Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16578 del 03/08/2020
Cassazione civile sez. VI, 03/08/2020, (ud. 10/07/2020, dep. 03/08/2020), n.16578
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 2
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – Presidente –
Dott. GRASSO Giuseppe – Consigliere –
Dott. TEDESCO Giuseppe – rel. Consigliere –
Dott. CASADONTE Annamaria – Consigliere –
Dott. GIANNACCARI Rossana – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso 15767-2019 proposto da:
H.D.A.P., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA
CAVOUR, presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso
dall’avvocato FRANCO PATELLA;
– ricorrente –
contro
GRAN SASSO COSTRUZIONI SRL, in persona del legale rappresentante pro
tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la
CORTE DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall’avvocato MARIO
CHENG CHI CHANG;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 2104/2018 della CORTE D’APPELLO di L’AQUILA,
depositata il 13/11/2018;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 10/07/2020 dal Consigliere Relatore Dott. GIUSEPPE
TEDESCO.
Fatto
RITENUTO
La Corte d’appello dell’Aquila, confermando la decisione di primo grado, ha dichiarato inammissibile l’opposizione proposta da H.D.A.P. al decreto ingiuntivo richiesto e ottenuto nei suoi confronti da Impresa Edile Gran Sasso Costruzioni S.r.l.. Essa ha ritenuto che l’opposizione fosse stata proposta dopo il decorso del termine, in assenza di ragione idonea a giustificare l’opposizione tardiva. Nello stesso tempo ha riconosciuto che l’opponente, residente nel Comune di (OMISSIS), non poteva giovarsi della sospensione dei termini previsti dalla L. 7 aprile 2017, n. 45, che, in sede di conversione del D.L. 9 febbraio 2017, n. 8, ha esteso al detto comune la sospensione dei termini processuali dal 25 agosto 2016 al 31 maggio 2017, prevista dal D.L. n. 189 del 2016, art. 49, comma 4. La corte d’appello ha argomentato in proposito che la norma che aveva esteso la sospensione al Comune di residenza dell’opponente era entrata in vigore l’11 aprile 2017, quando il termine per proporre l’opposizione contro il decreto era già decorso.
Contro la sentenza propone ricorso per cassazione la H.D.A., sulla base di due motivi, di cui il primo (“violazione, falsa ed omessa applicazione degli artt. 115,116 e 650 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3), censura la decisione nella parte in cui la corte d’appello ha negato che ricorresse, nella specie, una ipotesi di caso fortuito o forza maggiore tale da giustificare l’opposizione tardiva, mentre il secondo (“violazione e falsa applicazione di norme di diritto, vizio di motivazione in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3), riguarda la questione della operatività della sospensione dei termini processuali disposta dalla normativa emergenziale. In particolare, si contesta il rilievo della corte di merito secondo cui tale normativa, conformemente al principio di irretroattività della legge in materia processuale, si applicava solo per l’avvenite, non potendo quindi comportare la reviviscenza del termine già decorso al momento della sua entrata in vigore.
L’Impresa Edile Gran Sasso Costruzioni S.r.l. ha resistito con controricorso.
Le parti hanno depositato memorie.
La causa, su conforme proposta del relatore, è stata fissata per la trattazione dinanzi alla Sesta sezione civile della Suprema Corte.
Il collegio rileva che non ricorre l’ipotesi della evidenza decisoria in rapporto agli effetti della normativa emergenziale sul decorso del termine per proporre opposizione contro il decreto ingiuntivo emesso nei confronti dell’attuale ricorrente.
La causa va perciò rimessa alla pubblica udienza della sezione semplice tabellarmente competente e rinviata a nuovo ruolo.
PQM
La Corte rinvia la causa a nuovo ruolo per la discussione in pubblica udienza presso la Sezione 2 civile, tabellarmente competente.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della 6 – 2 Sezione civile della Corte suprema di Cassazione, il 10 luglio 2020.
Depositato in Cancelleria il 3 agosto 2020