Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16577 del 15/07/2010

Cassazione civile sez. un., 15/07/2010, (ud. 18/05/2010, dep. 15/07/2010), n.16577

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONI UNITE CIVILI

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ELEFANTE Antonino – Primo Presidente f.f. –

Dott. PROTO Vincenzo – Presidente di sezione –

Dott. D’ALONZO Michele – Consigliere –

Dott. PICONE Pasquale – Consigliere –

Dott. FINOCCHIARO Mario – Consigliere –

Dott. CECCHERINI Aldo – Consigliere –

Dott. MACIOCE Luigi – Consigliere –

Dott. BUCCIANTE Ettore – Consigliere –

Dott. PETITTI Stefano – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

S.E., L.G., P.A.,

B.G., H.J., tutti elettivamente

domiciliati in Roma, Largo del Teatro Valle n. 6, presso lo studio

dell’Avvocato GARUTTI Massimo, che li rappresenta e difende per

procura speciale in calce al ricorso;

– ricorrenti –

contro

BANCA D’ITALIA, in persona del legale rappresentante pro tempore,

rappresentata e difesa dagli Avvocati OLINA CAPOLINO e Raffaele

D’Ambrosio dell’Avvocatura della Banca stessa, per procura speciale

in calce al controricorso, ed elettivamente domiciliata presso i

medesimi in Roma, via Nazionale, n. 91;

– controricorrente –

e

MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE, in persona del Ministro pro

tempore;

– intimato –

avverso il decreto della Corte d’appello di Roma, depositato in data

26 maggio 2004.

Udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del 18

maggio 2010 dal Consigliere relatore Dott. Stefano Petitti;

sentito, per il ricorrente, l’Avvocato Di Brina, per delega;

sentiti, per la resistente, gli Avvocati Capolino e D’Ambrosio;

sentito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

CENICCOLA Raffaele, che ha chiesto il rigetto del ricorso.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con decreto depositato il 26 maggio 2004, la Corte d’appello di Roma ha rigettato l’opposizione proposta da S.E., L. G., P.A., B.G., H.J. avverso il decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze n. 1192 in data 16 ottobre 2003, con il quale era stata comminata agli opponenti la sanzione pecuniaria di Euro 2.282,00 ciascuno per violazione del D.Lgs. n. 385 del 1993, art. 107, comma 3 (posizioni ad andamento anomalo non segnalate all’Organo di vigilanza) e del D.Lgs. n. 87 del 1992, artt. 5, 7 e 23 (istruzioni in materia di bilancio di esercizio).

La Corte d’appello ha disatteso il primo motivo, con il quale gli opponenti avevano dedotto il difetto di giurisdizione dell’AGO, sul rilievo che, per effetto della L. n. 205 del 2000, la disposizione di cui al D.Lgs. n. 385 del 1993, art. 145, sarebbe stata abrogata. In proposito, la Corte d’appello ha richiamato le sentenze n. 1235 del 2004 e n. 3336 del 2004, con le quali la Corte di cassazione, a sezioni unite, ha ritenuto sussistente la giurisdizione del giudice ordinario, argomentando sia dalla natura vincolata dell’attività esercitata in sede di irrogazione delle sanzioni, sia dal D.Lgs. n. 5 del 2003, art. 1, comma 2, che ha ricompreso nelle controversie sottoposte al rito societario quelle di cui al D.Lgs. n. 385 del 1993, art. 145 e al D.Lgs. n. 58 del 1998, art. 195.

Con riferimento al secondo motivo di opposizione, la Corte d’appello ha rilevato che il provvedimento impugnato era adeguatamente motivato per relationem alla proposta della Banca d’Italia di irrogazione della sanzione; i ricorrenti, del resto, avevano potuto svolgere compiutamente le proprie difese.

Quanto al merito, la Corte d’appello ha ritenuto le osservazioni degli opponenti inconferenti e inidonee ad escludere la sussistenza degli addebiti loro contestati. Premesso che la violazione contestata riguardava la non corretta rappresentazione della situazione patrimoniale all’organo di vigilanza, che aveva precluso la possibilità di esercitare un efficace e tempestivo controllo rispetto alle difficoltà finanziarie che si andavano manifestando, la Corte d’appello ha osservato che l’assunto dei ricorrenti, secondo cui le informazioni sulle situazioni debitorie a rischio fornite alla Banca d’Italia erano corrette, non poteva essere condiviso, in considerazione del fatto che l’asserita evoluzione favorevole di alcune posizioni debitorie era priva di efficacia esimente, avendo la disposizione che prescrive l’obbligo di segnalazione di posizioni ad andamento anomalo natura di norma di pericolo e non di danno.

Quanto, poi, alla deduzione secondo cui l’avere seguito, nella redazione della nota integrativa, il metodo 78 anzichè il metodo finanziario, come prescritto, non avrebbe inciso sul valore finale delle rilevazioni, la Corte d’appello ha ritenuto che si trattasse di osservazione dalla quale era comunque desumibile l’ammissione che per un certo periodo di tempo non era stata fornita una corretta rappresentazione contabile della situazione patrimoniale, economica e finanziaria della società, con preclusione per l’organo di vigilanza della possibilità di esercitare una tempestiva ed efficace attività di controllo.

Da ultimo, la Corte d’appello ha ritenuto del tutto generiche le censure degli opponenti sotto il profilo della carenza dell’elemento soggettivo dell’illecito contestato.

Per la cassazione di questa sentenza S.E., L. G., P.A., B.G., H.J. hanno proposto ricorso per cassazione affidato a cinque motivi, illustrati da memoria;

ha resistito, con controricorso, la Banca d’Italia; l’intimato Ministero dell’economia e delle Finanze non ha svolto attività difensiva.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo, i ricorrenti denunciano violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 80 del 1998, art. 33, nel testo novellato dalla L. n. 205 del 2000, art. 7, sostenendo che la giurisdizione apparteneva al giudice amministrativo, essendo la causa stata introdotta nel vigore della citata disposizione e prima della entrata in vigore del D.Lgs. n. 5 del 2003, art. 1, comma 2, che ha ricondotto alla giurisdizione ordinaria e alla competenza della Corte d’appello le controversie di cui al D.Lgs. n. 385 del 1993, art. 145 e D.Lgs. n. 58 del 1998, art. 195.

Il motivo è infondato.

Questa Corte ha infatti già avuto modo di affermare che “anche a seguito della nuova disciplina di cui al D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 80, art. 33 (così come riformulato dalla L. 21 luglio 2000, n. 205, art. 7), che ha introdotto un nuovo e generale assetto dei rapporti tra giurisdizione ordinaria e giurisdizione amministrativa, devolvendo alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo tutte le controversie in materia di pubblici servizi, ivi compresi, tra l’altro, quelli afferenti alla vigilanza sul mercato mobiliare, le opposizioni avverso i provvedimenti con i quali il Ministero dell’economia e delle finanze (già Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica) irroga, ai sensi del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, art. 195, sanzioni amministrative pecuniarie per la violazione di norme relative alla disciplina dell’attività di intermediazione finanziaria, restano affidate alla cognizione del giudice ordinario (e rientrano nella competenza della corte d’appello), come del resto ribadisce il D.Lgs. 17 gennaio 2003, n. 5, art. 1, comma 2, sulla disciplina delle controversie in materia societaria, bancaria e finanziaria. Invero, l’irrogazione di tali sanzioni, che può avvenire soltanto nei casi tassativamente previsti dalla legge, è espressione di un’attività vincolata che, in quanto tale, non può essere assimilata, pur essendo ad essa strettamente collegata, a quella di vigilanza, le cui modalità non sono invece rigidamente predeterminate, ma (come si ricava dallo stesso D.Lgs. n. 58 del 1998, art. 5, e segg.) sono lasciate all’apprezzamento delle autorità cui è affidato il compito di salvaguardare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti e la sana e prudente gestione dei soggetti abilitati all’esercizio dell’attività di intermediazione finanziaria, avendo riguardo alla tutela degli investitori e alla stabilità, alla competitività e al buon funzionamento del sistema finanziario” (Cass., S.U., n. 1235 del 2004; in senso analogo, Cass., S.U., n. 3336 del 2004; Cass., S.U., n. 5535 del 2004; Cass., S.U., n. 9730 del 2004; Cass., S.U., n. 1362 del 2005).

Le obiezioni mosse dai ricorrenti a tale orientamento, ribadite nella memoria ex art. 378 cod. proc. civ., non colgono nel segno, per la fondamentale ragione che, quand’anche volesse ritenersi che la giurisdizione ordinaria e la competenza della Corte d’appello siano state reintrodotte solo a seguito della entrata in vigore del D.Lgs. n. 5 del 2003, art. 1, comma 2, ciò nondimeno non potrebbe desumersi l’effetto desiderato dai ricorrenti, in quanto “il principio sancito dall’art. 5 cod. proc. civ., alla stregua del quale la giurisdizione si determina con riguardo alla legge vigente e allo stato di fatto esistente al momento della proposizione della domanda, trova la sua ragion d’essere in esigenze di economia processuale e riceve applicazione solo nel caso di sopravvenuta carenza della giurisdizione del giudice adito e non anche quando il mutamento dello stato di fatto e di diritto comporti l’attribuzione della giurisdizione al giudice che ne era privo, dovendosi in questo caso confermare la giurisdizione di esso” (v., di recente, Cass., n. 8099 del 2009).

Esigenze di completezza impongono, peraltro, di rilevare che il D.Lgs. n. 80 del 1998, art. 33, come sostituito dalla L. n. 205 del 2000, art. 7, contrariamente a quanto supposto dai ricorrenti, non ha affatto determinato l’attribuzione al giudice amministrativo delle controversie in tema di sanzioni amministrative bancarie. In proposito, giova rilevare che, successivamente all’entrata in vigore del D.Lgs. n. 80, che all’art. 33, comma 1, aveva devoluto “alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo tutte le controversie in materia di pubblici servizi, ivi compresi quelli afferenti al credito, alla vigilanza sulle assicurazioni, al mercato mobiliare, al servizio farmaceutico, ai trasporti, alle telecomunicazioni ai servizi di cui alla L. 14 novembre 1995, n. 481”, il D.Lgs. n. 342 del 1999, art. 34, nel modificare l’art. 145 del testo unico bancario, concernente la procedura sanzionatoria, ha stabilito che “contro il decreto del Ministro del tesoro è ammessa opposizione alla corte di appello di Roma”.

Nè può ritenersi che il D.Lgs. n. 80 del 1998, art. 33, nel testo sostituito dalla L. n. 205 del 2000, art. 7, abbia introdotto modificazioni in ordine alla individuazione del Giudice competente a decidere sulle opposizioni avverso i decreti emessi per violazione delle disposizioni del testo unico bancario. L’art. 7 citato, invero, ha introdotto la seguente formulazione del comma 1 dell’art. 33:

“Sono devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo tutte le controversie in materia di pubblici servizi, ivi compresi quelli afferenti alla vigilanza sul credito, sulle assicurazioni e sul mercato mobiliare, al servizio farmaceutico, ai trasporti, alle telecomunicazioni e ai servizi di cui alla L. 14 novembre 1995, n. 481”. Anzi, la lettura sistematica delle richiamate disposizioni induce a ribadire che già dalla formulazione dell’art. 33, comma 1, come sostituito dalla L. n. 205 del 2000, emergeva chiaramente come le controversie afferenti alle sanzioni in materia di credito esulassero dalla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, espressamente riferita alle “controversie in materia di pubblici servizi, ivi compresi quelli afferenti alla vigilanza sul credito”.

Ne consegue che la disposizione contenuta nel D.Lgs. n. 5 del 2003, ha, per quanto attiene all’affermazione che restano ferme le norme sulla giurisdizione e all’attribuzione alla Corte d’appello delle controversie di cui al D.Lgs. n. 385 del 1993, art. 145 e del D.Lgs. n. 58 del 1998, art. 195, una portata meramente ricognitiva della giurisdizione del giudice ordinario e della competenza della Corte d’appello su tali controversie; giurisdizione e competenza che, quindi, non hanno subito modificazioni per effetto delle disposizioni legislative sulla base delle quali i ricorrenti fondano il motivo di ricorso in esame.

Con il secondo motivo, i ricorrenti deducono violazione e falsa applicazione delle norme in tema di motivazione dei provvedimenti amministrativi, nonchè dell’art. 132 cod. proc. civ., n. 4, per avere: la Corte d’appello ritenuto che il provvedimento sanzionatorio fosse adeguatamente motivato.

Il motivo, nella parte in cui deduce il vizio di motivazione apparente del decreto impugnato, è infondato. La Corte d’appello ha infatti esplicitato le ragioni per le quali l’analoga censura svolta dai ricorrenti nei confronti del decreto irrogativo della sanzione doveva ritenersi infondata, osservando che gli opponenti avevano articolato ampie e dettagliate difese di merito; che la proposta della Banca d’Italia e il provvedimento impugnato, motivato per relationem con rinvio alla stessa proposta, indicavano espressamente la natura delle irregolarità contestate; che nelle lettere di contestazione gli addebiti erano ampiamente circostanziati. Si è quindi del tutto al di fuori dell’ipotesi, prospettata dai ricorrenti, della motivazione meramente apparente, tale da integrare il denunciato vizio di violazione di legge.

In tema di motivazione del provvedimento sanzionatorio reso ai sensi del D.Lgs. n. 385 del 1993, art. 145, comma 2, questa Corte ha del resto già avuto modo di affermare che lo stesso “può essere motivato per relationem, mediante richiamo della proposta della Banca d’Italia, e non è affetto da nullità, sotto il profilo della mancanza del requisito motivazionale, per il solo fatto che tale proposta non sia già conosciuta dall’incolpato o non venga contestualmente resa conoscibile mediante allegazione, sempre che l’effettiva disponibilità della proposta medesima possa essere ottenuta prima della scadenza del termine per l’opposizione e senza pregiudizio della facoltà di avvalersene. In difetto, detta nullità si verifica, per violazione del diritto di difesa, quando l’interessato adduca di aver ricevuto in concreto pregiudizio del diritto medesimo, per preclusione di attività difensiva provocata dalla mancata o ritardata cognizione dell’atto richiamato” (Cass., n. 3396 del 2004).

Nella specie, si deve rilevare, da un lato, che la Corte d’appello ha dato atto della compiuta esplicazione del diritto di difesa degli opponenti, e, dall’altro, che questi ultimi nè in sede di opposizione nè in sede di ricorso per cassazione hanno dedotto quali menomazioni delle proprie facoltà di difesa abbiano in effetti subito.

Il motivo è invece inammissibile nella parte in cui sembra ipotizzare come oggetto di valutazione in questa sede la denunciata insussistenza di motivazione nel provvedimento sanzionatorio.

Con il terzo motivo, i ricorrenti denunciano violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 335 del 1003, artt. 107 e 145 e dei principi in materia di onere della prova.

La Corte d’appello, sostengono i ricorrenti, avrebbe preso in considerazione solo le deduzioni contenute nella relazione ispettiva della Banca d’Italia, senza peraltro sottoporle ad un vaglio critico.

Il motivo è infondato, giacchè dal decreto impugnato emerge, al contrario di quanto sostenuto dai ricorrenti, che la Corte d’appello, nel respingere l’opposizione, ha sottoposto il provvedimento sanzionatoria ad una verifica critica alla luce delle osservazioni svolte dai ricorrenti nei motivi di ricorso in opposizione.

Il motivo, peraltro, difetta di autosufficienza, dal momento che si imputa alla Corte d’appello di non avere tenuto nel debito conto la documentazione prodotta da essi ricorrenti nel corso del procedimento amministrativo, dalla quale sarebbe emersa la infondatezza delle contestazioni contenute nella relazione ispettiva, ma non si riproducono i relativi documenti.

Con il quarto motivo, i ricorrenti lamentano violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 385 del 1993, artt. 107 e 145, e dei principi in materia di onere della prova. La doglianza si riferisce alla parte del decreto impugnato che ha ritenuto violato l’obbligo di costituzione di una riserva finanziaria negativa nel bilancio, sostenendosi che: 1) la Corte d’appello avrebbe tenuto conto solo delle risultanze della documentazione offerta dalla Banca d’Italia e 2) le istruzioni di vigilanza non imponevano affatto l’impostazione di una riserva di bilancio, rimettendo agli organi sociali solo la elaborazione di un elemento informativo di carattere integrativo, che mai si sarebbe potuto trasformare in una vera e propria riserva in senso tecnico.

Il motivo è infondato.

La Corte d’appello ha dato puntualmente conto delle ragioni in base alle quali ha ritenuto infondata l’opposizione laddove veniva dedotta la insussistenza delle violazioni contestate.

Quanto alla censura articolata sub 1), la stessa appare sovrapponibile a quelle svolte nel terzo motivo, concludendosi l’esposizione dei ricorrenti con l’affermazione che quanto alla mancata evidenziazione di una riserva finanziaria negativa, la Corte d’appello avrebbe “accettato acriticamente e supinamente le allegazioni e le risultanze della documentazione di controparte”;

valgono, quindi, anche in questo caso le considerazioni svolte in precedenza e per questo profilo il motivo di ricorso è infondato.

Quanto alla censura sviluppata sub 2), i ricorrenti non tengono conto delle argomentazioni svolte dalla Corte d’appello in ordine al contenuto che avrebbe dovuto avere la nota integrativa al bilancio, secondo le indicazioni delle istruzioni di vigilanza, e al fatto che, per stessa ammissione degli opponenti, per un certo periodo di tempo non era stata fornita, per effetto della scelta di un metodo non consentito, una corretta rappresentazione contabile della situazione patrimoniale, economica e finanziaria della società, con conseguente preclusione, per l’Organo di vigilanza, della possibilità di esercitare una efficace e tempestiva attività di controllo.

Con il quinto motivo, i ricorrenti denunciano violazione e falsa applicazione, sotto altro profilo, del D.Lgs. n. 385 del 1993, artt. 107 e 145, con riferimento all’elemento soggettivo del dolo o della colpa nell’illecito amministrativo.

Il motivo è inammissibile sia perchè è generico, sia e soprattutto perchè non censura la ratio decidendi espressa sul punto dalla Corte d’appello, la quale ha rilevato la genericità del motivo con il quale veniva dedotta la insussistenza dell’elemento soggettivo dell’illecito contestato. E, come detto, neanche in sede di ricorso per cassazione i ricorrenti hanno adempiuto all’onere di specificazione della doglianza, limitandosi a dedurre che la Corte d’appello avrebbe dovuto accertare che l’esigua entità delle infrazioni contestate e l’opinabilità delle valutazioni sottese alle violazioni stesse, avrebbero del tutto escluso la sussistenza del profilo soggettivo, necessario per l’applicazione delle sanzioni amministrative, senza illustrare le ragioni fatte valere sul punto con il ricorso in opposizione, ritenute generiche dalla Corte d’appello.

In conclusione, il ricorso va rigettato, con conseguente condanna dei ricorrenti, in solido tra loro, al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, liquidate come da dispositivo.

Non avendo il Ministero dell’Economia e delle Finanze svolto attività difensiva, non vi è luogo a provvedere sulle spese del giudizio nei suoi confronti.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso; condanna i ricorrenti, in solido tra loro, al pagamento, in favore della Banca d’Italia, delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in complessivi Euro 1.700,00, di cui Euro 1.500,00 per onorario, oltre alle spese generali e agli accessori di legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio delle Sezioni Unite Civili della Corte Suprema di Cassazione, il 18 maggio 2010.

Depositato in Cancelleria il 15 luglio 2010

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA