Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16579 del 02/07/2013


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 16579 Anno 2013
Presidente: CICALA MARIO
Relatore: CARACCIOLO GIUSEPPE

Ud. 22/05/2013

ORDINANZA

CC

sul ricorso 12443-2011 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE 06363391001 in persona del
Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in
ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA
GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende,
ope legis;
– ricorrente contro
2013

CINQUEGRANA BRUNO;
– intimato –

4785

avverso la sentenza n. 13/26/2011 della Commissione
Tributaria Regionale di MILANO del 9.2.2011,
depositata il 16/02/2011;
udita la relazione della causa svolta nella camera di

Data pubblicazione: 02/07/2013

consiglio del 22/05/2013 dal Consigliere Relatore
Dott. GIUSEPPE CARACCIOLO.
E’ presente il Procuratore Generale in persona del

Dott. RAFFAELE CENICCOLA.

La Corte,
ritenuto che, ai sensi dell’art. 380 bis cod. proc. civ., è stata depositata in
cancelleria la seguente relazione:
Il relatore cons. Giuseppe Caracciolo,
letti gli atti depositati

La CTR di Milano ha accolto l’appello di Cinquegrana Bruno, appello proposto
contro la sentenza della CTP di Como n.34-05-2010 che aveva disatteso il ricorso di
detto contribuente avverso avviso di accertamento ai fini IVA-IRPEF per l’anno
2002, emesso a seguito di PVC nel quale erano stati contestati omessa dichiarazione
di ricavi, sulla scorta delle acclarate movimentazioni bancarie.
La predetta CTR ha motivato la decisione nel senso che —alla luce dell’art.3 della
legge n.241/1990 e dell’obbligo generale di motivazione dei provvedimenti che la
P.A. adotta- il prodromico provvedimento di autorizzazione all’espletamento delle
indagini bancarie avrebbe dovuto essere specificamente motivato, così come motivata
avrebbe dovuto essere la richiesta formulata ai fini di detta autorizzazione. In difetto
di ciò, l’intera indagine doveva essere considerata nulla e nullo anche l’esito di
accertamento.
L’Agenzia ha interposto ricorso per cassazione affidato a unico motivo.
La parte intimata non si è difesa.
Il ricorso — ai sensi dell’art.380 bis cpc assegnato allo scrivente relatore- può essere
definito ai sensi dell’art.375 cpc.
Infatti, con il motivo di censura (sostanzialmente improntato alla violazione
dell’art.32 comma 1 n.7 del DPR n.600/1973), la ricorrente si duole del fatto che il
giudice del merito abbia ritenuto imprescindibile la motivazione analitica del
provvedimento autorizzativo (e della propedeutica istanza) ai fini delle indagini
bancarie sui conti correnti del contribuente.
Il motivo appare fondato e da accogliersi.

3

Osserva

Invero, il ribadito indirizzo di questa Corte a proposito della questione oggetto del
motivo di ricorso appare perfettamente coerente con le ragioni invocate dall’Agenzia.
Sez. 5, Sentenza n. 16874 del 21/07/2009:”In tema di accertamento dell’IVA,
l’autorizzazione prescritta dall’art. 51, secondo comma, n. 7 del d.P.R. 26 ottobre
1972, n. 633 (nel testo, applicabile “ratione temporis”, risultante dalle modifiche

413) ai fini dell’espletamento delle indagini bancarie risponde a finalità di mero
controllo delle dichiarazioni e dei versamenti d’imposta e non richiede alcuna
motivazione; pertanto, la mancata esibizione della stessa all’interessato non comporta
l’illegittimità dell’avviso di accertamento fondato sulle risultanze delle
movimentazioni bancarie acquisite dall’Ufficio o dalla Guardia di Finanza, potendo
l’illegittimità essere dichiarata soltanto nel caso in cui dette movimentazioni siano
state acquisite in materiale mancanza dell’autorizzazione, e sempre che tale mancanza
abbia prodotto un concreto pregiudizio per il contribuente” (conforme Cass. Sez. 5,
Sentenza n. 14023 del 15/06/2007; più recentemente anche Cass. 5849/2012).
Consegue da ciò che la censura debba essere accolta e che la controversia vada
rimessa al medesimo giudice di secondo grado che —in diversa composizione- tornerà
a pronunciarsi sulle questioni assorbite oggetto dell’atto di appello proposto dall
parte contribuente e regolerà anche le spese del presente grado di giudizio.
Pertanto, si ritiene che il ricorso possa essere deciso in camera di consiglio per
manifesta fondatezza.
Roma, 10 settembre 2012

che la relazione è stata comunicata al pubblico ministero e notificata agli avvocati
delle parti;
che non sono state depositate conclusioni scritte, né memorie;
che il Collegio, a seguito della discussione in camera di consiglio, condivide i
motivi in fatto e in diritto esposti nella relazione e, pertanto, il ricorso va accolto;
che le spese di lite possono essere regolate dal giudice del rinvio.

4

introdotte dall’art. 18, secondo comma, lett. c) e d), della legge 30 dicembre 1991, n.

P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso. Cassa la decisione impugnata e rinvia alla CTR
Lombardia che, in diversa composizione, provvederà anche sulle spese di lite del
presente grado.

Così deciso in Roma il 22 maggio 2013.

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