessi all’assunzione di un bracciante agricolo, B.C., ed ha condannato G.V.A. al pagamento delle spese del giudizio per il primo e per il secondo grado. Avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione G.V.A. con quattro motivi, ai quali ha resistito il Ministero del lavoro e delle Politiche Sociali e l’Ispettorato territoriale di (OMISSIS).
E’ stata comunicata alle parti la proposta del giudice relatore unitamente al decreto di fissazione dell’udienza in camera di consiglio.
Diritto
CONSIDERATO
CHE:
1.- con il primo motivo si deduce violazione e falsa applicazione degli artt. 112 e 346 c.p.c., per omessa pronunzia sull’eccezione di radicale nullità dell’ordinanza per omessa disamina delle controdeduzioni dell’incolpato; eccezione proposta in primo grado e riproposta in appello.
2.- Con il secondo motivo si solleva violazione e falsa applicazione degli artt. 2696 e 2728 c.c., per avere la Corte ritenuto che esista una presunzione legale di veridicità degli accertamenti compiuti in sede d’ispezione.
3.- Con il terzo motivo si denuncia la violazione e falsa applicazione dell’art. 360 c.p.c., n. 5, per omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti per aver la Corte omesso la disamina delle risultanze processuali nella loro integrità.
4.- Con il quarto motivo si denuncia la violazione e falsa applicazione dell’art. 91 c.p.c., per aver la Corte condannata la deducente alle spese del giudizio di primo grado in cui l’Amministrazione si era costituita con il patrocinio di un funzionario.
5. Il quarto motivo involge la premessa sulla natura lavoristica o meno delle cause in materia di ordinanza ingiunzione per sanzioni di lavoro. In relazione a tale questione questa Sesta Sezione con ordinanza n. 2034 del 29.1.2020 ha rimesso una causa al Primo Presidente per l’eventuale rimessione alla Sezioni Unite. Il Collegio riconvocatosi ha ritenuto opportuno rinviare la causa a nuovo ruolo in attesa della eventuale definizione della questione da parte delle Sezioni Unite.
PQM
La Corte rinvia la causa a nuovo ruolo a seguito dell’ordinanza n. 2034/2020 che trasmette gli atti al Primo Presidente per eventuale rimessione alle Sezioni Unite.
Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale, il 29 gennaio 2020.
Depositato in Cancelleria il 3 agosto 2020