Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16578 del 28/07/2011

Cassazione civile sez. trib., 28/07/2011, (ud. 21/06/2011, dep. 28/07/2011), n.16578

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PIVETTI Marco – Presidente –

Dott. PARMEGGIANI Carlo – rel. Consigliere –

Dott. VIRGILIO Biagio – Consigliere –

Dott. SAMBITO Maria G.C. – Consigliere –

Dott. OLIVIERI Stefano – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 6320-2008 proposto da:

COFFE GEST SRL in persona dell’Amministratore delegato e legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA G.

PISANELLI 2, presso lo studio dell’avvocato CIUTI DANIELE, che lo

rappresenta e difende unitamente all’avvocato LUCCHETTI BENITO,

giusta delega in calce;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope

legis;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 61/2006 della COMM. TRIB. REG. di TORINO,

depositata il 17/01/2007;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

21/06/2011 dal Consigliere Dott. CARLO PARMEGGIANI;

udito per il ricorrente l’Avvocato CIUTI, che ha chiesto

l’accoglimento;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

FEDELI Massimo, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con avviso in data 16-11-2004 la Agenzia delle Entrate di Moncalieri provvedeva la recupero del credito di imposta per nuovi investimenti conseguito da Coffee Gest s.r.l., in forza della L. n. 388 del 2000, art. 8, sul rilievo che la stessa, che aveva conseguito il diritto al contributo anteriormente alla data dell’8 luglio 2002, non aveva inviato il modello CVS previsto dalla L. n. 289 del 2002, art. 62, e pertanto secondo l’Ufficio era incorsa nella decadenza dalla agevolazione.

L’avviso era impugnato dalla contribuente innanzi alla Commissione Tributaria Provinciale di Torino. Sosteneva la ricorrente che, avendo già interamente utilizzato il contributo prima della entrata in vigore della L. n. 289 del 2002, non era tenuta all’invio del modello e non si era verificata la decadenza.

La Commissione respingeva il ricorso.

Appellava la contribuente e la Commissione Tributaria Regionale del Piemonte, con sentenza n. 61/26/06 in data 20-11-2006, depositata il 17-1-2007, respingeva il gravame, confermando l’operato dell’Ufficio.

Avverso la sentenza propone ricorso per cassazione la contribuente con due motivi.

La Agenzia resiste con controricorso.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo di ricorso la società deduce violazione e falsa applicazione della L. n. 289 del 2002, art. 62, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3. Sostiene che, contrariamente a quanto ritenuto dal giudice di appello, dalla lettura dell’art. 62 citato si evinceva che l’invio del modello era finalizzato a pianificare i flussi di spese, e la disposizione che imponeva di sospendere, alla entrata in vigore della legge, “l’effettuazione degli ulteriori utilizzi del contributo” chiariva, ad avviso della ricorrente, che destinatari della norma e dell’obbligo di inviare il modello CVS erano solo coloro che non avevano ancora utilizzato il contributo o lo avevano utilizzato solo parzialmente, laddove l’adempimento era inutile per coloro che lo avevano utilizzato totalmente. Assume inoltre che non era possibile adottare una interpretazione della legge che, imponendo la restituzione di quanto già entrato nella sfera patrimoniale dell’avente diritto, attribuirebbe alla norma in questione carattere retroattivo.

Con il secondo motivo, deduce violazione dell’art. 345 c.p.c. in quanto la Commissione aveva ritenuto inammissibili le eccezioni fondate sulla asserita retroattività della disposizione della L. n. 289 del 2002, sul rilievo che non erano state trattate in primo grado, laddove ad avviso della ricorrente l’assunto non costituiva domanda nuova dato che concerneva il significato sotto il profilo ermeneutico della disposizione di legge. Formula quindi un quesito di diritto incentrato sulla incompatibilità con la L. n. 212 del 2000 di una interpretazione della legge che attribuisca alla stessa una valenza retroattiva, imponendo la restituzione di un contributo già entrato a far parte del patrimonio del contribuente. Il primo motivo è infondato.

La disposizione di legge in parola (L. n. 289 del 2002, art. 62) è tassativa nel senso di imporre a tutti coloro che hanno conseguito il diritto al contributo anteriormente alla data dell’8 luglio 2002 la comunicazione dei dati poi trasfusi nel modello CVS a pena di “decadenza dal contributo conseguito automaticamente”. L’assunto della ricorrente che dal testo normativo dovrebbe ricavarsi che l’incombente veniva imposto solo a coloro che non avevano utilizzato completamente i contributi, non solo non trova alcuna conferma dalla lettura della disposizione, ma trova anche una espressa confutazione, ove questa indica tra i dati da comunicare obbligatoriamente, tra gli altri, “l’ammontare degli investimenti, dei contributi fruiti e di quelli ancora da utilizzare” con ciò rendendo chiaro che è del tutto indifferente ai fini dell’obbligo imposto il fatto che il contributo sia stato interamente fruito o sia ancora in tutto od in parte da utilizzare. In effetti, tramite la disposizione in parola, il legislatore persegue prima di tutto una finalità di controllo, volendo accertare, tramite i dati richiesti, che il contributo conseguito automaticamente abbia o sia in procinto di avere una destinazione conforme agli scopi perseguiti dalla legge. Sotto tale principale profilo, l’unico requisito richiesto per la insorgenza dell’obbligo è l’avvenuto conseguimento del contributo, e nessun rilievo, neppure in via teorica, può darsi al fatto che alla data di entrata in vigore della legge citata il contributo ottenuto sia stato o meno utilizzato. La tesi esposta è conforme al consolidato orientamento di questa Corte (v. Cass. n. 3578 del 2009). Risulta peraltro del tutto sfornito di una base teorica l’assunto di fondo della ricorrente, secondo cui la utilizzazione del contributo avrebbe l’effetto di rendere definitiva ed incontestabile la acquisizione del contributo stesso al patrimonio del percipiente.

Il secondo motivo è inammissibile per plurime ragioni, la prima delle quali consiste nel fatto che il quesito di diritto ai sensi dell’art. 366 bis c.p.c., incentrato sulla supposta retroattività della L. n. 289 del 2002. non è conforme al motivo, ancorato alla sostenuta violazione dell’art. 345 c.p.c.. La seconda è che il quesito anche in sè considerato sarebbe inammissibile per genericità essendo completamente svincolato dalla “regula iuris” òò espressa nella sentenza impugnata. Peraltro sarebbe infondato nel merito sotto entrambi i profili; il primo, perchè la CTR, dopo avere espresso una opinione di inammissibilità, ha in fatto ampiamente confutato la tesi della contribuente sulla asserita retroattività della legge, e la seconda perchè, come peraltro esposto nella sentenza impugnata, la retroattività non sussiste, in quanto la disposizione in parola si limita a richiedere “ex nunc” un adempimento, subordinando alla eventuale violazione dell’obbligo la sanzione della decadenza; ne consegue che non di retroattività si tratta, bensì di aggiunta, con legge successiva, di un requisito ulteriore, peraltro meramente formale, rispetto a quelli originariamente richiesti per l’ottenimento del contributo. Il ricorso deve quindi essere rigettato. Le spese seguono la soccombenza, e si liquidano come da dispositivo.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso. Condanna la contribuente alle spese a favore della Agenzia, che liquida in complessivi Euro 2.500, oltre spese prenotate a debito.

Così deciso in Roma, il 21 giugno 2011.

Depositato in Cancelleria il 28 luglio 2011

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