Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16576 del 05/07/2017


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Cassazione civile, sez. lav., 05/07/2017, (ud. 22/02/2017, dep.05/07/2017),  n. 16576

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MAMMONE Giovanni – Presidente –

Dott. BERRINO Umberto – Consigliere –

Dott. DORONZO Adriana – Consigliere –

Dott. RIVERSO Roberto – rel. Consigliere –

Dott. CALAFIORE Daniela – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 20155-2011 proposto da:

SAPORE DI SOLE S.N.C. DI G.F. & C. P.I. (OMISSIS),

in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente

domiciliata in ROMA, VIA DARDANELLI 46, presso lo studio

dell’avvocato GIUSEPPINA VENUTI, rappresentata e difesa

dall’avvocato ORESTE FRATINI, giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE C.F. (OMISSIS)

in persona del suo Presidente e legale rappresentante pro tempore,

in proprio e quale mandatario della S.C.C.I. S.P.A. Società di

Cartolarizzazione dei Crediti I.N.P.S. C.F. (OMISSIS), elettivamente

domiciliati in ROMA, VIA CESARE BECCARIA N. 29, presso l’Avvocatura

Centrale dell’Istituto, rappresentati e difesi dagli avvocati

ANTONINO SGROI, CARLA D’ALOISIO, LELIO MARITATO, giusta delega in

atti;

– controricorrente –

nonchè contro

EQUITALIA CENTRO S.P.A. (già Equitalia Cerit);

– intimata –

avverso la sentenza n. 475/2011 della CORTE D’APPELLO di FIRENZE,

depositata il 26/04/2011 R.G.N. 57/2009.

Fatto

RITENUTO IN FATTO

che SAPORE DI SOLE snc proponeva opposizione a cartella esattoriale con cui l’INPS chiedeva il pagamento dei contributi per 5 lavoratori assunti nel periodo gennaio 2001 – 3.04.2006 dapprima con contratto di collaborazione coordinata e continuativa e poi a progetto dalla stessa società che gestisce un commercio di generi alimentari provenienti da coltura biologica, nei limiti degli accertamenti di cui al verbale ispettivo dell’11.4.2006;

che accolta la domanda in primo grado ed appellata la sentenza dall’INPS, la Corte d’Appello (sentenza 26.04.11) accoglieva l’impugnazione riscontrando nel rapporto dei predetti i caratteri del lavoro subordinato (in considerazione della mancanza di uno specifico “progetto” diverso dall’attività aziendale destinato ad un risultato da raggiungere in un tempo determinato, delle dichiarazioni rese dai lavoratori interessati, degli strumenti di lavoro forniti dall’azienda, della paga fissa, delle mansioni svolte di meri commessi addetti alla vendita);

che propone ricorso per cassazione Sapore di Sole con quattro motivi, sostenendo che: 1) il giudice sulla base della documentazione presente in atti, nella insufficienza degli accertamenti ispettivi, non avrebbe potuto trarre elementi di convincimento esaustivi, non risultando nei fatti i dati evidenziati nella motivazione; 2) il D.Lgs. n. 276, art. 69, non configura una presunzione assoluta di trasformazione del lavoro a progetto in lavoro subordinato, ma consente al datore di provare l’autonomia del rapporto; 3) le prove hanno confermato il contenuto solo consulenziale della prestazione; 4) l’erronea esclusione della lavoratrice P. dal regime dei co.co.co. che l’INPS ha resistito con controricorso.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

che il ricorso è infondato in quanto si risolve in realtà in una generale censura della complessiva valutazione delle risultanze processuali contenuta nella sentenza impugnata alla quale si limita a contrapporre una propria diversa interpretazione, al fine di ottenere la revisione degli accertamenti di fatto correttamente effettuati dal giudice d’appello in ordine alla qualificazione come subordinati dei rapporti di collaborazione a progetto di cui si tratta;

che la valutazione in questione appartiene all’ambito tipico del giudizio di merito ed essendo scevra da vizi logici e giuridici si sottrae a qualsiasi sindacato in questa sede di legittimità, dovendo ricordarsi in proposito che quello di cassazione non è un terzo grado di giudizio il cui compito sia di verificare la fondatezza di ogni affermazione effettuata dal giudice di appello nella sentenza; essendo bensì (Cass. Sez. 5, sentenza n. 25332 del 28/11/2014) un giudizio a critica vincolata, nel quale le censure alla pronuncia di merito devono trovare collocazione entro l’elenco tassativo di motivi previsto dalla legge;

che in particolare le valutazioni operate dal giudice d’appello sulla qualificazione dei rapporti di lavoro (con riferimento alla lavoratrice P.) e sulla corretta gestione dell’onere della prova rispetta il consolidato orientamento di questa Corte in ordine alla esistenza della subordinazione la quale è stata riscontrata anche in concreto alla luce delle circostanze evidenziate nella sentenza (relative a direttive, orari di lavoro prefissati, elementarità delle mansioni, paga fissa), rivelatrici dell’esistenza di rapporti di lavoro subordinato;

che costituisce ius receptum la tesi secondo cui è devoluta al giudice del merito l’individuazione delle fonti del proprio convincimento, e pertanto anche la valutazione delle prove, il controllo della loro attendibilità e concludenza, la scelta, fra le risultanze istruttorie, di quelle ritenute idonee ad acclarare i fatti oggetto della controversia, privilegiando in via logica taluni mezzi di prova e disattendendone altri, in ragione del loro diverso spessore probatorio, con l’unico limite della adeguata e congrua motivazione del criterio adottato; conseguentemente, ai fini di una corretta decisione, il giudice non è tenuto a valutare analiticamente tutte le risultanze processuali, nè a confutare singolarmente le argomentazioni prospettate dalle parti, essendo invece sufficiente che egli, dopo averle vagliate nel loro complesso, indichi gli elementi sui quali intende fondare il suo convincimento e l’iter seguito nella valutazione degli stessi e per le proprie conclusioni, implicitamente disattendendo quelli logicamente incompatibili con la decisione adottata.

che per risalente orientamento tale criterio si applica anche in relazione alle “dichiarazioni raccolte in sede ispettiva le quali possono costituire elementi probatori sufficienti ai fini della decisione della causa;

che del pari infondate sono le doglianze riferite alle conseguenze desunte dall’accertata mancanza di specificità del progetto, essendo stato chiarito da questa Corte, con orientamento oramai consolidato (Sez. L, Sentenza 9471/20016, 12820/2016, 17127/2016), che in tema di lavoro a progetto, il D.Lgs. n. 276 del 2003, art. 69, comma 1, (“ratione temporis” applicabile, nella versione antecedente le modifiche di cui alla L. n. 92 del 2012, art. 1, comma 23, lett. f), si interpreta nel senso che, quando un rapporto di collaborazione coordinata e continuativa sia instaurato senza l’individuazione di uno specifico progetto, programma di lavoro o fase di esso, non si fa luogo ad accertamenti volti a verificare se il rapporto si sia esplicato secondo i canoni dell’autonomia o della subordinazione, ma ad automatica conversione in rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, sin dalla data di costituzione dello stesso;

che lo stesso legislatore, con la L. n. 92 del 2012, art. 24, intervenendo con norma di interpretazione autentica ha affermato che “Il D.Lgs. 10 settembre 2003, n. 276, art. 69, comma 1, si interpreta nel senso che l’individuazione di uno specifico progetto costituisce elemento essenziale di validità del rapporto di collaborazione coordinata e continuativa, la cui mancanza determina la costituzione di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato”;

che le considerazioni svolte impongono dunque di rigettare il ricorso e di condannare la parte ricorrente, rimasta soccombente, al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, liquidate in dispositivo.

PQM

 

La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali liquidate in complessive Euro 3600, di cui Euro 3500 per compensi professionali, oltre al 15% di spese generali ed accessori di legge.

Così deciso in Roma, nella Adunanza Camerale, il 22 febbraio 2017.

Depositato in Cancelleria il 5 luglio 2017

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