Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16575 del 14/07/2010

Cassazione civile sez. lav., 14/07/2010, (ud. 19/05/2010, dep. 14/07/2010), n.16575

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BATTIMIELLO Bruno – Presidente –

Dott. D’AGOSTINO Giancarlo – rel. Consigliere –

Dott. LA TERZA Maura – Consigliere –

Dott. TOFFOLI Saverio – Consigliere –

Dott. MAMMONE Giovanni – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 18674/2009 proposto da:

T.P., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA ENNIO

QUIRINO VISCONTI 20, presso lo studio dell’avvocato ANTONINI Mario,

che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato MURINO GIULIANA,

giusta delega a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE in persona del

Presidente e legale rappresentante pro tempore, elettivamente

domiciliato in ROMA, VIA DELLA FREZZA 17, presso l’AVVOCATURA

CENTRALE DELL’ISTITUTO, rappresentato e difeso dagli avvocati RICCIO

Alessandro, VALENTE NICOLA, GIUSEPPINA GIANNICO, giusta procura

speciale in calce al controricorso;

– controricorrente –

e contro

MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE;

– intimato –

avverso la sentenza n. 216/2008 della CORTE D’APPELLO di CAGLIARI del

7.5.08, depositata il 07/08/2008;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

19/05/2010 dal Consigliere Relatore Dott. GIANCARLO D’AGOSTINO.

E’ presente l’Avvocato Generale in persona del Dott. DOMENICO

IANNELLI.

 

Fatto

FATTO E DIRITTO

Nella causa promossa da T.P. contro l’Inps ed il Ministero dell’Economia per il ripristino dell’indennità di accompagnamento revocatagli il (OMISSIS), la Corte di Appello di Cagliari, con sentenza depositata il 7.8.2008, condannava il Ministero dell’Economia al pagamento in favore del T. delle spese del giudizio di primo grado e del 50% delle spese del giudizio di appello liquidandole, quanto allo scaglione tariffario applicabile, in base al disposto dell’art. 13 c.p.c., comma 1, ritenendo la natura della causa assimilabile alle prestazioni alimentari.

Avverso detta sentenza il Sig. T. ha proposto ricorso per cassazione con due motivi con i quali ha denunciato: 1) violazione dell’art. 13 c.p.c., sostenendo che nella materia in esame è applicabile il disposto dell’art. 13 c.p.c., comma 2; 2) omessa e insufficiente motivazione per non avere il giudice di appello preso in esame il motivo di impugnazione con il quale aveva dedotto che la liquidazione degli onorari era più equa applicando il criterio della semisomma tra i minimi e i massimi di tariffa piuttosto che i minimi.

L’Inps ha resistito con controricorso. Il Ministero dell’Economia non si è costituito.

Il primo motivo di ricorso è inammissibile. Il ricorso, in ordine alle denunciate violazioni di legge, risulta privo della formulazione dei quesiti di diritto, richiesti a pena di inammissibilità dall’ari. 366 bis c.p.c., applicabile a tutti i ricorsi avverso sentenze depositate dopo il 2 marzo 2006, come disposto dal D.Lgs. n. 40 del 2006, art. 27, comma 2. Il citato art. 366 bis, è stato abrogato dal D.Lgs. n. 69 del 2009, art. 47, ma senza effetto retroattivo, motivo per cui è rimasto in vigore per i ricorsi per cassazione presentati avverso sentenze pubblicate prima del 4 luglio 2009 (D.Lgs. n. 69 del 2009, art. 58).

Il secondo motivo di ricorso è infondato poichè il giudice del gravame ha preso in esame il motivo di appello della parte privata ed ha ritenuto corretta la liquidazione delle spese del giudizio di primo grado, in quanto contenuta dal primo giudice nello scaglione tariffario applicabile, mentre la determinazione in concreto della somma tra il minimo e il massimo di tariffa rientra nei poteri del giudice di merito e non è sindacabile in sede di legittimità.

Per le considerazioni sopra esposte il ricorso, dunque, deve essere respinto con conseguente condanna del ricorrente al pagamento in Favore dell’Inps delle spese del giudizio di cassazione, come liquidate in dispositivo. Nulla per le spese nei confronti

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento in favore dell’Inps delle spese del giudizio di cassazione, liquidate in _ trenta per esborsi ed in Euro mille per onorari, oltre accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 19 maggio 2010.

Depositato in Cancelleria il 14 luglio 2010

 

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