Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16577 del 05/07/2017


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Cassazione civile, sez. lav., 05/07/2017, (ud. 23/02/2017, dep.05/07/2017),  n. 16577

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. D’ANTONIO Enrica – Presidente –

Dott. BERRINO Umberto – Consigliere –

Dott. DORONZO Adriana – Consigliere –

Dott. RIVERSO Roberto – Consigliere –

Dott. CAVALLARO Luigi – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 18904-2011 proposto da:

B.V. C.F. (OMISSIS), Z.E. C.F. (OMISSIS),

G.P. C.F. (OMISSIS), C.P. C.F. (OMISSIS),

elettivamente domiciliati in ROMA, PIAZZA S ANDREA DELLA VALLE 3,

presso lo studio dell’avvocato MASSIMO MELLARO, che li rappresenta e

difende unitamente agli avvocati GIORGIO FREZZA, GIUSEPPE FREDIANI,

giusta delega in atti;

– ricorrenti –

contro

EQUITALIA CERIT S.P.A. C.F. (OMISSIS), quale incorporante della

EQUITALIA CERIT S.P.A., in persona del Legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA SALARIA 332, presso

lo studio dell’avvocato GIUSEPPE DE MAJO, che la rappresenta e

difende unitamente all’avvocato VITTORIO BECHI, giusta delega in

atti;

CASSA RISPARMIO LUCCA PISA LIVORNO S.P.A. C.F. (OMISSIS), già CASSA

DI RISPARMIO DI LUCCA, in persona del Presidente e legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

L.G. FARAVELLI 22, presso lo studio dell’avvocato ARTURO MARESCA,

che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato MICHELE

MARIANI, giusta delega in atti;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 80/2011 della CORTE D’APPELLO di FIRENZE,

depositata il 25/01/2011 R.G.N. 1063/2009;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

23/02/2017 dal Consigliere Dott. CAVALLARO LUIGI;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

MATERA MARCELLO che ha concluso per l’accoglimento del ricorso per

quanto di ragione;

udito l’Avvocato FREZZA GIORGIO;

udito l’Avvocato GIOVANNINI ALESSANDRO per delega orale Avvocato

MARESCA ARTURO.

Fatto

FATTI DI CAUSA

Con sentenza depositata il 25.1.2011, la Corte d’appello di Firenze, in riforma della pronuncia di primo grado, rigettava la domanda di B.V. e altri consorti volta al rimborso dei contributi già versati in loro favore dalla Cassa di risparmio di Lucca nel fondo aziendale di integrazione delle prestazioni del Fondo di previdenza per gli impiegati delle esattorie.

La Corte, per quanto qui rileva, riteneva che il Fondo in questione andasse annoverato tra i fondi c.d. preesistenti a ripartizione e che gli artt. 7 e 19 del Regolamento del Fondo cit. prevedessero che, in caso di cessazione dal servizio senza maturazione del diritto alla prestazione, gli impiegati avessero diritto esclusivamente al rimborso dei contributi che essi stessi avevano versato, con esclusione di quelli appostati a bilancio dalla Cassa, rispetto ai quali nessun diritto gli impiegati potevano vantare.

Contro tali statuizioni ricorrono B.V., C.P., G.P. ed Z.E., proponendo due motivi di censura. Resistono con separati controricorsi Cassa di risparmio di Lucca, Pisa e Livorso s.p.a. ed Equitalia Centro s.p.a..

Banco BPM s.p.a., che nelle more è succeduta a Cassa di risparmio di Lucca, Pisa e Livorno s.p.a., ha depositato memoria.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo, i ricorrenti denunciano violazione e falsa applicazione degli artt. 1362 e 1363 c.c., in relazione al Regolamento del Fondo di cui al contratto stipulato il 18.2.1987, per avere la Corte di merito ritenuto che sia l’art. 7 che l’art. 19 del Regolamento cit. prevedessero che, in caso di cessazione dell’impiegato dal servizio senza diritto alla pensione integrativa, i versamenti accreditati sul conto individuale si trasferissero al conto di riserva matematica, con esclusione del diritto del lavoratore alla restituzione di contributi che non fossero quelli che egli stesso avesse versato.

Il motivo è infondato.

Va premesso che l’interpretazione delle clausole di un contratto costituisce, di norma, operazione riservata al giudice di merito, le cui valutazioni sono censurabili in sede di legittimità solo ex art. 360 c.p.c., n. 5, ovvero, ex art. 360 c.p.c., n. 3, in riferimento ai canoni legali di ermeneutica contrattuale, a condizione, s’intende, che i motivi di ricorso non si limitino a contrapporre una diversa interpretazione rispetto a quella del provvedimento gravato (giurisprudenza costante: cfr. da ult. in tal senso Cass. n. 21888 del 2016).

Più in particolare, questa Corte ha precisato che, fermo restando che, ai fini della ricerca della comune intenzione dei contraenti, il principale strumento è rappresentato dal senso letterale delle parole e delle espressioni utilizzate nel contratto, il cui, rilievo dev’essere verificato alla luce dell’intero contesto contrattuale (cfr., fra le tante, Cass. n. 4670 del 2009), la violazione del principio di interpretazione complessiva delle clausole contrattuali si configura non soltanto nell’ipotesi della loro omessa disamina, ma anche quando il giudice utilizza esclusivamente frammenti letterali della clausola da interpretare e ne fissa definitivamente il significato sulla base della sola lettura di questi, per poi esaminare ex post le altre clausole, onde ricondurle ad armonia con il senso dato aprioristicamente alla parte letterale, oppure espungerle ove con esso risultino inconciliabili (Cass. n. 9755 del 2011).

Ciò posto, deve escludersi che la sentenza impugnata sia incorsa nei vizi denunciati. Essa, invero, ha argomentato la propria conclusione non soltanto sulla scorta del tenore letterale dell’art. 7 del Regolamento del Fondo (il quale, nel prevedere che “nel conto contributi” affluiscano “un contributo a carico della Cassa” e “un contributo mensile a carico degli iscritti”, stabilisce che, “qualora alla data di risoluzione del rapporto di lavoro l’iscritto, per qualsiasi causa, non abbia conseguito il diritto al trattamento pensionistico previsto dal presente Regolamento”, debba spettargli “il rimborso dei contributi versati regolati al tasso legale”), ma altresì del successivo art. 19 (secondo cui “in ogni caso di risoluzione del rapporto di lavoro senza che per l’iscritto o per i beneficiari indicati nell’art. 21 sia maturato il diritto alle pensioni integrative (…) il saldo del conto individuale verrà trasferito al conto riserva”), dandosi inoltre carico di confutare l’obiezione dei ricorrenti secondo cui la disposizione ult. cit. si riferirebbe al diverso caso in cui l’iscritto non maturi la prestazione pensionistica integrativa in virtù del disposto dell’art. 20 del Regolamento (il quale, nel prevedere che “le prestazioni annue tempo per tempo erogate dall’INPS saranno integrate dal Fondo fino a raggiungere il 77,50% dell’ultima retribuzione pensionabile”, esclude da ogni beneficio gli iscritti la cui pensione a carico dell’INPS sia di importo pari o superiore al 77,50% dell’ultima retribuzione): come si legge nella sentenza impugnata, una tale interpretazione dell’art. 19 contrasterebbe non soltanto con la lettera delle disposizioni citate, che ancorano la loro operatività ad ogni ipotesi di risoluzione del rapporto di lavoro senza conseguimento del diritto all’integrazione pensionistica, ma altresì con la logica del sistema a ripartizione cui è improntato il Fondo, nel quale, utilizzandosi i contributi per il pagamento delle prestazioni integrative in essere, non solo non sarebbe possibile individuare l’esistenza di una posizione (o “conto”) individuale, ma predominerebbe un criterio solidaristico secondo cui “la parte stanziata dalla Cassa va ad alimentare il fondo riserva, che garantisce la solvibilità del fondo integrativo nel tempo a vantaggio della generalità degli aventi diritto” (cfr. pag. 3 della sentenza impugnata).

Nemmeno può dirsi che la Corte territoriale non abbia tenuto conto dell’art. 4 del Regolamento, secondo cui “l’impostazione contabile del Fondo” è basata sulla tenuta di un “conto contributi”, al quale affluiscono “i contributi a carico della Cassa e degli iscritti”, e un “conto riserva matematica”, al quale affluisce, “per gli iscritti al Fondo che abbiano maturato il diritto alla pensione integrativa”, la “riserva matematica individuale calcolata sulla base delle pensioni liquidate agli iscritti o ai loro aventi diritto”, costituita “attingendo al conto contributi”: è sufficiente rilevare che, sul punto, la Corte ha fatto propria l’opposta lettura della clausola sostenuta dalle odierne controricorrenti, secondo le quali “questi contributi in realtà non erano mai stati versati dai lavoratori, ma erano confluiti nel conto contributi in virtù degli obblighi contrattuali da essa (scil.: Cassa) assunti, e solo forfetariamente, in base a complessi calcoli attuariali, commisurati ad una percentuale (10%) delle retribuzioni pensionabili da essa corrisposte” (ibid., pag. 2).

Che poi il risultato complessivo di codesta lettura non sia ritenuto appagante dai ricorrenti non è più questione di legittimità, bensì di merito: il controllo che questa Corte può esercitare sull’operazione interpretativa condotta ai sensi degli artt. 1362 e 1363 c.c., essendo puramente metodologico, non può mai debordare nell’asseverazione di una volontà contrattuale diversa da quella accertata dal giudice di merito, ma solo accertare se questi abbia violato la legge nel ricostruirla. Ed è appena il caso di aggiungere che, superando il più remoto orientamento citato in ricorso, le Sezioni Unite di questa Corte hanno recentemente escluso che i contributi versati ai fondi pensione abbiano natura retributiva (cfr. Cass. S.U. n. 4684 e 6345 del 2015), onde anche sotto tale profilo va escluso che l’interpretazione proposta dalla Corte di merito abbia violato i canoni di ermeneutica contrattuale citati quale,parametro della censura di legittimità.

Con il secondo motivo, i ricorrenti lamentano omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio, per avere la Corte territoriale ritenuto che il Fondo di previdenza costituisse un fondo a ripartizione.

Il motivo è inammissibile, giacchè i fatti del cui insufficiente e contraddittorio esame i ricorrenti si dolgono, vale a dire le disposizioni di cui agli artt. 4 e 7 del Regolamento del Fondo, dianzi cit., non costituiscono fatti decisivi per incrinare la conclusione cui è giunta la Corte di merito, mancando qualunque indicazione sul tipo di prestazione promessa che valga a suffragare la diversa conclusione secondo cui ci si troverebbe in presenza di un fondo a capitalizzazione individuale, ossia di un fondo in cui oggetto del contratto non è una prestazione determinata o determinabile in funzione della retribuzione o della pensione dell’iscritto, ma semplicemente la rendita derivante dall’investimento fruttifero dei contributi versati sul suo conto individuale. E poichè in tanto è possibile censurare per vizio di motivazione una sentenza in quanto si adduca un fatto la cui debita considerazione avrebbe condotto ad una diversa conclusione (cfr. da ult. Cass. n. 7916 del 2017), il motivo, siccome formulato, non può trovare ingresso in questa sede di legittimità.

Vale piuttosto la pena di precisare che, diversamente da quanto ritenuto dal Pubblico ministero nella sua requisitoria, a diverse conclusioni non è dato pervenire nemmeno sulla scorta di Cass. S.U. n. 477 del 2015, secondo la quale D.Lgs. n. 124 del 1993, art. 10, nel consentire – per quanto qui interessa – non solo la c.d. portabilità della posizione individuale, ma anche il suo riscatto, si applicherebbe anche ai fondi pensionistici preesistenti alla data di entrata in vigore della Legge Delega n. 421/1992 (15 novembre 1992), indipendentemente dal fatto che si tratti di fondi a capitalizzazione individuale o a ripartizione o a capitalizzazione collettiva: come emerge dal tenore del ricorso per cassazione, i ricorrenti hanno invocato la restituzione dei contributi versati in loro favore al Fondo sulla scorta delle disposizioni del contratto che ne detta la disciplina, ossia lamentando l’inadempimento delle odierne controricorrenti al disposto negoziale, e non si potrebbe attribuire loro il bene della vita invocato in virtù del D.Lgs. n. 124 del 1993, cit., art. 10, senza alterare l’oggetto sostanziale dell’azione e i termini della controversia, ossia senza sostituire indebitamente la causa petendi della domanda proposta in giudizio: che non è mai consistita, appunto, nella contrarietà della regolamentazione del Fondo alla disposizione, indubbiamente imperativa, dell’art. 10, cit., ma – come detto – in una esegesi delle norme contrattuali che lo istituiscono differente da quella fatta propria dalla Corte territoriale (cfr., per un caso speculare al presente, Cass. n. 1192 del 2008).

Nè varrebbe in contrario richiamarsi a Cass. S.U. n. 26242 del 2014, che ha sancito il principio della rilevabilità ex officio di ogni specie di nullità del contratto, incluse quelle c.d. di protezione e indipendentemente dal tipo di azione fatta valere in giudizio, se di adempimento, risoluzione, annullamento o rescissione: per quanto debba senz’altro convenirsi con l’arresto cit. nel rilievo secondo cui la ratio dell’art. 1421 c.c., va rinvenuta nell’obiettivo di impedire che il contratto nullo costituisca il presupposto di una decisione giurisdizionale che in qualche modo ne postuli la validità, deve rilevarsi, anzitutto, che il contrasto tra il regolamento del Fondo oggetto del presente giudizio e il disposto del D.Lgs. n. 124 del 1993, art. 10, lett. c), costituirebbe a tutto concedere un’ipotesi di c.d. nullità sopravvenuta, che è categoria dogmaticamente dubbia e secondo autorevole dottrina costituisce piuttosto un effetto della (eccezionale) retroattività di una norma imperativa, e in secondo luogo che la stessa Cass. S.U. n. 26242 del 2014 non ha mancato di rilevare come il principio apparentemente inequivoco di cui all’art. 1421 c.c., sia comunque condizionato dalle disposizioni del codice di rito che segnano i confini posti ai poteri officiosi del giudice, tra i quali, ovviamente, il principio di corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato (art. 112 c.p.c.), che impedisce al giudice di mutare la causa petendi della domanda proposta in giudizio, e la natura di giudizio a critica vincolata del giudizio di legittimità, che – salvi i casi di errores in procedendo – non consente a questa Corte di rilevare vizi di legittimità della sentenza che non siano stati dedotti quali motivi di ricorso. E non essendosi nemmeno baluginato da parte ricorrente che l’interpretazione del contratto fatta propria dalla Corte territoriale potesse approdare a risultati confliggenti con il D.Lgs. n. 124 del 1993, art. 10, e dunque essere contraria al canone ermeneutico desumibile dall’art. 1367 c.c., non v’è spazio, a parere del Collegio, per concludere diversamente dal rigetto del ricorso.

Tenuto conto del pregresso contrasto giurisprudenziale circa la natura retributiva o previdenziale dei versamenti ai fondi pensione, si ravvisano giusti motivi per compensare le spese del giudizio di legittimità.

PQM

 

La Corte rigetta il ricorso. Compensa le spese.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 23 febbraio 2017.

Depositato in Cancelleria il 5 luglio 2017

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA