Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16576 del 02/07/2013


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 16576 Anno 2013
Presidente: CICALA MARIO
Relatore: CARACCIOLO GIUSEPPE

ORDINANZA

sul ricorso 12211-2011 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE 06363391001 in persona del
Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in
ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA
GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende,
ope legis;
– ricorrente contro

HELIOS

GROUP

SRL

00877110890

in

persona

dell’Amministratore Unico, elettivamente domiciliata
in ROMA, VIALE GIULIO CESARE 151, presso lo studio
dell’avvocato ALIFFI SILVIO, rappresentata e difesa
dall’avvocato PICCIONE GIUSEPPE, giusta mandato
speciale a margine del controricorso;

Data pubblicazione: 02/07/2013

- controricorrente

avverso la sentenza n. 82/16/2010 della Commissione
Tributaria Regionale di PALERMO – Sezione Staccata di
SIRACUSA del 17.2.2010, depositata il 17/03/2010;
udita la relazione della causa svolta nella camera di

Dott. GIUSEPPE CARACCIOLO.
E’ presente il Procuratore Generale in persona del
Dott. RAFFAELE CENICCOLA.

consiglio del 22/05/2013 dal Consigliere Relatore

La Corte,
ritenuto che, ai sensi dell’art. 380 bis cod. proc. civ., è stata depositata in
cancelleria la seguente relazione:
Il relatore cons. Giuseppe Caracciolo,

Osserva
La CTR di Palermo ha respinto l’appello dell’Agenzia -appello proposto contro la
sentenza n.238/02/2007 della CTP di Siracusa che aveva accolto il ricorso del
contribuente “Helios Group srl”- ed ha così annullato l’avviso di accertamento
notificato il 8.11.2005 con cui l’Agenzia aveva preteso il pagamento di maggiori
imposte per IRAP-IVA ed IRPEG relative al periodo d’imposta 1997.
La predetta CTR ha motivato la decisione ritenendo che il provvedimento sia
illegittimo, perché ormai intercorsa la decadenza della potestà accertatrice, alla luce
del fatto che non può applicarsi alla specie di causa la proroga biennale ex art.10
della legge 289 del 2002, atteso che la parte contribuente aveva inteso avvalersi del
c.d. “condono tombale”, per quanto detta istanza fosse stata disattesa dall’Ufficio sul
presupposto che alla data di entrata in vigore dell’anzidetta legge era già stato
notificato processo verbale di constatazione. L’art.10 menzionato, avendo disposto
“in deroga alle disposizioni dettate dall’art.3 comma 3 dela legge 27.7.2000 n.212”,
doveva infatti considerarsi norma di stretta interpretazione e perciò riferirsi solo a chi
non si fosse avvalso del condono e non anche a chi se ne fosse avvalso
illegittimamente.
L’agenzia ha interposto ricorso per cassazione affidato a unico motivo.
La società contribuente si è difesa con controricorso.
Il ricorso — ai sensi dell’art.380 bis cpc assegnato allo scrivente relatore- può essere
definito ai sensi dell’art.375 cpc.

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letti gli atti depositati

Infatti, con il motivo di impugnazione (improntato alla violazione degli art. 9 e 10
della legge n.289/2002) la parte ricorrente si duole che la CTR abbia ritenuto
applicabile la proroga dei termini di accertamento disposta dall’art.10 menzionato
alla sola ipotesi dei contribuenti che non si siano affatto avvalsi della facoltà di fare
istanza di condono.

l’insegnamento di questa Corte (Cass. Sez. 5, Sentenza n. 17395 del 23/07/2010)
secondo cui “In tema di condono fiscale, la proroga biennale dei termini di
accertamento, accordata agli uffici finanziari dall’art. 10 della legge 27 dicembre
2002 n. 289, opera, “in assenza di deroghe contenute nella legge” sia nel caso in cui il
contribuente non abbia inteso avvalersi delle disposizioni di favore di cui alla
suddetta legge, pur avendovi astrattamente diritto, sia nel caso in cui non abbia potuto
farlo, perché raggiunto da un avviso di accertamento notificatogli prima dell’entrata
in vigore della legge”.
Pertanto, si ritiene che il ricorso possa essere deciso in camera di consiglio per
ragione di manifesta fondatezza, con la possibilità per questa Corte di decidere nel
merito (in difetto della necessità di compiere nuovi accertamenti di fatto), rigettando
il ricorso della parte contribuente avverso l’avviso di liquidazione.
Roma, 10 settembre 2012.

che la relazione è stata comunicata al pubblico ministero e notificata agli avvocati
delle parti;
che non sono state depositate conclusioni scritte, né memorie;
che il Collegio, a seguito della discussione in camera di consiglio, condivide i
motivi in fatto e in diritto esposti nella relazione e, pertanto, il ricorso va accolto;
che le spese di lite possono essere regolate secondo il criterio della soccombenza.

P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso. Cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito,
rigetta il ricorso del contribuente avverso il provvedimento impositivo. Condanna la

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La censura è condivisibile e da accogliersi, atteso che essa è coerente con

parte contribuente a rifondere le spese di lite di questo grado, liquidate in E 4.500,00
oltre spese prenotate a debito e compensa tra le parti le spese dei gradi di merito.

Così deciso in Roma il 22 maggio 2013.

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