Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16576 del 05/08/2016


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Cassazione civile sez. II, 05/08/2016, (ud. 27/04/2016, dep. 05/08/2016), n.16576

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MIGLIUCCI Emilio – Presidente –

Dott. BIANCHINI Bruno – rel. Consigliere –

Dott. ORILIA Lorenzo – Consigliere –

Dott. SCALISI Antonino – Consigliere –

Dott. FALABELLA Massimo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso (iscritto al n.r.g. 28410/11) proposto da:

Ministero dell’Economia e delle Finanze;

Agenzia del Demanio di Livorno;

Il primo, in persona del Ministro pro tempore; la seconda,

rappresentata dal Direttore pro tempore; entrambe rappresentate e

difese dall’Avvocatura Generale dello Stato e domiciliate presso la

stessa in Roma, via Dei Portoghesi n. 12;

– ricorrenti –

contro

M.G., (c.f.: (OMISSIS));

P.-.P. (cF: (OMISSIS)) parti entrambe rappresentate e difese,

giusta procura a margine del controricorso, dagli avv.ti Nicola Di

Pietro e Nicola Tamburino, in via congiunta che disgiunta; con

domicilio eletto presso lo studio del primo in Roma, via Tagliamento

55;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 712/2011 della Corte di Appello di Firenze,

depositata il 19 maggio 2011 e non notificata;

udita la relazione di causa, svolta all’udienza del 27 aprile 2016

dal consigliere Dott. Bruno Bianchini;

udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore

Generale Dott. CELESTE Alberto, che ha concluso per l’accoglimento

del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1- I coniugi P.P. e M.G. citarono innanzi al Tribunale di Firenze sia il Ministero delle Finanze sia l’Agenzia del Demanio di Livorno, chiedendo che venisse riconosciuta la proprietà superficiaria di un fabbricato – edificato dal proprio dante causa mediato prima del 1967 sull’arenile di (OMISSIS) – e pervenuto a seguito di successive vendite di cui l’ultima, direttamente involgente gli esponenti, del novembre 1995; evidenziarono a sostegno del loro diritto che i propri danti causa mediati avevano avuto in concessione onerosa una piccola porzione dell’arenile per edificarvi delle baracche precarie, all’epoca in cui l’arenile ancora faceva parte del demanio marittimo; successivamente La costruzione era divenuta stabile e per la stessa era stata chiesta una concessione in sanatoria, essendo nel frattempo (1925) mutata la classificazione dell’area di sedime, che era passata al patrimonio disponibile dello Stato; non aveva poi avuto seguito la propria proposta di rendersi acquirenti dell’area medesima e, anzi, il Ministero delle Finanze aveva aumentato il canone, con riferimento non più solo al valore del terreno bensì considerando anche l’aumento di valore per effetto della costruzione. Osservarono altresì che la originaria proprietà superficiaria temporanea – tale da poter esser fatta cessare al venir meno del rapporto concessorio e da non consentire il riconoscimento di alcun diritto ai proprietari delle costruzioni precarie, che non fosse quello di asportare le baracche o di demolirle senza alcun indennizzo – per effetto del passaggio dell’arenile nel patrimonio disponibile, si sarebbe trasformata in proprietà superficiaria tout court; del pari si sarebbe assistito alla trasformazione del regime concessorio amministrativo in altro, di natura privatistica, assimilabile alla locazione a tempo indeterminato; da tale periodo dunque (1925) i vari proprietari delle costruzioni avrebbero mutato il proprio atteggiamento nei confronti del “concedente” cominciando a possedere i propri immobili anima domini e dunque ponendo i presupposti per l’usucapione della proprietà superficiaria di quanto edificato. In via subordinata e nell’ipotesi in cui lo Stato fosse stato riconosciuto proprietario anche delle costruzioni, chiesero di venir indennizzati del valore dell’edificato a norma dell’art. 936 c.c.

2 – Le amministrazioni convenute resistettero all’accoglimento delle domande mettendo in rilievo di non esser mai state messe a conoscenza nè della trasformazione dei casotti temporanei in vere abitazioni nè delle illegittime compravendite che ne erano seguite; sottolinearono altresì che nei vari rinnovi delle concessioni era stato bene evidenziato che ogni eventuale miglioria apportata al bene demaniale, sarebbe stata acquisita allo Stato, senza alcun diritto del concessionario a titolo di indennità o risarcimento del danno.

3 – L’adito Tribunale, con sentenza n. 3285 del 2007, respinse le domande, ritenendo insussistenti i presupposti per l’usucapione; tale decisione fu impugnata dai coniugi P.; la Corte di Appello di Firenze accolse invece il gravame di costoro rilevando che, sebbene prima della sdemanializzazione (1925) la costruzione sovrastante l’arenile doveva considerarsi di proprietà dello Stato, giusta quanto disposto dall’art 49 cod. nav., successivamente, nonostante l’avvenuto acquisto, da parte dell’Erano, della proprietà dell’edificio, la pubblica amministrazione non avrebbe mai esercitato alcun potere di fatto, dispositivo o di godimento sulla costruzione, lasciandola nella disponibilità degli appellanti che, nel tempo, ne avevano disposto uti domini, alienandola, ampliandola, chiedendo concessioni edilizie, pagando le relative tasse e tributi; la P.A. poi non avrebbe posto in essere alcun atto oppositivo a tale atteggiamento diretto a manifestare l’animus rem sibi habendi; allorchè l’amministrazione evidenziò un nuovo atteggiamento – primi anni 90 del secolo scorso – concretatosi nel commisurare il nuovo canone concessorio con riferimento anche al valore dell’edificio – senza peraltro comunicare gli elementi della rideterminazione del canone – era già spirato il termine ventennale per l’usucapione.

4 – Per la cassazione di tale decisione hanno proposto ricorso il Ministero dell’Economia e delle Finanze nonchè l’Agenzia del Demanio, svolgendo due motivi; i coniugi P. hanno risposto con controricorso.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1- Va preliminarmente esaminata l’eccezione di inammissibilità del ricorso, sollevata dalle parti controricorrenti, che sostengono essersi formato un giudicato – in mancanza di tempestiva impugnazione – sul capo di decisione del Tribunale di Firenze che aveva dichiarato inammissibile – perchè tardivamente proposta – la domanda riconvenzionale formulata dal Ministero ricorrente, diretta ad ottenere l’accertamento dell’intervenuto acquisto al patrimonio dello Stato della proprietà della costruzione edificata sull’arenile.

1.a – L’eccezione è infondata in quanto non può formarsi un giudicato sostanziale in assenza di una pronuncia sul merito della pretesa, (sul punto, ex multis, sella inidoneità di una pronuncia in rito, a realizzare il giudicato sostanziale: Cass. Sez. 3 n. 26377/2014; Cass. Sez. 2 n. 15383/2014).

2 – Con il primo motivo vengono denunciate la violazione e la falsa applicazione, degli artt. 822 e 823 c.c. sulla base dell’assunto che la Corte del merito avrebbe fatto applicazione delle norme sull’usucapione, non considerando però che i beni demaniali non sono usucapibili; osservano poi le Parti pubbliche che l’animus rem sibi habendi è costituito dall’intenzione, resa palese a tutti, di esercitare sul bene una signoria di fatto corrispondente alla proprietà o ad un diritto reale: tale atteggiamento sarebbe incompatibile con il riconoscimento, da parte del possessore, della qualifica di proprietario in capo allo Stato, resa nella fattispecie manifesta dal pagamento del canone che si sarebbe riferito non solo alla concessione del suolo bensì anche al maggior valore che esso avrebbe assunto per effetto della costruzione; mettono altresì in evidenza le parti ricorrenti che nella fattispecie dall’istruttoria di causa sarebbe invece emerso che l’Amministrazione avrebbe manifestato la non equivoca volontà di esercitare sul bene tutti i diritti del proprietario; per converso, i controricorrenti, avrebbero continuato a riconoscere la poziore posizione della pubblica amministrazione; solo dal 2001, le parti private avrebbero assunto un atteggiamento di opposizione rispetto al diritto dominicale; a fronte di ciò la P.A. è intervenuta per far valere il diritto ad un aggiornamento del canone, facendo cessare l’atteggiamento di tolleranza sino ad allora tenuto.

2.a – Si assume altresì che la Corte di Appello avrebbe applicato l’istituto della usucapione ad un bene che per sua natura non ne poteva andare soggetto, trattandosi di costruzione su suolo demaniale; viene inoltre sostenuto che Corte del merito non avrebbe adeguatamente scrutinato la inesistenza dell’elemento psicologico valevole per la usucapione, atteso che esso sarebbe stato da escludere a fronte delle plurime manifestazioni della Pubblica Amministrazione di esercizio della propria potestà sul terreno e sugli edifici sovrastanti.

3 – Con il secondo motivo viene denunciato un vizio di motivazione – ricondotto in maniera indifferenziata a tutte e tre le manifestazioni descritte nell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, nella formulazione medio tempore vigente – per non aver esplicitato, la Corte distrettuale, la ragione per la quale, se prima del 1925 non sarebbe stata possibile la usucapione di un diritto di superficie su bene demaniale, tuttavia successivamente a tale data la meni detenzione si sarebbe convertita in possesso di bene usucapibile, in presenza di un rapporto concessorio che, rinnovandosi, avrebbe costituito la chiara ammissione della signoria della P.A.

4 – I due motivi vanno esaminati congiuntamente in quanto si fondano su identici presupposti argomentativi.

4.a – Va innanzi tutto chiarito che la problematica dell’acquisizione della proprietà superficiaria riguarda, dopo il 1925, il fabbricato costruito su bene patrimoniale disponibile, giusta decreto di sdemanializzazione, nè è stato sostenuto che prima di tale provvedimento sorgesse sull’arenile un edificio con le caratteristiche attualmente rinvenibili: in punto di sufficienza motivazionale va osservato che la gravata decisione, pur avendo accertato che la relazione dei danti causa degli odierni ricorrenti con l’immobile (baracca) era iniziata come detenzione (come del resto derivava dal chiaro disposto dell’art. 49 cod. nav.), ha presupposto l’esistenza di un atto di interversione senza descriverne le caratteristiche, limitandosi a mettere in evidenza condotte meramente non oppositive della P.A. ad atti, di per sè inidonei a concretizzare la interversione stessa, quali la formale iscrizione a Catasto a nome degli aventi causa dei contro ricorrenti dell’immobile oramai trasformato; la trascrizione nei registri immobiliari dei successivi atti di vendita; il pagamento di imposte afferenti al preteso nuovo diritto dominicale: ciò anche a fronte del chiaro tenore degli atti di concessione che, sulla falsa riga dell’art. 49 cod. nav., espressamente disconoscevano l’insorgenza di alcun diritto sui manufatti costruiti sull’area già demaniale, al termine del rapporto di concessione.

4.b – I carenza motivazionale si manifesta soprattutto per il fatto che la corte del merito, riconoscendo, come visto, che alcuna interversione si era compiuta in relazione all’area già demaniale, aveva con ciò onerato le parti private di un maggior carico probatorio in merito al mutato atteggiamento rispetto alla sola proprietà superficiaria; al postutto il ragionamento della Corte fiorentina tralascia di specificare il dies a qua – necessariamente successivo all’indicata sdemanializzazione – a partire dal quale la baracca si sarebbe trasformata in edificio stabilmente infisso al suolo e in virtù di quale atto si sarebbe ottenuta la accessione del – preteso – possesso degli aventi causa mediati ed immediati a quello dei coniugi P. i quali, giova ricordarlo, hanno acquistato con atto del 20 novembre 1995.

5 – la sentenza va cassata e la causa rinviata alla Corte di Appello di Firenze in diversa composizione per gli accertamenti di cui sopra e per la ripartizione dell’onere delle spese.

PQM

LA CORTE

Accoglie il ricorso; cassa per quanto di ragione l’impugnata decisione e rinvia, anche per il governo delle spese del giudizio di legittimità, a diversa Sezione della Corte di Appello di Firenze.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della sezione seconda della Corte di Cassazione, il 27 aprile 2016.

Depositato in Cancelleria il 5 agosto 2016

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