Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16577 del 03/08/2020
Cassazione civile sez. VI, 03/08/2020, (ud. 11/06/2020, dep. 03/08/2020), n.16577
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 2
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – Presidente –
Dott. GRASSO Giuseppe – Consigliere –
Dott. ABETE Luigi – Consigliere –
Dott. TEDESCO Giuseppe – Consigliere –
Dott. CRISCUOLO Mauro – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso 11541-2018 proposto da:
D.G., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA A. FRIGGERI
82, presso lo studio dell’avvocato MARIO FIANDANESE, che lo
rappresenta e difende unitamente all’avvocato ANTONIO GIOVANNI F.
PIRAS giusta procura a margine del ricorso;
– ricorrente –
contro
T.B., C.G.P.;
– intimate –
avverso la sentenza n. 55/2018 della CORTE D’APPELLO SEZ. DIST. DI
SASSARI, depositata il 08/02/2018;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio
dell’11/06/2020 dal Consigliere Dott. MAURO CRISCUOLO;
Lette le memorie depositate dal ricorrente.
Fatto
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Il Tribunale di Sassari – sezione distaccata di Alghero, con sentenza del 5 luglio 2011 rigettava la domanda di usucapione avanzata da D.G. in relazione agli immobili siti in (OMISSIS) alla (OMISSIS), meglio identificati in citazione, oggetto di due distinti procedimenti successivamente riuniti.
Nella resistenza delle convenute, le quali assumevano che in realtà il possesso del D. non poteva risalire ad epoca anteriore all’ottobre 1983, allorquando il Pretore di (OMISSIS) aveva pronunciato la risoluzione del contratto di locazione avente ad oggetto i beni di cui è causa nei confronti di un terzo soggetto, che all’epoca ne era il conduttore, il Tribunale riteneva che le deposizioni rese dai testi addotti dall’attore fossero nel complesso inattendibili, dovendosi accordare preferenza a quanto emergeva dal restante materiale istruttorio ed in particolare alla detta pronuncia del Pretore del 1983 che attestava che a quella data il bene era ancora occupato dal conduttore.
La Corte d’Appello di Cagliari sezione distaccata di Sassari con la sentenza n. 55 dell’8 febbraio 2018 ha rigettato l’appello del D. reputando del tutto condivisibile la valutazione delle risultanze istruttorie come operata dal giudice di prime cure, dalle quali si ricavava che il possesso dell’attore non poteva che risalire che ad un’epoca successiva alla data della pronuncia di risoluzione del contratto di locazione del (OMISSIS), così che, avuto riguardo alla data di introduzione del giudizio, risalente al 2000 (cui era stato riunito altro giudizio di analogo contenuto del 2009), non poteva riscontrarsi l’usucapione.
Inoltre doveva ritenersi irrilevante il potere di fatto esercitato sul bene successivamente all’instaurazione del giudizio in quanto il fattore temporale è un presupposto – elemento costitutivo della fattispecie acquisitiva dell’usucapione che deve necessariamente preesistere alla proposizione della domanda e non può quindi maturare in corso di giudizio, stante il carattere dichiarativo della sentenza che accerta l’acquisto a titolo originario per usucapione.
D.G. propone ricorso per la cassazione di tale sentenza sulla base di due motivi.
Le intimate non hanno svolto attività difensiva in questa fase. Ritenuto che non ricorrano le ipotesi previste dall’art. 375, comma 1, nn. 1) e 5), e che la causa debba essere rimessa alla pubblica udienza della sezione semplice.
P.Q.M.
Rimette la causa alla pubblica udienza della Seconda sezione civile.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 11 giugno 2020.
Depositato in Cancelleria il 3 agosto 2020